C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 440 del 21/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.101 LND DEL 9/05/2024 (Gara: TRIGORIA – CESANO del 27/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ TRIGORIA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI RIPETIZIONE DELLA GARA, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI ROMA CON C.U. N.101 LND DEL 9/05/2024 (Gara: TRIGORIA – CESANO del 27/04/2024 – Campionato Juniores Under 19 Provinciale Roma) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 410 del 24/05/2024

La Società Trigoria impugnava, davanti alla Corte Sportiva d’Appello Territoriale competente, la decisione emessa dal Giudice Sportivo di prime cure con la quale veniva annullato il provvedimento di sospensione della gara disposta dall’arbitro ed ordinata la ripetizione della stessa. A sostegno della propria tesi difensiva la reclamante sosteneva che la gara era stata sospesa in quanto i calciatori del Cesano, in seguito alla rete del 2-1 a favore del Trigoria ed ai fatti legati ai successivi festeggiamenti, abbandonavano il terreno di gioco. Pertanto, la mancata prosecuzione della gara era dipesa unicamente dal ritiro dei giocatori del Cesano; alla luce di ciò la società reclamante chiedeva l’annullamento del provvedimento di ripetizione della gara e per l’effetto la punizione della perdita della gara a carico della società Cesano. Questa Corte, esaminati gli atti ufficiali, ascoltata sia la società reclamante che l’arbitro, non ravvisa che vi siano gli estremi per poter accogliere il reclamo. Dalla lettura del referto arbitrale, emerge che, al 32° della seconda frazione di gioco, dopo la segnatura di una rete da parte del Trigoria, molti giocatori della società ospitante si recavano verso la rete di recinzione per festeggiare; uno di questi, identificato con la maglia n.4, sferrava un colpo, scuotendo la rete e colpendo un tifoso della squadra avversaria, posto all’altro lato della predetta rete, procurandogli un taglio sul naso. A seguito di ciò, scoppiava una rissa che coinvolgeva diversi calciatori di entrambe le compagini e l’arbitro, temendo per la propria incolumità, decideva di sospendere la gara. Da quanto detto è evidente che l’arbitro non ha adottato alcun provvedimento prima di sospendere la gara; in particolare non ha richiamato i capitani delle due squadre, né ha esibito cartellini gialli, né rossi verso i calciatori che si sono resi protagonisti della rissa; pertanto, in definitiva, pertanto, la condotta del direttore di gara è risultata decisamente affrettata e immotivata. In conclusione, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di respingere il reclamo, confermando la decisione impugnata. Il contributo va incamerato.

 

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