C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 356 del 19/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO LARIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANCIOCCHI DANIEL PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 SGS DEL 15/02/2024 (Gara: ATLETICO LARIANO – OMNIA CECCANO ACADEMY del 11/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÀ ATLETICO LARIANO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE MANCIOCCHI DANIEL PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.135 SGS DEL 15/02/2024 (Gara: ATLETICO LARIANO – OMNIA CECCANO ACADEMY del 11/02/2024 – Campionato Under 17 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 299 del 8/03/2024
Con rituale reclamo trasmesso alla scrivente Corte, la società Atletico Lariano impugnava la decisione adottata dal Giudice sportivo di primo grado di squalificare per cinque giornate di gara il proprio calciatore Daniel Manciocchi, chiedendo una riduzione della sanzione, alla luce del comportamento tenuto dal calciatore che chiedeva solamente spiegazioni in relazione al provvedimento di espulsione, per doppia ammonizione, adottato dall’arbitro nei suoi confronti, forse con toni accesi ma senza mai rivolgere alcuna espressioni aggressiva ne minacciosa nei confronti del direttore di gara. In sede di audizione, la reclamante aggiungeva altresì che il Manciocchi abbandonava il terreno di gioco senza creare ulteriori problemi, senza proferire frasi offensive nei confronti dell’arbitro né, tantomeno, prendere a calci i cartelloni pubblicitari. Alla luce di tutto ciò, ribadiva la richiesta di riduzione della squalifica comminata. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del tesserato della reclamante. Egli, infatti, alla notifica del provvedimento disciplinare di espulsione, per somma di ammonizioni, tardava l’uscita dal terreno di gioco e, successivamente, colpiva i cartelloni pubblicitari posti ai lati del campo e nel contempo rivolgeva frasi offensive nei confronti dell’arbitro. Il Giudice Sportivo, quindi, ha correttamente valutato lo svolgersi dei fatti anche in relazione all’entità della squalifica comminata, alla luce delle sanzioni previste dall’art. 36, comma 1, lett. a) come recentemente novellato secondo cui “Ai calciatori e ai tecnici (…) è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica: a) per 4 giornate o a tempo determinato in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara”; a queste si aggiunga una gara per l’espulsione per somma di ammonizione, così da addivenire alla sanzione finale di cinque giornate di squalifica. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.
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