C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 26/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ALBA ROMA 1908, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.75 LND DEL 14/03/2024 (Gara: CHAMPIONS CLUB S.ACADEMY – ALBA ROMA 1907 del 13/03/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ALBA ROMA 1908, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 250,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.75 LND DEL 14/03/2024 (Gara: CHAMPIONS CLUB S.ACADEMY – ALBA ROMA 1907 del 13/03/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini la Società Alba Roma 1908 ha impugnato il provvedimento dell’ammenda di Euro 250,00, adottato dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale del Lazio con Comunicato Ufficiale n. 75 LND del 14/03/2024 “perché propri sostenitori, in campo avverso, rivolgevano ripetute frasi offensive e minacciose all’indirizzo dell’assistente di parte della squadra avversaria verso il quale lanciavano diversi sputi, provocando l’interruzione della gara in due occasioni per alcuni minuti.”. In sede di gravame la società reclamante negava qualsivoglia coinvolgimento rispetto ai gravi gesti attribuiti ai propri sostenitori, rispetto ai quali prendeva le distanze, tenendo molto all’etica comportamentale. La società Alba Roma precisava, inoltre, che non poteva escludersi la riconducibilità del deplorevole gesto degli sputi in capo ai sostenitori della squadra avversaria, che, insieme alla propria tifoseria - peraltro priva di sciarpe o vessilli della Società Alba Roma - si trovavano sulla stessa tribuna dalla quale sono stati lanciati gli sputi. Chiedeva, quindi, che venisse ridimensionata il provvedimento dell’ammenda di Euro 250,00 in quanto ritenuta eccessiva rispetto ai fatti contestati, insistendo perché ne venisse ridotta l’entità. La società faceva, altresì, pervenire memorie integrative con le quali, nel richiamare quanto dedotto nel reclamo, ribadiva l’estraneità dei propri sostenitori rispetto ai fatti loro imputati dal direttore di gara. Le argomentazioni addotte dalla Società Alba Roma 1908, a sostegno della invocata riduzione dell’ammenda, possono ritenersi parzialmente assumibili, tenuto conto dei parametri adottati da questa Corte in casi analoghi, considerata altresì la categoria in cui si è disputato l’incontro per cui è ricorso, di guisa che appare congruo ridurre l’ammenda inflitta alla Società Alba Roma 1908, risultando la stessa eccessivamente afflittiva rispetto al contesto fattuale. Pertanto, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo, riducendo l’ammenda ad euro 150,00. Il contributo va restituito.

 

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