C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 05/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LODIGIANI CALCIO 1972, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE VECCHIS DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.276 LND DEL 21/02/2024 (Gara: GAETA – LODIGIANI CALCIO 1972 del 18/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ LODIGIANI CALCIO 1972, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DE VECCHIS DANIELE PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.276 LND DEL 21/02/2024 (Gara: GAETA – LODIGIANI CALCIO 1972 del 18/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024

Con delibera pubblicata il 21/02/2024 sul C.U. n. 276 del Comitato Regionale Lazio, il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara GAETA – LODIGIANI CALCIO 1972 del 18/02/2024 – Campionato Eccellenza) irrogava la seguente sanzione: squalifica per quattro gare effettive al calciatore espulso De Vecchis Daniele, “ [..] Per aver rivolto espressioni offensive ad un assistente arbitrale. (RA e AA) (art. 36 comma 1 lett. a) del CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la LODIGIANI CALCIO 1972 deduceva che il proprio calciatore nel corso della partita, in occasione di un’azione di gioco avrebbe meramente levato delle proteste, insieme ai suoi compagni senza, tuttavia, trascendere in offese. La medesima si doleva, altresì, per l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata al proprio calciatore. A tal proposito, la società invocava la corretta applicazione dell’art. 36 comma 1 lett. a) del CGS e chiedeva la riduzione della sanzione a 2 giornate, sottolineando come nella fattispecie in esame non vi sarebbe stato alcun contatto fisico tra calciatore e direttore di gara. La reclamante non presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 7 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Questa Corte ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. Del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, risulta invero chiaramente che “[..] al 7PT De Vecchis Daniele, n. 23 doc. Lodigiani che occupava la panchina aggiuntiva, afferandosi i genitali con entrambe le mani, si rivolgeva a me dicendo: ‘ Ma che cazzo guardi? Per 25 euro che prendi che cazzo fai? Non avete neanche le palle per annullare un gol’ [..]”. Orbene, siffatto comportamento indubbiamente ingiurioso ed irriguardoso, integra senz’altro la fattispecie di cui all’art. 36 comma 1 lett. a) del CGS, che, contrariamente a quanto affermato dalla reclamante, a seguito della novella intervenuta nel mese di aprile 2023 (che ha previsto l’inasprimento delle sanzioni ivi indicate) prevede, attualmente, la sanzione minima di 4 (non più 2) gare o a tempo determinato, per i calciatori e tecnici in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara; Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la qualificazione giuridica resa dal Giudice di prime cure e la sanzione da Questi irrogata è congrua alle previsioni del CGS. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it