C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 320 del 22/03/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIETRO TILIA, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ US VITERBESE 1908 SRL, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMA 11, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ US VITERBESE 1908 SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 282 del 23/02/2024
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIETRO TILIA, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ US VITERBESE 1908 SRL, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL'ART. 31, COMMA 11, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ US VITERBESE 1908 SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 282 del 23/02/2024
Il Procuratore Federale Interregionale, letti gli atti dell’attività istruttoria svolta nel procedimento disciplinare n. 271 pfi 23-24, avente ad oggetto: “Mancato adempimento da parte della US Viterbese 1908 srl all’obbligo di corrispondere alla società Aquila Montevarchi 1902 SSD a r.l. la somma di cui alla delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche (decisione n.10/TFN-SVE/2023-2024 del 3.8.2023), nel termine di trenta giorni dalla notifica della pronuncia”, deferiva innanzi a Questo Tribunale Federale Territoriale : 1. il sig. Pietro Tilia, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società US Viterbese 1908 srl; 2. la società US Viterbese 1908 srl; per rispondere: il sig. Pietro Tilia, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società US Viterbese 1908 srl: della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell'art. 31, comma 11, del Codice di Giustizia Sportiva per non avere corrisposto alla società Aquila Montevarchi 1902 SSD a r.l., nel termine di trenta giorni dalla comunicazione della pronuncia, la somma accertata e le spese di lite liquidate dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche con la decisione n. 0010/TFNSVE- 2023 - 2024 del 3.8.2023, notificata alla società US Viterbese 1908 srl a mezzo pec del 3.8.2023; la società US Viterbese 1908 srl a titolo di responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal proprio amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza all’epoca dei fatti, sig. Pietro Tilia, così come descritti nel precedente capo di incolpazione. Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della società Aquila Montevarchi 1902 SSD a r.l. pervenuta in data 25.9.2023, nella quale si deduceva l’inottemperanza, da parte della società odierna deferita, all’obbligazione di pagamento delle spese e dei compensi dovuti alla segnalante disposta dalla decisione del Tribunale Federale Nazionale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 0010/TFNSVE-2023-2024 del 3.8.2023, pari ad euro 5.000,00, oltre oneri, a titolo di sorte e della somma di euro 500,00, oltre oneri, a titolo di spese di lite, da corrispondersi nel termine di trenta giorni dalla notifica del provvedimento. Dall’espletata attività di indagine la Procura Federale riteneva provati i fatti sopra indicati e, per l’effetto, deferiva innanzi a Questo Tribunale Federale la Società US Viterbese 1908 srl nonché il sig. Pietro Tilia, all’epoca dei fatti amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società US Viterbese 1908 srl. All’udienza del 21 febbraio 2024, era presente per la Procura Federale, l’Avv. Giua. Per i deferiti nessuno era presente. Il Tribunale Federale, attesa la regolarità delle convocazioni, disponeva procedersi alla discussione. La Procura Federale si riportava integralmente all’atto di deferimento, chiedendone l’accoglimento, nonché che fossero irrogate le seguenti sanzioni: al Sig. Pietro Tilia : 6 (sei) mesi di inibizione; alla società US Viterbese 1908 srl: euro 600,00 (seicento/00) di ammenda, e la penalizzazione di n. 1 punto in classifica da scontarsi nella stagione sportiva 2023/2024. Il Tribunale Federale ritiene che i fatti ascritti ai deferiti siano provati, come può agevolmente evincersi dalle evidenze documentali versate in atti, tra cui, in particolare: la nota inviata dal legale della società Aquila Montevarchi 1902 SSD a r.l. alla società US Viterbese 1908 srl in data 31.7.2023, con allegato il conteggio dei compensi e delle spese dovute in virtù della decisione del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche n. 0010/TFNSVE-2023-2024 del 3.8.2023; nota inviata dal legale della società Aquila Montevarchi 1902 SSD a r.l. alla società US Viterbese 1908 srl in data 11.8.2023, contenente l’indicazione delle coordinate bancarie alle quali bonificare l’importo dovuto; Ricevuta di avvenuta consegna del 3.8.2023 della pec con la quale il Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche ha trasmesso alla società US Viterbese 1908 srl la decisione n. 0010/TFNSVE-2023-2024 del 3.8.2023. Con riguardo alle sanzioni da irrogarsi ai deferiti proposte dalla Procura Federale, osserva il Decidente come le stesse risultino congrue, ad eccezione della penalizzazione di n. 1 punto in classifica, non obbligatoriamente previsto dal CGS. Tanto premesso, il Tribunale Federale Territoriale,
DELIBERA
Di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni loro ascritte e, per l’effetto, di comminare le seguenti sanzioni: - Tilia Pietro, mesi 6 di inibizione; - Viterbese 1908 SRL, euro 600,00 di ammenda. Si trasmette agli interessati
Share the post "C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 320 del 22/03/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DEL SIG. PIETRO TILIA, ALL’EPOCA DEI FATTI AMMINISTRATORE UNICO DOTATO DI POTERI DI RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETÀ US VITERBESE 1908 SRL, PER RISPONDERE DELLA VIOLAZIONE DELL’ART. 4, COMMA 1, E DELL’ART. 31, COMMA 11, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA E DELLA SOCIETÀ US VITERBESE 1908 SRL, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMA 1, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 282 del 23/02/2024"
