C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 378 del 03/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CERTOSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 SGS DEL 23/04/2024 (Gara: HERMADA – SA.MA.GOR. del 7/04/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 370 del 29/04/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ CERTOSA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INAMMISSIBILITÀ DEL RICORSO DI PRIMO GRADO, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.187 SGS DEL 23/04/2024 (Gara: HERMADA – SA.MA.GOR. del 7/04/2024 – Campionato Under 17 Regionale Eccellenza) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 370 del 29/04/2024
Con reclamo inoltrato ritualmente e nei termini, la società Certosa ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva respinto il reclamo presentato avverso il risultato della gara in epigrafe rilevando un motivo di inammissibilità. In particolare il Giudicante aveva evidenziato come il reclamo fosse stato proposto da una società estranea alla disputa della gara reclamata che assumeva vantare un interesse diretto di classifica; alla fattispecie non poteva applicarsi la disposizione dell’articolo 49 comma 2 del CGS, relativa alla denuncia di illecito sportivo, in quanto nella specie si era trattato dell’utilizzo irregolare di un calciatore in corso di squalifica che comportava una violazione regolamentare diversa da quella tipizzata dalla disposizione richiamata. Propone appello avverso la delibera la società Certosa ribadendo il suo convincimento in relazione alla prospettata equiparazione tra l’illecito sportivo, così come tipizzato dalla normativa, e l’utilizzo irregolare di un calciatore, violazione che tenta di alterare il risultato della gara schiarando in campo un atleta che non ne avrebbe diritto. L’appello è infondato e va respinto. Correttamente il Giudice ha rilevato come nella specie, utilizzo di un calciatore in corso di squalifica, non si possa parlare di illecito sportivo, tipizzato nell’articolo 30 del CGS, locuzione che, di tutta evidenza, richiama un tentativo corruttivo messo in atto nei confronti di uno o più partecipanti alla gara, nel tentativo di ottenere una prestazione negativa per la propria squadra, ovvero per ottenere uno straordinario impegno (cosiddetto premio a vincere). Solo in questi casi l’ordinamento consente che i controinteressati per situazioni di classifica, possano denunciare i fatti e possano altresì partecipare al Giudizio. Si tratta di una normativa speciale che deroga al principio generale, correttamente richiamato dal Giudice, contenuto nel codice di giustizia sportiva, articolo 49 comma 1 CGS, che riserva il potere di azione ed impugnazione alle sole società partecipanti alla gara. Va altresì rilevato come la Corte sia venuta a conoscenza, tramite il ricorso presentato dalla reclamante, della lamentata posizione irregolare del calciatore Bernardi Stefano della società SA.MA.GOR. che avrebbe partecipato alla gara seppure in posizione di squalifica per recidività in ammonizione. Va quindi disposta la trasmissione degli atti alla Procura Federale della F.I.G.C., affinché valuti la fondatezza della segnalazione e la sussistenza degli estremi per il deferimento del calciatore, della società e dei dirigenti responsabili. Tutto ciò premesso la Corte,
DELIBERA
Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Di trasmettere, altresì, gli atti alla Procura Federale per gli accertamenti di cui in motivazione. Il contributo va incamerato.
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