C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 411 del 24/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DOGANELLA CALCIO 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LO CONTE MORENA FINO AL 20/06/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENTORE NERONI PIERLUIGI FINO AL 14/05/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORDI MATTIA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.94 LND DEL 24/04/2024 (Gara: POLISPORTIVA CARSO – DOGANELLA CALCIO 2004 del 20/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ DOGANELLA CALCIO 2004, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI INIBIZIONE A CARICO DEL DIRIGENTE LO CONTE MORENA FINO AL 20/06/2024, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENTORE NERONI PIERLUIGI FINO AL 14/05/2024 E SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE CORDI MATTIA PER 3 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.94 LND DEL 24/04/2024 (Gara: POLISPORTIVA CARSO – DOGANELLA CALCIO 2004 del 20/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024
La società Doganella Calcio 2004 impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, il provvedimento del Giudice sportivo di primo grado con il quale veniva inflitta: L’inibizione a carico del dirigente Morena Lo Conte sino al 20/06/2024, per aver rivolto, al termine della gara, frasi ingiuriose ed irriguardose all’arbitro; La squalifica sino al 14/05/2024 a carico dell’allenatore Pierluigi Neroni, per aver proferito, al termine della gara, espressioni irriguardose all’arbitro; la squalifica per 3 gare al calciatore Mattia Cordi, per aver rivolto all’arbitro espressioni irriguardose al termine della gara. La società reclamante, nella propria memoria difensiva, contestava i fatti così come inquadrati dal direttore di gara, negando che i propri tesserati avessero proferito nei confronti di quest’ultimo espressioni irriguardose. Questa Corte, riunitasi in modalità remota in data 09/05/2024, esaminati gli atti ufficiali non ritiene di poter accogliere il reclamo. In via preliminare va dichiarato inammissibile, ex art. 137 comma 3 lett. b c.g.s., il reclamo avverso la squalifica inflitta all’allenatore Neroni, perché inferiore ad un mese. Nel merito, leggendo il referto dell’arbitro, fonte di prova privilegiata, emerge che al 45° minuto della seconda frazione di gioco, il dirigente Morena Lo Conte, pronunciava frasi ingiuriose ed irriguardose all’indirizzo dell’arbitro, dopo che quest’ultimo aveva concesso due minuti di recupero. Relativamente alla condotta del calciatore Mattia Cordi, sempre dal referto arbitrale emerge che quest’ultimo, dopo il triplice fischio di gara, si avvicinava all’arbitro minacciandolo ed insultandolo; veniva allontanato dal campo, solo grazie all’intervento di un proprio compagno di squadra. Da ciò si evince, quindi, come siano provate le condotte poste in essere sia dal dirigente Lo Conte che dal calciatore Cordi al termine della gara; chiarito ciò, questo Collegio, ritiene congrua l’entità delle sanzioni disciplinari comminate dal Giudice di 1° grado ex art. 36 c.g.s.. Infatti, detta disposizione normativa prevede, attualmente, la sanzione minima di 2 mesi di inibizione per il dirigente e 4 giornate di squalifica per il calciatore colpevoli di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Per tutto quanto detto, questa Corte,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Neroni Pierluigi, ai sensi dell’art.137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.
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