C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 365 del 26/04/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FB5 TEAM ROME A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE MACHELLA CAMILLA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.244 C5 DEL 20/03/2024 (Gara: CLUB SPORT ROMA – FB5 TEAM ROME A R.L. del 16/03/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1 Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FB5 TEAM ROME A R.L., AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DELLA CALCIATRICE MACHELLA CAMILLA PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.244 C5 DEL 20/03/2024 (Gara: CLUB SPORT ROMA – FB5 TEAM ROME A R.L. del 16/03/2024 – Campionato Calcio a 5 Serie C1 Femminile) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 342 del 12/04/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società FB5 Team Rome A R.L.; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, comma 5 del C.G.S., poiché tardivo nell’invio delle motivazioni del reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, nel caso di richiesta dei documenti ufficiali devono essere depositate entro cinque giorni da quello in cui il reclamante ha ricevuto copia dei documenti. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 5 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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