C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 400 del 17/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FOOTBALL CLUB TORVAJANICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEFERI KLAUS PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 14/03/2024 (Gara: ARCO DI TRAVERTINO – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 10/03/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ FOOTBALL CLUB TORVAJANICA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE SEFERI KLAUS PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.306 LND DEL 14/03/2024 (Gara: ARCO DI TRAVERTINO – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 10/03/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 332 del 5/04/2024

Con delibera pubblicata il 14.03.2024 sul C.U. n. 306 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara ARCO DI TRAVERTINO – FOOTBALL CLUB TORVAJANICA del 10/03/2024 – Campionato Prima Categoria, irrogava la sanzione della squalifica per 4 gare effettive al calciatore Seferi Klaus “[..] per aver rivolto all’arbitro espressioni offensive ed irriguardose (Art. 36 comma 1/a CGS) [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la reclamante ha contestato la decisione del giudice sportivo asserendo che il giocatore non avrebbe offeso verbalmente l’arbitro, tantomeno avrebbe cercato alcun contatto fisico con lo stesso. La reclamante, purtuttavia, nel prosieguo della propria esposizione dei fatti, afferma che alla notifica del provvedimento di espulsione avrebbe protestato nei confronti del direttore di gara al quale si sarebbe rivolto la frase “che cazzo stai a fa”. La reclamante lamenta l’eccessiva afflittività della sanzione irrogata al giocatore, chiedendo la sua riduzione. In via istruttoria, la reclamante ha allegato un filmato video. La reclamante non ha proposto istanza di audizione. All’udienza del giorno 04 aprile 2024 Questa Corte Sportiva di Appello Territoriale esamina il reclamo in epigrafe. Il Collegio ritiene che il reclamo non sia meritevole di accoglimento. Preliminarmente, il Decidente ritiene di non procedere alla visione del video indicato dalla reclamante, non ricorrendo i presupposti indicati dal CGS per la sua ammissione. La Corte procede dunque alla disamina del referto arbitrale, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS. Dalla lettura del predetto documento, le frasi proferite dal calciatore al direttore di gara risultano indubbiamente offensive ed irriguardose, integrando senz’altro la fattispecie di cui all’art. 36 c.1 lett. a): “ma che cazzo fischi! Ma che cazzo fischi! Sei ridicolo (…) sei proprio un down coglione te e chi ti ci manda (…) coglione, testa di cazzo, hai rovinato una partita. Sei un coglione tu e chi ti ci manda più di te. Ti devi vergognare handicappato [..]”. Per altro verso, osserva il Collegio come la stessa reclamante sia incorsa in evidente contraddizione laddove nell’atto di reclamo, da un lato, ha affermato che il calciatore non avrebbe proferito frasi offensive nei confronti dell’arbitro; dall’altro ha riportato una frase, rivolta dal calciatore al direttore di gara, di contenuto comunque offensivo e perciò solo censurabile. La qualificazione giuridica della condotta contestata al calciatore da parte del giudice di primo grado è, pertanto, corretta. Anche la sanzione irrogata è congrua, posto che l’art. 36 c.1 lett. a) punisce le condotte irriguardose o ingiuriose con la sanzione minima della squalifica per 4 giornate. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale, ascoltata la società,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

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