C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 05/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BENOTTI RICCARDO FINO AL 14/06/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 SGS DEL 15/02/2024 (Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – REAL AZZURRA del 11/02/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ AURELIA ANTICA AURELIO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE BENOTTI RICCARDO FINO AL 14/06/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 SGS DEL 15/02/2024 (Gara: AURELIA ANTICA AURELIO – REAL AZZURRA del 11/02/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
Con delibera pubblicata il 15/02/2024 sul C.U. n. 135 SGS del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara Aurelia Antica Aurelio – Real Azzurra del 11/02/2024 – Campionato Under 15 Regionale, irrogava al Sig. Benotti Riccardo, allenatore della Aurelia Antica Aurelio, la seguente sanzione: squalifica fino al 14/06/2024 perché “[..] Al termine della gara avvicinava l'arbitro e nel rivolgergli una espressione ironica gli stringeva la mano molto forte, fino a procurargli dolore, fino a che il Direttore di gara gli chiedeva di lasciarlo, in quanto gli faceva male (art. 36 c. 1 lett. b del CGS). [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la Aurelia Antica Aurelio impugnava la decisione del Giudice di prime cure chiedendo, in via principale l’annullamento, ed in via subordinata la riduzione della sanzione irrogata all’allenatore Benotti. A fondamento delle proprie istanze la reclamante muoveva dalla descrizione della condotta ascritta all’allenatore Benotti, come riportata nel rapporto arbitrale, in cui si legge che: “[..] il signore in questione con la scusa di salutarmi mi stringeva molto forte la mano fino a provocarmi del dolore, finchè gli ho chiesto se poteva lasciarmi la mano perché mi faceva male. Mentre mi stringeva la mano continuava ad avere atteggiamenti provocatori nei miei confronti riguardo la partita, dicendomi inoltre: ‘ vai a dormire presto perché domani c’è scuola’ [..]”. La tesi difensiva della reclamante si basava sulla inidoneità di una mera percezione personale colta dal direttore di gara ad assurgere a fonte di prova privilegiata circa la intenzionalità dell’allenatore di porre in essere una condotta lesiva, nonché in merito alle caratteristiche oggettive – in termini di maggior o minore intensità - del gesto, atteso che la soglia del dolore è variabile da individuo ad individuo. Ad avviso della reclamante, dunque, l’arbitro – il quale nella stagione sportiva precedente era tesserato con la Aurelia Antica Aurelio - avrebbe completamente frainteso e mal interpretato e le intenzioni e la condotta dell’allenatore, che si sarebbe limitata ad una semplice stretta di mano vigorosa. Quanto alla espressione ironica ‘ vai a dormire presto perché domani c’è scuola’, la reclamante, da un lato, negava che a pronunciarla fosse stato l’allenatore Benotti; dall’altro, deduceva come ad ogni buon conto la frase non sarebbe né offensiva né irriguardosa. La reclamante si doleva, altresì, per l’eccessiva afflittività e sproporzione della sanzione irrogata (4 mesi di squalifica) rispetto ai fatti contestati chiedendo, inoltre, il riconoscimento e l’applicazione di circostanze attenuanti ex art. 13 CGS ai fini del computo dell’eventuale sanzione da irrogarsi, in riforma della decisione impugnata. La reclamante presentava richiesta di audizione. All’udienza del giorno 14 marzo 2024, svoltasi con modalità a distanza, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Per la reclamante erano presenti il Sig. Benotti e il difensore di fiducia della società, Avvocato. Romagnoli, i quali si riportavano all’atto di reclamo, ribadendo come non vi fosse alcuna volontà lesiva in capo all’allenatore e precisando, altresì, come la sanzione a questo irrogata fosse in ogni caso eccessivamente afflittiva rispetto al fatto contestato ex se. Quanto alla frase irriguardosa verso il direttore di gara, la stessa sarebbe stata pronunciata non già dall’allenatore, bensì da un calciatore che si trovava in prossimità dello stesso. Questa Corte ritiene che il reclamo sia parzialmente fondato e che, per l’effetto, meriti accoglimento, limitatamente al profilo della quantificazione della sanzione da irrogarsi. Preliminarmente, giova premettere come il Collegio non condivida la ricostruzione dei fatti prospettata dalla reclamante in ordine alla sussistenza dell’elemento oggettivo quanto a quello dell’elemento soggettivo. La vicenda, infatti, risulta chiaramente descritta dall’arbitro nel suo referto - che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ex art. 61 CGS – e ove complessivamente analizzata nel contesto generale (che peraltro ha visto la Aurelia Antica Aurelio sconfitta per 1 a 3), non lascia margini a dubbi interpretativi e/o a relativismi tali da non ritenere attendibile la ricostruzione dei fatti operata dal direttore di gara. La circostanza per cui l’arbitro abbia espressamente richiesto che l’allenatore gli lasciasse la mano rappresentandogli il dolore che il gesto gli stava arrecando, invero, induce ragionevolmente a ritenere che la stretta di mano in discorso non solo fosse eccessivamente vigorosa tanto da arrecare dolore in termini oggettivi, bensì anche che la stessa si fosse protratta per un tempo eccessivamente prolungato, diversamente da quanto accade di norma, con ciò rilevando l’anomalia del gesto e l’intenzionalità del soggetto agente di porre in essere una condotta irriguardosa nei confronti del direttore di gara, ancorchè tale da non integrare gli estremi di una condotta violenta sanzionabile ex art. 35 CGS. Anche la frase ironica ‘vai a dormire presto perché domani c’è scuola’, evidentemente basata sulla giovane età del direttore di gara e pronunciata al termine della partita (disputatasi, peraltro, al mattino presto) contestualmente al gesto della discussa stretta di mano, contribuisce a delineare il quadro generale all’interno del quale deve essere letto e valutato il comportamento posto in essere dall’allenatore. Alla luce di quanto sopra esposto, pertanto, Questo Collegio condivide la qualificazione giuridica impressa dal Giudice di prime cure alla condotta dell’allenatore Benotti Riccardo - ex art. 36 c. 1 lett. b del CGS . Sotto il profilo della dosimetria della sanzione, invece, Questa Corte ritiene fondate le doglianze della reclamante laddove la stessa contesta la sproporzione e l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata all’allenatore Benotti, pari a 4 mesi di squalifica, rispetto ai fatti a questo ascritti. Come noto, invero, a tenore dell’art. 36 c. 1 lett. b del CGS: 1. Ai calciatori e ai tecnici responsabili delle infrazioni di seguito indicate, commesse in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: (…) b) per 8 giornate o a tempo determinato in caso di condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. Ciò posto, ancorchè riconosciuta la circostanza aggravante derivante dal ruolo di allenatore della squadra (che importa un comportamento ancor più irreprensibile e rispettoso di quanto non sia richiesto ad un comune tesserato cfr. Corte sport. App. n. 218/2020) ricoperto dal Sig. Benotti, Questa Corte ritiene che l’aumento della suindicata sanzione minima debba, tuttavia, essere ridotto rispetto a quello computato dal Giudice di prime cure, che il Collegio ritiene non congruo, giacchè sproporzionato, in relazione ai fatti contestati. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico dell’allenatore Benotti Riccardo al 14/05/2024. Il contributo va restituito.
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