C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 423 del 03/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORTING RIETI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 50,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.104 SGS DEL 22/02/2024 (Gara: SPORTING RIETI – VIGOR RIGNANO FLAMINIO del 10/02/2024 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ SPORTING RIETI, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI PERDITA DELLA GARA ED AMMENDA DI EURO 50,00, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.104 SGS DEL 22/02/2024 (Gara: SPORTING RIETI – VIGOR RIGNANO FLAMINIO del 10/02/2024 – Campionato Giovanissimi Under 14 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 389 del 10/05/2024
La società Sporting Rieti ha impugnato la delibera del competente Giudice Sportivo che aveva comminato a suo carico la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3 e l’ammenda di euro 50,00 per aver schierato nel corso della gara sei calciatori nati nel 2011 invece di cinque consentiti, al massimo, dalle vigenti disposizioni del campionato Under 14. Assume la società di essere titolare della deroga, concessa dai competenti Organi Federali che le consentiva di schierare calciatori nati nel 2011 in numero eccedente a quello massimo consentito. L’assunto della reclamante trova effettivamente conferma negli atti ufficiali in quanto la società è titolare della deroga in questione come pubblicato sul comunicato ufficiale n. 83 SGS, ma il reclamo va dichiarato inammissibile. Invero l’atto risulta inoltrato il 23-4-2024 e quindi ben oltre i termini perentori previsti per l’invio del gravame rispetto alla data di pubblicazione del comunicato con cui è stata pubblicata la delibera da impugnare (22-2-2024). La Corte, a differenza del Giudice di primo grado, non può adottare provvedimenti d’ufficio essendo limitata nel suo agire dal perimetro dettato dall’impugnazione che deve, per essere esaminata, essere prodotta nei tempi e nei modi regolamentari. In questi casi la Corte non può che limitarsi a richiamare le società al rispetto delle poche e chiare regole formali dettate dal Codice di Giustizia Sportiva per l’inoltro dei reclami. Tutto ciò premesso la Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di dichiarare inammissibile il reclamo, ai sensi dell’art.76, commi 2 e 3 del C.G.S.. Il contributo va incamerato
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