C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 454 del 18/07/2024 Per il 28/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ALBA CITTAREALE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LOPEZ ROMAN NICOMEDES EUGEN PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.339 LND DEL 11/04/2024 (Gara: PALOMBARA – ALBA CITTAREALE del 7/04/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024
RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ ALBA CITTAREALE, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE LOPEZ ROMAN NICOMEDES EUGEN PER 8 GARE, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DEL COMITATO REGIONALE LAZIO CON C.U. N.339 LND DEL 11/04/2024 (Gara: PALOMBARA – ALBA CITTAREALE del 7/04/2024 – Campionato Prima Categoria) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 377 del 3/05/2024
Con rituale reclamo, la società Alba Cittareale ha impugnato la sanzione della squalifica di 8 gare comminata a carico del proprio calciatore Lopez Roman Nicomedes Eugen dal Giudice sportivo territoriale, sostenendo che i comportamenti e le affermazioni ad esso imputati, in realtà, non sarebbero riconducibili allo stesso, che era sì tra i più agitati ma che, in quanto calciatore straniero e con difficoltà nella lingua italiana, non può aver rivolto all’arbitro determinate espressioni, caratterizzate da una dialettica a lui del tutto estranea. Ugualmente, dichiara la reclamante che il contatto con l’arbitro è frutto di un suo gesticolare, al fine di farsi capire e comprendere da parte dei compagni, ma senza assoluta intenzione di cagionare danno al direttore di gara. Pertanto, chiede la rivisitazione e la riduzione della sanzione comminata in primo grado, alla luce dei fatti come realmente accaduti. Preliminarmente occorre rilevare che l’art. 61 C.G.S. prescrive che “i rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare” e che nel referto arbitrale risulta accuratamente descritta la condotta del calciatore. Egli, infatti, in seguito alla segnatura della rete del 2-1 da parte della società Palombara, si avvicinava all’arbitro tenendo nei suoi confronti un comportamento irrispettoso, rivolgendogli diverse frasi offensive e poggiandogli leggermente le mani sul petto, senza alcuna conseguenza. Questa Corte, letti e valutati dunque gli atti ufficiali, ritiene di poter lievemente ridurre la sanzione comminata in primo grado, tenuto conto del contesto e del momento in cui si sono verificati i fatti, 46’ del II° tempo ed a seguito dell’annullamento di un gol a favore della reclamante, nonché delle tesi avanzate dalla stessa in sede di reclamo, che possono in parte essere prese in considerazione e valutate come attenuanti. Tutto ciò premesso, questa Corte Sportiva di Appello Territoriale,
DELIBERA
Di accogliere il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Lopez Roman Nicomedes Eugen a 6 gare. Il contributo va restituito.
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