C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 05/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GENS CANTALUPO 2.0 F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BIANCHI WALTER FINO AL 24/05/2024, A CARICO DEL DIRIGENTE MALIZIA ROBERTO FINO AL 26/04/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORINALDESI FEDERICO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.277 LND DEL 22/02/2024 (Gara: GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – PIAZZA TEVERE del 18/02/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ GENS CANTALUPO 2.0 F.C., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 200,00, INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE BIANCHI WALTER FINO AL 24/05/2024, A CARICO DEL DIRIGENTE MALIZIA ROBERTO FINO AL 26/04/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORINALDESI FEDERICO PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.277 LND DEL 22/02/2024 (Gara: GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – PIAZZA TEVERE del 18/02/2024 – Campionato Seconda Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024

Con delibera pubblicata il 22/02/2024 sul C.U. n. 277 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara GENS CANTALUPO 2.0 F.C. – PIAZZA TEVERE del 18/02/2024 – Campionato Seconda Categoria - irrogava le seguenti sanzioni: ammenda di Euro 200,00 alla società Gens Cantalupo 2.0 F.C. “[..] Perché nel corso della gara persona non identificata, riconducibile alla società, in più occasioni rivolgeva all'arbitro espressioni ingiuriose. Al termine della gara entrava indebitamente nell'area degli spogliatoi. Inoltre, sostenitori della società, durante la gara rivolgevano espressioni offensive e minacciose all'arbitro. Al termine della gara stessa reiteravano tale comportamento, rivolgendo gli insulti anche all'osservatore arbitrale presente. Doveva essere richiesto l'intervento della Forza Pubblica che riportava la situazione alla normalità. [..]”; inibizione a svolgere ogni attività fino al 24/5/2024 al Sig. Bianchi Walter (dirigente della Gens Cantalupo 2.0 F.C.), perché “[..] Al termine della gara rivolgeva all'arbitro espressioni offensive, che reiterava ripetutamente all'atto di ritirare i documenti della società nello spogliatoio arbitrale. (art.36 comma 2 lett. a) del CGS) [..]”; inibizione a svolgere ogni attività fino al 26/4/2024 al Sig. Malizia Roberto (dirigente della Gens Cantalupo 2.0 F.C.) “[..] Perché a fine gara rivolgeva all'arbitro espressioni minacciose facendo l'atto di volerlo colpire con un pugno al volto. (art.36 comma 2 lett. a) del CGS) [..]”; squalifica per otto gare effettive al Sig. Corinaldesi Federico (calciatore della Gens Cantalupo 2.0 F.C.), “[..] Perché avvicinava l'arbitro in modo gravemente minaccioso e gli rivolgeva espressioni offensive nel contempo trattenendolo per l'avambraccio. Alla notifica del provvedimento disciplinare, rivolgeva al direttore di gara un gesto irrisorio. Reiterava le offese al termine della gara (art. 36 c. 1 lett. b del CGS) [..]”. Avverso le sopra indicate decisioni la Gens Cantalupo 2.0 F.C. proponeva reclamo, preceduto dal relativo preannuncio, chiedendo la riforma delle sanzioni in senso meno afflittivo. A sostegno della propria domanda la reclamante lamentava come la ricostruzione dei fatti riportata nell’impugnato CU risultasse eccessivamente accentuata ed enfatizzata rispetto a quanto effettivamente accaduto in occasione della competizione in parola. La gara, ad opinione della reclamante, sarebbe stata caratterizzata da tensione e proteste per lo più dovute ad alcune asseritamente discutibili decisioni del direttore di gara, ed ulteriormente esacerbata dalla richiesta di intervento - ad avviso della reclamante affatto necessario - delle Forze dell’Ordine da parte dell’Osservatore arbitrale. Tutto sarebbe accaduto senza, tuttavia, trascendere ad un livello di gravità tale da meritare la severità delle sanzioni irrogate dal Giudice di prime cure. La società produceva, tra l’altro, la sua richiesta di copia del verbale di intervento delle Forze dell’Ordine, nonché una dichiarazione del Sindaco di Cantalupo in Sabina nella quale lo stesso, che aveva assistito alla partita, forniva una ricostruzione dei fatti sostanzialmente coerente e in linea con quella resa dalla reclamante. La reclamante non presentava istanza di audizione. Il giorno 14 marzo 2024 si riuniva con modalità a distanza la Corte Sportiva d’Appello Territoriale la quale esaminava il reclamo in epigrafe. Ad avviso del Collegio il reclamo è parzialmente meritevole di accoglimento per i motivi e nei limiti appresso indicati. Preme, anzitutto, analizzare il narrato emergente dagli atti ufficiali di gara (terminata con il risultato di 1 a 2 per il Piazza Tevere), nella fattispecie: il referto arbitrale e il supplemento di rapporto, nonché il supplemento di rapporto dell’Organo tecnico Aia. Tali documenti, infatti, come noto hanno valore di prova fidefacente circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 CGS). Orbene, dal referto arbitrale emerge, innanzitutto, quanto segue. Quanto al calciatore Corinaldesi: lo stesso al 45’ del 2t a seguito dell’espulsione di un suo compagno di squadra protestava rivolgendosi all’arbitro con reiterati insulti (“ma cosa cazzo ti dice il cervello (…) sei un coglione (…) stai facendo il protagonista quando sei un coglione “) e trattenendogli l’avambraccio, senza arrecargli danno. Al riguardo, osserva il decidente come la sopra descritta condotta integri la fattispecie di cui all’art. 36 c.1 lett. b) CGS che prevede la sanzione minima di 8 giornate o a tempo determinato i calciatori e i tecnici che assumano condotta gravemente irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara che si concretizza in un contatto fisico. La decisione del Giudice di prime cure con riferimento alla suddetta posizione, pertanto, ad avviso di Questa Corte risulta corretta, sia in ordine alla qualificazione giuridica del fatto, sia con riferimento alla sanzione irrogata (squalifica di 8 gare) al calciatore. Quanto al dirigente Malizia: lo stesso risultava espulso perché al termine della partita ad una distanza piuttosto ravvicinata (meno di un metro) dall’arbitro, platealmente alzava la sua mano nel gesto di simulare un pugno nei suoi confronti, arrestando la mano a circa 10 cm dal suo mento, e proferendo la seguente frase: “io ti ammazzerei”. Tale condotta, ad avviso di Questa Corte, è stata correttamente inquadrata dal Giudice di prime cure ai sensi dell’art. 36 comma 2 lett. a) del CGS che per i dirigenti prevede la sanzione minima dell’inibizione per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Anche con riferimento a detta posizione, pertanto, decisione e sanzione irrogata risultano conformi alle disposizioni del CGS. Quanto al dirigente Bianchi: dal referto arbitrale lo stesso risultava espulso a fine gara per aver proferito insulti e minacce all’arbitro [“sei un bastardo (…) sei stato veramente un coglione (…), non meriti rispetto (…) sei un senzapalle (…) era meglio che non venivi oggi a rompere qua (…)“ ]. Lo stesso osservatore arbitrale, peraltro, nel suo supplemento di rapporto riferiva del comportamento del dirigente il quale, in detto frangente, unitamente ad altri dirigenti esprimeva la propria contrarietà verso lo stesso e verso l’arbitro con minacce e offese. A tal proposito, osserva il Decidente come la qualificazione giuridica del fatto operata dal Giudice di prime cure risulti corretta, integrando senz’altro il comportamento del dirigente una condotta irriguardosa nei confronti dell’arbitro ex art. 36 comma 2 lett. a) del CGS, che come visto poc’anzi, prevede la sanzione minima dell’inibizione per 2 mesi. Quanto alla sanzione da irrogarsi in concreto, tuttavia, pur condividendo in linea di principio l’aumento della sanzione rispetto alla previsione minima di 2 mesi, operato dal Giudice di prime cure (evidentemente in ragione della reiterazione delle condotte poste in essere nei riguardi dell’arbitro e dell’osservatore arbitrale), in termini di mera dosimetria della stessa, il Collegio ritiene non congrua - perché eccessivamente afflittiva rispetto alle condotte contestate - la decisione del Giudice Sportivo. Per tali ragioni, la Corte ritene doversi procedere alla riforma, in senso meno afflittivo, della decisione del Giudice di prime cure, limitatamente alla parte in cui ha comminato l’inibizione del Sig. Bianchi fino al 24/5/2024. Quanto alla società Gens Cantalupo: Da ultimo, le condotte poste in essere da alcuni sostenitori della squadra in parola, analiticamente descritte tanto nel referto del direttore di gara, quanto in quello dell’osservatore arbitrale, confermano la ricostruzione dei fatti descritta nel CU, per i quali, come noto, le società rispondono a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 6 CGS. Tuttavia, la sanzione in concreto irrogata alla società dal Giudice di prime cure appare, ad avviso di Questo Collegio, non congrua - perché eccessivamente afflittiva – rispetto ai fatti de quibus. Per tali ragioni, la Corte ritene doversi procedere alla riforma, in senso meno afflittivo, della decisione del Giudice di prime cure, limitatamente alla parte in cui ha comminato l’ammenda di 200,00 euro alla società Gens Cantalupo. Alla luce delle considerazioni che precedono, pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 150,00 e l’inibizione a carico del dirigente Bianchi Walter al 10/05/2024, confermando altresì le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va restituito.

 

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