C.R. LAZIO – Tribunale Federale Territoriale – 2023/2024 – lazio.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 358 del 19/04/2024 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. ANITRELLA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI FRANCESCO TRAVERSARI ED ANTONIO RAPONI. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 344 del 12/04/2024

DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DELLA SOCIETÀ A.C.D. ANITRELLA, PER RISPONDERE A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL’ART. 6, COMMI 1 E 2, DEL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA PER GLI ATTI ED I COMPORTAMENTI POSTI IN ESSERE DAI SIGG.RI FRANCESCO TRAVERSARI ED ANTONIO RAPONI. Riferimento delibera pubblicata sul C.U. n. 344 del 12/04/2024

Il Comitato Regionale Lazio, con nota del 16 maggio2023, trasmetteva alla Procura Federale la decisione del Giudice Sportivo Territoriale relativa al ricorso proposto dalla A.C.D. Anitrella avente ad oggetto la gara Anitrella – Arce 1932 disputata il 19/03/2023 e valevole per il campionato di Promozione del Comitato Regionale Lazio; in particolare il predetto Giudice, nel respingere il ricorso della A.C.D. Anitrella, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura Federale in quanto quest’ultima società, nel proprio ricorso, evidenziava gravi denunce nei confronti dell’arbitro della gara. Dalla documentazione acquisita agli atti del procedimento emergeva, come riportato dall’arbitro nel proprio referto, che al termine della gara Anitrella – Arce 1932 del 19/03/2023 persone riconducibili alla società Anitrella entravano sul terreno di gioco per offendere e minacciare l’arbitro ed i suoi assistenti; gli stessi, continuavano ad inveire contro quest’ultimi, impedendo loro di raggiungere gli spogliatoi, circostanza che si verificava, solo, in un secondo momento. L’attività inquirente ha consentito di identificare il presidente della A.C.D. Anitrella (Francesco Traversari) che il direttore sportivo della predetta società, Sig. Antonio Raponi, quali soggetti autori delle ingiurie e minacce rivolte alla terna arbitrale al termine della gara in questione. Entrambi convenivano con la Procura Federale l’applicazione di una sanzione ex art. 126 C.G.S.; analoga scelta procedurale veniva presa dalla A.C.D. Anitrella (ammenda di euro 300,00); detto accordo non veniva portato ad esecuzione in quanto la società non provvedeva al versamento di  quanto pattuito. In conseguenza di ciò, pertanto, la Procura Federale deferiva a questo Tribunale Federale Territoriale: La società A.C.D. Anitrella per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ex art 6, commi 1 e 2 del CGS per gli atti e comportamenti posti in essere dal Sig. Francesco Traversari, all’epoca dei fatti, presidente della A.C.D. Anitrella,, dotato di poteri di rappresentanza della predetta Società, nonché dal Sig. Antonio Rapone, dirigente della stessa società, per aver, al termine della gara Anitrella- Arce 1932 disputata il 19/03/2023 e valevole per il campionato di Promozione laziale, entrati sul terreno di gioco, unitamente ad alcuni sostenitori della stessa e proferito, ripetutamente, frasi gravemente minacciose ed ingiuriose nei confronti della terna arbitrale; Alla riunione indetta dal Tribunale Federale Territoriale, per il giorno 11/04/2024, svolta da remoto, era presente la Procura Federale, mentre nessuno compariva per i deferiti. La Procura si riportava all’atto di deferimento chiedendo l’accoglimento dello stesso, con l’applicazione dell’ammenda di euro 900,00 per la A.C.D. Anitrella. Il Tribunale Federale Territoriale, dopo aver esaminato gli atti del procedimento, evidenzia che la responsabilità della Società deferita è accertata documentalmente. Infatti, dal referto arbitrale e dal suo supplemento, nonché dall’audizione della terna arbitrale davanti alla procura emerge come, sia il Sig. Francesco Traversari che il Sig. Antonio Raponi, come detto, presidente e direttore sportivo della A.C.D. Anitrella, abbiano proferito a gran voce, al termine della gara in questione, reiterate espressioni minacciose ed offensive all’indirizzo dell’arbitro e dei suoi assistenti, ritardandone anche l’accesso negli spogliatoi e continuando a tenere tale condotta, anche dopo che la terna arbitrale aveva raggiunto lo spogliatoio stesso . Detto ciò, però, questo Tribunale, ritiene, per i fatti di cui è causa, di poter ridurre l’ammenda a carico della società per parametrarla a fattispecie analoghe. In conclusione, questo Tribunale Federale Territoriale,

DELIBERA

 Di ritenere la società Anitrella responsabile delle violazioni ascritte e, per l’effetto, di comminare alla stessa l’ammenda di euro 450,00. Si trasmette agli interessati.

 

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