C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 447 del 28/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CONTI ANDREA PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MORONI GIANMARCO, PALONI VALERIO E RECINE ROBERTO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.351 C5 DEL 1/06/2024 (Gara: PRO CALCIO CECCHINA – CITTA DI SORA del 31/05/2024 – Coppa Lazio C5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 438 del 21/06/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ PRO CALCIO CECCHINA, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI AMMENDA DI EURO 150,00, SQUALIFICA A CARICO DELL’ALLENATORE CONTI ANDREA PER 4 GARE E SQUALIFICA A CARICO DEI CALCIATORI MORONI GIANMARCO, PALONI VALERIO E RECINE ROBERTO PER 4 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.351 C5 DEL 1/06/2024 (Gara: PRO CALCIO CECCHINA – CITTA DI SORA del 31/05/2024 – Coppa Lazio C5 Serie C2) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 438 del 21/06/2024

Con reclamo ritualmente notificato la Società Pro Calcio Cecchina ha impugnato innanzi a Questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale il provvedimento emesso dal Giudice Sportivo di prime cure con C.U. n. 351/C5 del 1/06/2024, con il quale venivano disposte le seguenti sanzioni: l’ammenda di Euro 150,00 a carico della società reclamante “perché propri sostenitori, nel corso della gara e in più occasioni, rivolgevano espressioni gravemente ingiuriose nei confronti degli arbitri. Inoltre uno di questi, durante l’intervallo, apriva indebitamente un cancello tentando di entrare nell’area spogliatoi, venendo allontanato a forza”; la squalifica dei calciatori Moroni Gianmarco, Paloni Valerio e Recine Roberto per 4 gare effettive, "perché a fine gara rivolgevano comportamento minaccioso ed espressioni ingiuriose agli arbitri. (Art. 36 comma 1 lett. a)"; la squalifica dell'allenatore Conti Andrea per 4 gare effettive “perché a fine gara rientrava nell'area spogliatoi mantenendo un comportamento minaccioso nei confronti degli arbitri e rivolgendo agli stessi espressioni ingiuriose. (Art. 36 comma 1 lett. a)". Quanto alle squalifiche irrogate ai tesserati della Pro Calcio Cecchina, sia all’allenatore che ai calciatori, la reclamante contestava i suddetti provvedimenti e ne invocava una rivisitazione, non trovando le stesse, ad avviso della società, un riscontro specifico rispetto allo svolgimento dei fatti. In relazione all’ammenda, la reclamante negava qualsivoglia contestazione di propri sostenitori all’operato degli Arbitri, visto il risultato di 2-1 a fine primo tempo favorevole alla Pro Cecchina, tenuto altresì conto che “il dirigente Recine Luciano [che] si trovava all’esterno del campo di gioco, zona spogliatoi, non ha ravvisato l’irregolarità contestata”. Preliminarmente si osserva che l’odierno reclamo è inammissibile in relazione alla squalifica nei confronti dell’allenatore Conti Andrea ai sensi dell’art. 137, comma 3, del C.G.S. Per quanto attiene alla squalifica per 4 gare a carico dei calciatori Moroni Gianmarco, Paloni Valerio e Recine Roberto, si fa osservare che il nuovo testo dell’art. 36 C.G.S., al primo comma lett. a), prevede per i calciatori [e tecnici] come sanzione minima la squalifica per 4 giornate [o a tempo determinato] in caso di condotta ingiuriosa o irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Nel caso in esame emerge dagli atti ufficiali di gara che i predetti calciatori (Moroni Gianmarco, Paloni Valerio e Recine Roberto) hanno posto in essere nei confronti degli Arbitri una condotta ingiuriosa e irriguardosa, che è stata sanzionata con il minino edittale delle 4 gare, come previsto dal sopra richiamato art. 36 C.G.S.. Alla luce di quanto sopra, le argomentazioni addotte nel reclamo a sostegno della invocata riduzione delle sanzioni irrogate ai predetti calciatori non possono trovare accoglimento, in quanto in radicale contrasto con il referto arbitrale – fonte privilegiata di prova – sul quale sono state riportate in maniera dettagliata le espressioni ingiuriose e minacciose profferite all’indirizzo degli Arbitri. Parimenti congrua risulta la misura dell’ammenda irrogata alla Pro Calcio Cecchina, in quanto commisurata alla natura e alla gravità dei fatti contestati nel rispetto di quanto previsto dall’art. 8 C.G.S., come puntualmente richiamati negli atti ufficiali di gara. Quanto alla produzione del video da parte della odierna reclamante e alla richiesta formulata a questa Corte di prenderne visione, si osserva che l’art. 58, comma 1, CGS, prevede che i mezzi di prova audiovisivi possano essere utilizzati nel procedimento innanzi agli organi di giustizia sportiva “nei casi previsti dall’ordinamento federale” ed il successivo art. 61, comma 2 individua espressamente i casi di ammissibilità̀ dei filmati audiovisivi, limitati all’ipotesi di erronea ammonizione o espulsione “di un soggetto diverso dall’autore di una data infrazione ” (comma 2), o “al fine di dimostrare che il tesserato medesimo non ha in alcun modo commesso il fatto” (comma 3). Dal combinato disposto delle richiamate disposizioni discende, quindi, che, all’infuori delle fattispecie espressamente e tassativamente indicate, non è consentito l’utilizzo dei filmati audiovisivi (Corte federale d'appello, sez. I, n.2/2022-2023). Ne consegue che nel caso di che trattasi, non ricorrendo alcuna delle ipotesi previste dal sopra citato art. 58, comma 1, CGS, la visione del video non è ammissibile. Per tali ragioni, questa Corte Sportiva d’Appello Territoriale,

DELIBERA

Di dichiarare inammissibile il reclamo, in relazione alla squalifica a carico dell’allenatore Conti Andrea, ai sensi dell’art. 137, comma 3 del C.G.S.. Di respingere altresì il reclamo, confermando le rimanenti decisioni impugnate. Il contributo va incamerato.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it