C.R. LAZIO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 455 del 13/09/2024 Per il 28/06/2024 – Delibera – RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA SFC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NILO FEDERICO FINO AL 31/01/2025, A CARICO DEI CALCIATORI APICELLA NATHAN, BONALDO CRISTIAN E CASABONA FRANCESCO FINO AL 31/12/2024 ED A CARICO DEL CALCIATORE RAGOSA MANUEL FINO AL 31/07/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.112 LND DEL 12/06/2024 (Gara: POLISPORTIVA SFC – D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 8/06/2024 – Coppa Provincia Under 19 Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 453 del 12/07/2024

RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETÁ POLISPORTIVA SFC, AVVERSO IL PROVVEDIMENTO DI SQUALIFICA A CARICO DEL CALCIATORE NILO FEDERICO FINO AL 31/01/2025, A CARICO DEI CALCIATORI APICELLA NATHAN, BONALDO CRISTIAN E CASABONA FRANCESCO FINO AL 31/12/2024 ED A CARICO DEL CALCIATORE RAGOSA MANUEL FINO AL 31/07/2024, ADOTTATO DAL GIUDICE SPORTIVO DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE DI LATINA CON C.U. N.112 LND DEL 12/06/2024 (Gara: POLISPORTIVA SFC - D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 8/06/2024 – Coppa Provincia Under 19 Latina) Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 453 del 12/07/2024

Con delibera pubblicata il 12/06/2024 sul C.U. n. 112 del Comitato Regionale Lazio il Giudice Sportivo Territoriale, con riferimento alla gara POLISPORTIVA SFC - D.PINO PUGLISI NETTUNO II del 8/06/2024 – Coppa Provincia Under 19 Latina irrogava le seguenti sanzioni: Squalifica fino al 31/1/25 al calciatore espulso Nilo Federico “[..] in quanto già espulso durante la gara per espressione blasfema e per aver rivolto all’arbitro frasi minacciose, al termine della stessa lo avvicinava tentando di colpirlo al volto; nonché in quanto reiterava il comportamento minaccioso nei confronti dell’arbitro finché questi lasciava l’impianto sportivo [..]”; Squalifica fino al 31/12/2024 al calciatore espulso Apicella Nathan “[..] in quanto al termine della gara accerchiava l’arbitro assieme ad altri tesserati della medesima squadra, tentando di colpirlo al volto e rivolgendogli frasi ingiuriose [..]”; Squalifica fino al 31/12/2024 al calciatore espulso Bonaldo Cristian “[..] in quanto al termine della gara accerchiava l’arbitro assieme ad altri tesserati della medesima squadra, tentando di colpirlo con un calcio rivolgendogli frasi ingiuriose [..]”; Squalifica fino al 31/12/2024 al calciatore espulso Casabona Francesco “[..] in quanto al termine della gara accerchiava l’arbitro assieme ad altri tesserati della medesima squadra, tentando di colpirlo al volto lanciandogli oggetti e rivolgendogli frasi ingiuriose [..]”; Squalifica fino al 31/07/2024 al calciatore espulso Ragosa Manuel “[..] in quanto al termine della gara accerchiava l’arbitro assieme ad altri tesserati della medesima squadra, rivolgendogli frasi ingiuriose [..]”. Con reclamo ritualmente e tempestivamente inoltrato, preceduto da tempestivo preannuncio, la SOCIETÁ POLISPORTIVA SFC contestava le decisioni del Giudice di prime cure chiedendo l’annullamento della sanzione irrogata al calciatore Apicella Nathan, nonché la riforma delle sanzioni irrogate in misura meno afflittiva per gli altri suindicati calciatori. A fondamento delle proprie domande la reclamante deduceva l’eccessiva e spropositata afflittività delle sanzioni irrogate rispetto alla effettiva gravità dei fatti. La reclamante precisava, innanzitutto, come la squadra per l’attuale stagione avesse vinto la coppa disciplina con ciò dimostrando di aver sempre rispettato gli arbitri e gli avversari evitando ogni comportamento lesivo del bene specifico dello sport. Nel merito, la medesima asseriva come quanto riportato nel referto risulterebbe eccessivo nella descrizione dei fatti, posto che, secondo la ricostruzione prospettata dalla ricorrente, al termine della partita i calciatori avrebbero accerchiato l’arbitro solo per protestare e manifestare la propria contrarietà rispetto ad alcuni episodi fischiati nel corso della gara, nel pieno esercizio del proprio diritto di critica. Ancora, la ricorrente evidenziava l’assenza in capo ai calciatori di qualsivoglia volontà di colpire l’arbitro, di contatto fisico, di violenza, deducendo la genericità della descrizione dei fatti riportati nel referto arbitrale. Quanto al calciatore Nathan Apicella, infine, la reclamante affermava come lo stesso non sarebbe stato presente in campo al termine della gara in quanto dopo essere stato sostituito al minuto 13 del secondo tempo, lo stesso si sarebbe accomodato in tribuna senza mai fare rientro in campo. All’udienza del giorno 27.06.2024 svoltasi da remoto, la Corte Sportiva d’Appello esaminava il reclamo in epigrafe. Per la società era presente l’avv. Matteo Sperduti, il quale si riportava all’atto di reclamo insistendo per la riduzione delle sanzioni irrogate nei riguardi dei calciatori e con particolare riferimento al calciatore Apicella Nathan per cui chiedeva l’annullamento della sanzione a questi irrogata, ribadendo, peraltro, come la squadra avesse vinto il premio disciplina nella stagione sportiva 2023/2024. Ad avviso di Questa Corte il reclamo è meritevole di parziale accoglimento. Dal Referto di gara, che come noto costituisce fonte di prova privilegiata ai sensi dell’art. 61 CGS, emerge che il sig. Nilo Federico ha offeso l’arbitro con la frase: “non ci stai capendo un cazzo! Lo stesso, uscendo dal terreno di gioco bestemmia ed esclama: ti aspetto fuori pezzo di merda! Al fischio finale di gara corre verso di me dagli spogliatoi tentando di colpirmi al volto, non riuscendoci. Mentre uscivo dall’impianto sportivo dopo aver fatto la doccia, mi aspettava fuori lo spogliatoio e mi minacciava con frasi come: - La prossima volta che vieni non esci vivo figlio di puttana, sei un mezzo di merda infame”. Ancora, con riferimento al sig. Bonaldo Cristian: “al triplice fischio correva verso di me accerchiandomi insieme ad altri compagni di squadra, tentando di sferrarmi un calcio ed impedendomi di fare rientro negli spogliatoi. Mi esclamava mentre mi accerchiava insieme ai compagni: Sei un grandissimi figlio di puttana, bastardo, ci hai rubato il risultato!”. Con riferimento al Sig. Casabona Francesco: “compie falli, atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciando oggetti contro chicchessia. Al triplice fischio correva verso di me accerchiandomi insieme ad altri compagni, tentando di colpirmi al volto con oggetti e impedendomi di fare rientro negli spogliatoi. Mi esclamava mentre mi accerchiava insieme ad altri compagni: - Bastardo io ti ammazzo, non esci vivo da qua dentro oggi, ti aspetto fuori!”. Per quanto riguarda Ragosa Manuel: “usa un linguaggio o fa dei gesti offensivi, ingiuriosi o minacciosi. Al triplice fischio correva verso di me accerchiandomi insieme ad altri compagni ed impedendo il mio rientro verso gli spogliatoi. Mi esclamava frasi ingiuriose quali: sei un grandissimo pezzo di merda!”. Quanto ad Apicella Nathan: “compie falli, atti o gesti che arrechino o tendano ad arrecare un danno fisico, colpendo o tentando di colpire e/o lanciano oggetti contro chicchessia. Al triplice fischio correva verso di me accerchiandomi insieme ad altri compagni, tentando di colpirmi al volto ed impedendomi di fare rientro negli spogliatoi. Mi esclamava mentre mi accerchiava insieme ai compagni: Sei un grandissimo figlio di puttana, bastardo!”. Ciò posto, osserva il Collegio come le azioni descritte nel referto di gara integrino, tutte, condotte gravemente irriguardose ed ingiuriose nei confronti del direttore di gara e, pertanto, le stesse sono sussumibili nella fattispecie di cui all’art. 36 CGS, che al comma 1, in assenza di contatto fisico, prevede la sanzione minima di 4 giornate o a tempo determinato, salva l’applicazione di circostanze attenuanti o aggravanti. Per l’utilizzo di espressione blasfema (pronunciata dal calciatore Nilo Federico), inoltre, l’art. 37 CGS prevede la sanzione della squalifica di 1 giornata per calciatori e tecnici. Orbene, ritiene Questa Corte che nel caso in esame la sanzione minima prevista dalla norma debba senz’altro essere aumentata, tenuto conto delle reiterazioni delle condotte irriguardose ed ingiuriose – esulanti il legittimo diritto di critica - e delle modalità con cui le stesse risultano essere state poste in essere dai calciatori - con particolare riferimento all’ “accerchiamento” riferito dall’arbitro compiuto dal gruppo di calciatori, suscettibile di destare, nel singolo, timore e apprensione - purtuttavia nel rispetto del principio di proporzionalità delle sanzioni rispetto alla gravità delle condotte concretamente poste in essere. Alla luce delle considerazioni che precedono, ad avviso della Corte le sanzioni irrogate ai calciatori Nilo Federico, Apicella Nathan, Bonaldo Cristian e Casabona Francesco risultano eccessive e non congrue alle previsioni del CGS, e, pertanto, le stesse devono essere riformate in misura meno afflittiva. Tanto premesso, la Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere parzialmente il reclamo, riducendo la squalifica a carico del calciatore Nilo Federico al 30/10/2024 e la squalifica a carico dei calciatori Apicella Nathan, Bonaldo Cristian e Casabona Francesco al 30/09/2024, confermando la rimanente decisione impugnata. Il contributo va restituito.

 

 

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