C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 26/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARMEGIANI MASSIMO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.155 SGS DEL 14/03/2024 (Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – REAL MONTEROTONDO SCALO del 9/03/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024

 

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TIVOLI CALCIO 1919, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE PARMEGIANI MASSIMO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.155 SGS DEL 14/03/2024 (Gara: TIVOLI CALCIO 1919 – REAL MONTEROTONDO SCALO del 9/03/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024

Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la Società Tivoli Calcio 1919 ha impugnato la sanzione della squalifica di gare 5 effettive comminata dal Giudice Sportivo del Comitato Regionale del Lazio con Comunicato Ufficiale n. 155 SGS del 14/03/2024 “perché colpiva con una gomitata un calciatore avversario provocandogli fuoriuscita di sangue”. In sede di gravame la reclamante chiedeva che venisse ridimensionata la sanzione irrogata al calciatore Parmegiani Massimo, previa riqualificazione come “condotta scorretta e/o tutt’al più antisportiva”. La società Tivoli Calcio riteneva, infatti, la sanzione comminata abnorme ed eccessiva rispetto alla dinamica dei fatti contestati, essendosi trattato - secondo quanto si legge nel reclamo – “di un mero scontro di gioco provocato dalla situazione di concitazione e, nello specifico, dalla volontà di Parmegiani di ottenere una posizione di vantaggio onde recuperare la sfera di gioco”. Per tali ragioni la Società Tivoli Calcio instava per una riduzione dell’entità della squalifica inflitta, anche tenuto conto dei richiamati precedenti giurisprudenziali in tema di condotta violenta. Alla riunione dell’11/04/2024, tenutasi in modalità da remoto, era presente il Presidente della società reclamante, Patrizia Diodati, assistita dall’Avv. Rodella, il quale, nel riportarsi integralmente al reclamo, ribadiva, tra l’altro, che “L’evento non è da considerarsi un atto violento, ma un mero atto scorretto o antisportivo, in quanto si è trattato di un normale scontro di gioco. Non c’è stata alcuna gomitata, e non è avvenuto a palla lontana. Il calciatore avversario che è stato colpito ha continuato a giocare senza alcun problema. L’interruzione del gioco è avvenuta solo quando il nostro capitano si avvedeva dell’accaduto e lo faceva presente all’arbitro”. Ancora, l’Avv. Rodella a verbale richiamava gli “esempi di casi similari per i quali sono state adottate sanzioni ben più lievi, considerato che si parla di bambini di 15 anni.”. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Società Tivoli Calcio 1919, a sostegno della invocata riduzione della squalifica in argomento, possono ritenersi parzialmente assumibili. In effetti, da quanto si legge nel referto arbitrale e negli atti ufficiali di gara, il gesto violento del calciatore non sembra essere connotato da particolare gravità, tenuto, altresì, conto del contesto di gioco in cui la gomitata è stata sferrata e della Categoria in cui si è disputato l’incontro per cui è ricorso. Da quanto sopra appare, pertanto, congruo sanzionare il giocatore Parmegiani Massimo con la squalifica di 4 giornate, ossia con una sanzione di poco superiore al minimo edittale previsto per le condotte violente, in applicazione di quanto prevede l’art. 38 C.G.S., a tenore del quale “Ai calciatori responsabili di condotta violenta nei confronti di calciatori o altre persone presenti, commessa in occasione o durante la gara, è inflitta, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti, come sanzione minima la squalifica per tre giornate o a tempo determinato”. Tutte queste considerazioni portano alla conclusione che la sanzione irrogata può essere lievemente ridimensionata come da dispositivo. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Parmegiani Massimo a 4 gare. Il contributo va restituito.

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