C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 324 del 27/03/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LACALAMITA FILIPPO FELICE FINO AL 30/06/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.98 SGS DEL 21/02/2024 (Gara: RACING ARDEA F.C. SRL – GRUPPO SPORTIVO ITALIANO del 17/02/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ GRUPPO SPORTIVO ITALIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE LACALAMITA FILIPPO FELICE FINO AL 30/06/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.98 SGS DEL 21/02/2024 (Gara: RACING ARDEA F.C. SRL – GRUPPO SPORTIVO ITALIANO del 17/02/2024 – Campionato Allievi Under 16 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024
Con rituale reclamo, la società Gruppo Sportivo Italiano ha impugnato la squalifica sino al 30.6.2024 a carico dell’allenatore Filippo Felice Lacalamita, sostenendo che lo stesso era entrato sul terreno di gioco per soccorrere un calciatore infortunato e che aveva lanciato la borraccia al suo tesserato, negando di aver rivolto espressioni irriguardose nei confronti dell’arbitro. Ascoltata la società in sede di audizione, essa ribadiva le proprie doglianze e chiedeva la riduzione della sanzione. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Egli, infatti, entrava in campo privo di autorizzazione proferendo molteplici ingiurie nei confronti del direttore di gara e per tale motivo veniva espulso. Lanciava una borraccia, ritardava l’uscita dal campo da gioco e reiterava poi gli insulti nei confronti dell’arbitro. Bisogna innanzi tutto rilevare che il lancio della borraccia non era in grado di arrecare danno all’arbitro, in quanto essa era direzionata verso un calciatore che si frapponeva tra il sig. Lacalamita e il direttore di gara, e che dal referto emerge che non vi è mai stato contatto fisico tra questi e l’arbitro stesso. La condotta deve pertanto essere qualificata nell’ambito di quella sanzionata dall’art. 36, comma 1, lett. a) C.G.S., seppur connotata da una intensa gravità. A riguardo detta disposizione prescrive che “Ai calciatori e ai tecnici (…) è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”. L’allenatore della reclamante, infatti, compiva una pluralità di azioni nei confronti del direttore di gara all’interno di un unico contesto e reiterava le ingiurie anche al di fuori del terreno di gioco. A riguardo, come da giurisprudenza consolidata di questa Corte Sportiva, andrà anche applicata l’aggravante di aver tenuto tali condotte davanti a calciatori del settore giovanile. In ciò il tecnico Filippo Felice Lacalamita ha contravvenuto ai principi sportivi che impongono all’allenatore di curare la crescita dei giovani calciatori disciplinando anche la loro condotta morale e ha anzi dato loro pessimo esempio. Tutto ciò considerato, la sanzione irrogata dal Giudice Sportivo appare comunque eccessiva, attesa l’assenza di contatto fisico e la maggior afflittività della squalifica a tempo rispetto a quella a giornate, e pertanto la squalifica andrà ridotta sino al 30.4.2024. Tutto ciò premesso, questa Corte,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Lacalamita Filippo Felice al 30/04/2024. Il contributo va restituito.
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