C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 05/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI BIASE ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 29/02/2024 (Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – LODIGIANI CALCIO 1972 del 25/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 300,00 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE DI BIASE ALESSANDRO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.144 SGS DEL 29/02/2024 (Gara: SPES ARTIGLIO S.S.D. A RL – LODIGIANI CALCIO 1972 del 25/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 309 del 15/03/2024
La società Spes Artiglio SSD a RL impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta: l’ammenda di euro 300 alla predetta società per aver, propri sostenitori, rivolto, nel corso della gara in oggetto, ingiurie e minacce all’indirizzo dell’arbitro, offese verso un calciatore avversario e lanciato sputi, verso il direttore di gara senza colpirlo, al termine della stessa; inoltre propri tesserati chiudevano a chiave, temporaneamente, l’arbitro nel proprio spogliatoio; la squalifica per 4 gare al calciatore Alessandro Di Biase per aver rivolto all’arbitro espressioni ingiuriose e minacciose al termine della gara. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, relativamente all’ammenda, negava che la propria tifoseria avesse insultato e minacciato l’arbitro durante la gara, visto che la squadra stava vincendo; secondo poi, sosteneva non vi era la prova che lo spogliatoio arbitrale fosse stato chiuso a chiave da propri tesserati visto che la stessa era rimasta nella toppa fuori e il direttore di gara non poteva aver visto alcunché; relativamente alla squalifica del calciatore Di Biase, (la società) negava decisamente che lo stesso avesse tenuto una condotta aggressiva verso l’arbitro a fine gara; pertanto chiedeva l’annullamento delle sanzioni o in subordine una congrua riduzione. Questa Corte, riunitasi da remoto in data 14/03/2024, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata la società, ritiene di poter accogliere parzialmente il reclamo. Dal referto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata, emerge che per l’intero incontro sostenitori di entrambe le compagini utilizzavano parole offensive e minacciose nei confronti dell’arbitro, così come emerge che al 23° della seconda frazione di gioco i tifosi della Spes Artiglio offendevano pesantemente un calciatore della squadra avversaria causando un parapiglia tra le due tifoserie tale da determinare la interruzione del gioco per 5 minuti; inoltre, gli stessi, al termine della gara, rivolgevano insulti e lanciavano sputi all’arbitro non colpendolo; infine quest’ultimo rimaneva chiuso, temporaneamente, a chiave dentro il proprio spogliatoio. Relativamente alla condotta del calciatore Alessandro Di Biase, dal referto arbitrale emerge che quest’ultimo, a fine gara, si avvicinava all’arbitro minacciandolo ed insultandolo per l’operato della gara appena persa dalla propria squadra. Da tutto ciò, è provato, quindi, che i sostenitori della Spes Artiglio hanno ingiuriato e minacciato l’arbitro per l’intero incontro, oltre a lanciargli sputi senza colpirlo al termine della stessa, come è altrettanto vero che gli stessi hanno insultato gravemente un calciatore avversario tale da determinare una rissa sugli spalti tra le opposte tifoserie; non è provato, invece, che l’arbitro sia stato chiuso dentro il proprio spogliatoio da tesserati della società reclamante, visto e considerato che la chiave era rimasta nella toppa esterna e pertanto chiunque avrebbe potuto girarla. Relativamente all’azione del calciatore sanzionato questo Collegio, ritiene congrua l’entità della squalifica a suo carico comminata dal Giudice di 1ç grado, né possono trovare fondamento le argomentazioni della difesa della società che rispolvera l’art. 36 c.g.s. prima che questo fosse novellato. Infatti, l’attuale art. citato, prevede la sanzione minima di 4 giornate (o a tempo determinato) in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa commessa, come nel caso di specie, dal calciatore nei confronti dell’ufficiale di gara. Per tutto quanto detto, questa Corte,
DELIBERA
Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 200,00, confermando altresì la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.
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