C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 05/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITIZEN ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024 (Gara: LUISS S.S.D. A R.L. – CITIZEN ACADEMY del 11/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITIZEN ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024 (Gara: LUISS S.S.D. A R.L. – CITIZEN ACADEMY del 11/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la società Citizen Academy ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva respinto un suo reclamo che richiedeva la ripetizione della gara in epigrafe per irregolare svolgimento della stessa. La reclamante in entrambi i gravami evidenzia che la gara non avrebbe avuto regolare svolgimento in quanto il direttore di gara, nel mentre si stavano effettuando due sostituzioni regolarmente richieste dalla società Citizen Academy all’assistente che agiva sul lato panchine, effettuata la prima aveva disposto la ripresa del gioco e dopo pochi secondi, quando la squadra si trovava in dieci uomini, era stata siglata una rete da parte della compagine avversaria. A sostegno dell’assunto, oltre ad una ricostruzione degli eventi assai dettagliata, allega un video che riprende le fasi dell’incontro in cui sono state effettuate le due sostituzioni. Solleva altresì l’evidente contraddizione contenuta nei rapporti dell’assistente arbitrale e del direttore di gara nei quali il primo riferisce che la società aveva richiesto dapprima una sostituzione e poi, durante l’effettuazione di questa, un secondo cambio che, però, non veniva portato a termine in quanto, benché fossero usciti due calciatori, il secondo sostituto non era ancora pronto ed il direttore di gara aveva ripreso l’incontro prima di poter procedere all’avvicendamento. L’Arbitro invece sosteneva che era stato richiesto un solo cambio e che il secondo calciatore della reclamante, uscito dal terrendo di gioco, lo aveva fatto “per un suo bisogno”. La Corte dalla lettura del referto ha rilevato, in effetti, tale evidente contraddizione, soprattutto sulla circostanza della richiesta da parte della società Citizen Academy di uno o due cambi, ed ha quindi proceduto alla visione del video prodotto per dirimere tale incongruenza. Dalla visione del video, che inquadra il terreno di gioco ma non la linea laterale lato panchine, sottostante la tribuna da cui avviene la ripresa, si rileva quanto segue. A gioco fermo per l’effettuazione di una rimessa laterale da parte della compagine della Citizen Academy all’altezza del vertice della propria area di rigore, un primo calciatore della stessa squadra, palesemente claudicante, si dirige verso la linea laterale ed esce dal terreno di gioco, dopo pochi istanti un secondo calciatore della stessa squadra, che dalla sua area di rigore si stava portando verso il cento campo, si volge verso la sua panchina, come se richiamato, e si dirige anch’esso verso la linea laterale e scambia il saluto con un calciatore sostituto. In questo frangente il direttore di gara è sul lato opposto del campo, quello in cui si deve svolgere la rimessa in gioco, e dopo aver consultato visivamente il suo assistente, indica il tempo di recupero con la mano aperta, (cinque minuti) e fa riprendere il gioco. La società Citizen Academy rimette in gioco ma il pallone viene conquistato dalla squadra avversaria che, con veloce azione durata pochi secondi, sigla la rete. Al momento della rimessa in gioco si sente distintamente l’urlo, proveniente dalla zona panchine, “Arbitro siamo in dieci, siamo in dieci!”. Dopo la segnatura della rete si vede distintamente un calciatore della società Citizen Academy, che era evidentemente appostato a bordo campo all’altezza della linea mediana, correre verso il direttore di gara per protestare vibratamente, mentre altri calciatori e dirigenti si dirigono verso l’assistente lato panchine, si verificano poi proteste da parte di tutti i calciatori ed un dirigente della società che viene alfine espulso. Dalla visione del video appare quindi che nessun calciatore della società Citizen Academy si è rivolto all’Arbitro per chiedere di uscire per un proprio bisogno, in quanto i due calciatori che sono usciti dal campo si trovavano a distanza di molte decine di metri dal direttore di gara, è evidente altresì che i calciatori sostituiti sono stati due, uno per un probabile infortunio ed un altro per scelta tecnica, e che il secondo sostituto era pronto per scendere in campo in quanto tra la ripresa del gioco ed il suo ingresso in campo (peraltro non autorizzato da alcuno) trascorrono esattamente ventisei secondi. A tutto questo va aggiunto che prima della ripresa del gioco l’Arbitro decretava e manifestava il tempo di recupero e quindi non vi è nemmeno questione di una potenziale perdita di tempo da parte della società che effettuava la sostituzione in quanto il tempo di recupero sarebbe iniziato solo dopo la ripresa del gioco. La Corte, esaminati gli atti e le immagini, assunte solo a seguito dell’evidente impossibilità di risalire all’esatta dinamica degli avvenimenti per la contraddittoria narrazione tra Arbitro ed assistente, ritiene quindi che, per un difetto di comunicazione evidente tra direttore di gara ed assistente, non sia stato comunicato con chiarezza che la società doveva effettuare due sostituzioni e non una e l’Arbitro non si è avveduto, perché distante, della uscita dal campo del primo calciatore. La procedura di sostituzione non è stata corretta, poiché l’Arbitro avrebbe dovuto consentire l’entrata sul terreno di gioco del secondo sostituto, e la società reclamante è stata evidentemente danneggiata, a maggior ragione perché, proprio nel momento in cui era in dieci uomini, è stata siglata una rete dagli avversari. Si sono quindi verificate quelle circostanze straordinarie, che sfuggono ad una valutazione esclusivamente tecnica, che impongono la ripetizione dell’incontro. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva d’Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo e, per l’effetto, di ordinare la ripetizione della gara. Il contributo va restituito.
Share the post "C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 333 del 05/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CITIZEN ACADEMY, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIGETTO DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.294 LND DEL 6/03/2024 (Gara: LUISS S.S.D. A R.L. – CITIZEN ACADEMY del 11/02/2024 – Campionato Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 317 del 22/03/2024"
