C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 411 del 24/05/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ STERPARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TIBERIA MORENO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.371 LND DEL 30/04/2024 (Gara: STERPARO – REAL CASSINO del 28/04/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ STERPARO, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE TIBERIA MORENO PER 5 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.371 LND DEL 30/04/2024 (Gara: STERPARO – REAL CASSINO del 28/04/2024 – Campionato Promozione) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024

Con reclamo ritualmente notificato la Società Sterparo ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 371 LND del 30/04/2024, con il quale veniva disposta la squalifica del calciatore Tiberia Moreno per 5 gare effettive, in quanto “espulso per doppia ammonizione, alla notifica del provvedimento disciplinare assumeva comportamento offensivo e minaccioso nei confronti dell’arbitro (art. 36 c. 1 lett. a) del CGS).”. In sede di gravame la società reclamante, pur riconoscendo giusti i provvedimenti adottati dall’Arbitro, instava per una riduzione della squalifica in quanto le proteste del calciatore non erano sfociate in minacce ed erano dovute alla tensione dell’incontro. A ben vedere le argomentazioni addotte dalla Sterparo a sostegno della invocata riduzione della squalifica non possono ritenersi assumibili, atteso che il nuovo testo dell’art. 36 C.G.S., al primo comma lett. a), prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Nel caso di specie emerge dal referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – che il predetto calciatore ha posto in essere nei confronti del direttore di gara una condotta ingiuriosa e minacciosa, che è stata sanzionata con il minino edittale delle 4 gare, come previsto dal sopra richiamato art. 36 C.G.S.. A tale squalifica deve aggiungersi anche la sanzione di 1 giornata quale conseguenza dell’espulsione inflittagli dall’Arbitro. Pertanto, la sanzione irrogata appare del tutto congrua ed in linea con la condotta tenuta dal calciatore nel corso dell’incontro per cui è procedimento. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata Il contributo va incamerato.

 

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