C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 411 del 24/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA TECCHIENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FRIONI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 SGS DEL 18/04/2024 (Gara: ATLETICO VEROLI A.S.D. – POLISPORTIVA TECCHIENA del 14/04/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA TECCHIENA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE FRIONI LORENZO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.182 SGS DEL 18/04/2024 (Gara: ATLETICO VEROLI A.S.D. – POLISPORTIVA TECCHIENA del 14/04/2024 – Campionato Under 15 Regionale) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024

Visto il reclamo in epigrafe proposto dalla società Polisportiva Tecchiena; esaminati gli atti ufficiali; preliminarmente, questa Corte, ritiene che il reclamo sia inammissibile, per violazione dell’art. 76, commi 2 del C.G.S., poiché carente di preannuncio di reclamo che, come previsto dalle norme vigenti, deve essere trasmesso entro il termine di n.2 (due) giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare. Pertanto, questa Corte,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, comma 2 del C.G.S.. Il contributo va incamerato.

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