F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezioni Unite – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0084/CFA pubblicata il 30 Gennaio 2026 (motivazioni) – società Ternana Calcio s.r.l.

Decisione/0084/CFA-2025-2026

Registro procedimenti n. 0093/CFA/2025-2026

 

LA CORTE FEDERALE D’APPELLO

SEZIONI UNITE

 

composta dai Sigg.ri:

Mario Luigi Torsello – Presidente

Domenico Giordano – Componente

Mauro Mazzoni – Componente

Marco Stigliano Messuti – Componente

Domenico Luca Scordino - Componente (Relatore)

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo 0093/CFA/2025.2026 proposto dalla società Ternana Calcio s.r.l. avverso la decisione del Tribunale federale nazionale - Sezione disciplinare n. 121/TFN-SD del 18.12.2025, con la quale, a seguito del deferimento della Procura federale n. 9292 /252pf25-26/GC/blp del 7 ottobre 2025, venivano irrogate le seguenti sanzioni: - Stefano D’Alessandro, mesi 4 (quattro) di inibizione; - Ternana Calcio S.r.l., punti 4 (quattro) di penalizzazione in classifica, oltre a punti 1 (uno) per la recidiva ex art.18, comma 2, CGS in classifica, per un totale di 5 (cinque) punti di penalizzazione, da scontare nella corrente stagione sportiva;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti di causa;

Relatore all’udienza del 21 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza, il Cons. Domenico Luca Scordino e uditi l’Avv. Flavia Tortorella e l’Avv. Fabio Giotti per la reclamante e l’Avv. Alessandro D’Oria per la Procura federale;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

A seguito di segnalazione della Co.Vi.So.C. del 30 settembre 2025, Prot. n. 2789/2025, la Procura federale avviava il procedimento disciplinare n. 252pf25-25 nei confronti del sig. Stefano D’Alessandro, all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Ternana Calcio S.r.l., nonché nei confronti della stessa società Ternana Calcio s.r.l..

Il procedimento disciplinare aveva ad oggetto:

(a) il mancato o tardivo pagamento, entro il termine del 1° agosto 2025, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di giugno 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1), lett. e) delle NOIF e dal titolo I) par. IX), lett. D) punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025;

(b) il mancato o tardivo pagamento, entro il termine del 1° agosto 2025, degli altri compensi dovuti ai tesserati per la mensilità di giugno 2025, così come previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1), lett. e) delle NOIF e dal titolo I) par. IX), lett. D) punto 2) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025.

In relazione alla violazione del titolo I), par. IX), lett. D), punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, la Co.Vi.So.C. segnalava che, alla scadenza del termine federale del 1° agosto 2025, risultavano inadempiuti i seguenti obblighi di pagamento: (i) a n. 23 tesserati non venivano corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2025 per un importo pari a circa euro 177.231,00; (ii) a n. 18 tesserati non venivano tempestivamente corrisposti gli emolumenti netti relativi alla mensilità di giugno 2025 per un importo pari a circa euro 128.524,00; i pagamenti venivano erogati in data successiva alla scadenza federale, tra il 1° e il 17 settembre 2025; (iii) a n. 4 tesserati non venivano corrisposte le rate relative agli accordi di incentivo all’esodo riguardanti la mensilità di giugno 2025 per un importo pari a circa euro 17.405,00.

In relazione alla violazione del titolo I), par. IX), lett. D), punto 2) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, la Co.Vi.So.C. segnalava che, alla scadenza del termine federale del 1° agosto 2025, risultavano inadempiuti i seguenti obblighi di pagamento: (i) a n. 8 tesserati non venivano corrisposte le rate riguardanti la mensilità di giugno 2025 relative agli accordi di risarcimento del danno sottoscritti per un importo complessivo pari a circa euro 40.530,00; (ii) a n. 4 tesserati non venivano tempestivamente corrisposte le rate riguardanti la mensilità di giugno 2025 relative agli accordi di risarcimento del danno sottoscritti per un importo complessivo pari a circa euro 31.200,00; i pagamenti venivano erogati in data successiva alla scadenza federale, in data 17 settembre 2025.

La Co.Vi.Soc., in sostanza, rilevava due diverse fattispecie rilevanti a fini disciplinari: la prima, concernente la violazione (peraltro plurima) del titolo I), par. IX), lett. D), punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025; la seconda, concernente (anche in questo caso nei confronti di più tesserati) la violazione del medesimo Comunicato Ufficiale titolo I) par. IX), lett. D), punto 2).

A valle della menzionata segnalazione e della successiva attività istruttoria svolta dalla Procura federale, con atto depositato in data 7 ottobre 2025, il Procuratore federale deferiva dinanzi al Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare:

I) il sig. Stefano D’Alessandro, all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza della società Ternana Calcio s.r.l., per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1), lett. e) delle NOIF e dal titolo I) par. IX), lett. D) punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2025, al pagamento degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati (sopra numericamente menzionati) per la mensilità di giugno 2025 (per gli importi sopra menzionati); b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di giustizia sportiva, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1), lett. e) delle NOIF e dal titolo I) par. IX), lett. D) punto 2) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, per non avere lo stesso provveduto, entro il termine dell’1 agosto 2025, al pagamento degli altri compensi dovuti ai tesserati (sopra numericamente menzionati) per la mensilità di giugno 2025 (per gli importi sopra menzionati);

II) la società Ternana Calcio s.r.l., per rispondere: a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di giustizia sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Stefano D’Alessandro, all’epoca dei fatti Amministratore unico dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nel precedente capo di incolpazione; nonché b) a titolo di responsabilità propria, ai sensi di quanto previsto dal titolo I), par. IX), lett. D), punti 1) e 2) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 che ha modificato il Comunicato Ufficiale n. 145/A del 10.1.2025, in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1), lett. e) delle N.O.I.F., che pongono gli obblighi in esame a carico anche delle società in modo diretto.

Con il richiamato atto di deferimento, inoltre, il Procuratore federale formulava richiesta di applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, C.G.S., nei confronti della Ternana Calcio s.r.l. in ragione della avvenuta condanna della medesima società nell’ambito del procedimento disciplinare iscritto al n. 244pf24-25 e definito con decisione del Tribunale federale nazionale n. 92/TFNSD-2024-2025 del 6.11.2024, poi confermata con pronuncia n. 71/CFA-2024 2025 del 20.12.2024 della Corte federale d’appello.

Il giudizio veniva quindi chiamato per l’udienza di primo grado del 6 novembre 2025.

Si costituiva nel procedimento la sola società Ternana Calcio s.r.l..

Con riferimento al primo capo d’incolpazione - correlato alle violazioni del Titolo I), par. IX), lett. D), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 (Sistema delle licenze nazionali ) e relativo al mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2025, degli emolumenti netti e degli incentivi all’esodo dovuti in favore dei tesserati per la mensilità di giugno 2025 - la società Ternana Calcio s.r.l. non formulava eccezioni, riconoscendo la sostanziale fondatezza, in parte qua, dell’atto di deferimento.

Con riferimento, invece, al secondo capo d’incolpazione - relativo al mancato pagamento, entro il termine del 1° agosto 2025, degli ulteriori compensi relativi alla mensilità di giugno 2025 dovuti in favore di 12 tesserati, così come previsto dal Titolo I), par. IX), lett. D), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 - la difesa della società Ternana Calcio s.r.l. eccepiva preliminarmente che la violazione oggetto di contestazione sarebbe stata prevista esclusivamente dal Sistema delle licenze nazionali e non già – come riportato nell’atto di deferimento – dall’art. 85, lett. C, par. V), punto 1) lett. e) delle NOIF, con conseguente carenza di una chiara informazione dell’addebito e violazione e/o compromissione del proprio diritto di difesa.

Tale compromissione aveva carattere rilevante, sempre a parere della Ternana Calcio s.r.l., anche in ragione dell’incertezza del numero complessivo dei tesserati i cui altri compensi in scadenza a giugno 2025 dovevano ritenersi non corrisposti entro il 1° agosto 2025, atteso che la Procura federale aveva contestato la violazione del termine per 8 tesserati e il pagamento tardivo per 4 tesserati, senza però chiarire se i 4 tesserati pagati tardivamente fossero già compresi negli 8 tesserati indicati in precedenza e se quindi il numero complessivo dei tesserati fosse 8 ovvero 12.

La Ternana Calcio s.r.l., inoltre, deduceva la necessità istruttoria di acquisire gli accordi economici con i tesserati, onde poterne esaminare l’esatto contenuto. Tale esame documentale, sempre a parere della difesa della società, avrebbe chiarito che il mancato pagamento, entro il 1° agosto 2025, delle rate relative ai compensi in scadenza nel giugno 2025, non riguardava la corresponsione di compensi, bensì somme di denaro a titolo risarcitorio di danni emergenti del tutto autonomi rispetto al precedente rapporto di lavoro sportivo, risultando per tali via esclusi dalle previsioni disciplinari del Sistema delle licenze nazionali. Ad avviso della difesa della Ternana Calcio s.r.l., gli accordi in parola non riguardavano fonti reddituali assoggettabili all’imposizione fiscale IRPEF e non avevano carattere sostitutivo degli originari accordi economici con i tesserati.

Veniva a tal proposito evidenziato che proprio la rilevanza della natura reddituale o meno delle somme previste negli accordi di risarcimento danni avrebbe reso necessario, da parte della Co.Vi.So.C., un approfondimento istruttorio direttamente presso l’Agenzia delle entrate prima di definire il procedimento di controllo con la trasmissione degli atti alla Procura federale.

Con riferimento alla richiesta di applicazione della recidiva ex art.18, comma 2, C.G.S., la Ternana Calcio s.r.l. eccepiva due profili. In primo luogo, deduceva che la sanzione irrogata alla società nella stagione sportiva 2024/2025 riguardava l’attività gestionale di un soggetto diverso dal sig. Stefano D’Alessandro, il quale aveva acquisito la Ternana Calcio in epoca successiva ai fatti oggetto della sanzione disciplinare di cui alla decisione 92/TFNSD-2024-2025, con la conseguenza che non doveva essere applicato alcun aumento di pena ai sensi dall’art.18 C.G.S.. In secondo luogo, veniva dedotto che la sanzione irrogata nella precedente stagione sportiva riguardava una violazione disciplinare (mancato versamento di ritenute fiscali IRPEF) diversa rispetto a quella oggetto del deferimento ora al vaglio del Tribunale federale.

In via subordinata, veniva richiesta, in ragione della complessiva analisi della fattispecie e in applicazione del principio di proporzionalità, l’applicazione della sola sanzione dell’ammenda.

Con ordinanza n.18/TFNSD-2025-2026, il Tribunale federale onerava la parte più diligente di provvedere al deposito della copia degli accordi di natura economica intervenuti fra la società Ternana Calcio s.r.l. e i propri tesserati di cui al capo di incolpazione sub lettera b) dell’atto di deferimento e rinviava la trattazione del giudizio all’udienza del 12 dicembre 2025.

La Procura federale provvedeva al deposito. Conseguentemente, la Ternana Calcio s.r.l. depositava ulteriore memoria con la quale sviluppava ulteriormente la propria difesa, insistendo sulla natura strettamente risarcitoria ed autonoma degli accordi conciliativi rispetto ai trattamenti stipendiali. La difesa della Ternana evidenziava, inoltre, che in talune ipotesi il risarcimento stabilito in sede conciliativa seguiva il già formalizzato trasferimento del calciatore presso altra squadra (vicende Capanni, Garau, Franchi), con conseguente insuscettibilità del risarcimento ad essere riferito alla mancata percezione di redditi, mentre in altre vicende (Capanni, Bogdan) il riconoscimento di un risarcimento del danno si sarebbe affiancato alla previsione di un incentivo all’esodo, con la conseguenza che l’eventuale violazione disciplinare doveva essere assorbita dal vincolo della continuazione rispetto alle contestazioni di cui al capo a) dell’atto di deferimento e, conseguentemente, doveva determinare una unica sanzione disciplinare, in coerenza con i principi giurisprudenziali della giustizia sportiva.

La Ternana Calcio s.r.l., in conclusione, riteneva possibile la sanzione di 2 punti di penalizzazione in relazione alle violazioni riferibili alla prima fattispecie oggetto di contestazione, ossia la violazione dell’art. 4, comma 1, del C.G.S., in relazione a quanto previsto dall’art. 85, lett. C), par. V), punto 1), lett. e) delle NOIF e dal titolo I) par. IX), lett. D) punto 1) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, mentre contestava come erronea l’eventuale sanzione aggiuntiva relativa alla violazione del titolo I), par. IX), lett. D), punto 2) del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025, nonché quella relativa all’applicazione della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, del C.G.S..

Il procedimento veniva quindi trattenuto in decisione dal Tribunale federale all’udienza dibattimentale del 12 dicembre 2025.

Con la decisione del Tribunale federale nazionale – Sezione disciplinare n. 0121/TFNSD-2025-2026, qui gravata, il Tribunale accoglieva il deferimento della Procura federale e, per l’effetto, così statuiva: “irroga le seguenti sanzioni: - al sig. Stefano D’Alessandro, mesi 4(quattro) di inibizione; - alla società Ternana Calcio Srl,punti5 (cinque) dipenalizzazionein classifica, da scontare nella corrente stagione sportiva”.

Il Tribunale, preliminarmente, dava atto del regolare incardinamento del contraddittorio, rilevando che, alla regolare comunicazione della fissazione della prima udienza di trattazione, non era seguita la costituzione in giudizio del deferito sig. Stefano D’Alessandro, con la conseguenza che, sulla base dei principi generali in tema di contumacia, non risultava necessario dare corso alle ulteriori comunicazioni concernenti il rinvio della trattazione del giudizio.

Sempre in via preliminare, il Tribunale vagliava l’eccezione, formulata dalla difesa della Ternana Calcio s.r.l., di compromissione del diritto di difesa, avuto riguardo alla circostanza che la contestazione disciplinare non sarebbe stata formulata in modo chiaro ed esaustivo, ritenendo che la stessa non potesse trovare accoglimento in ragione del fatto che la materia del contendere risultava pienamente conoscibile dalle parti, come comprovato dalla diffusa difesa della propria posizione su tutti gli aspetti della vicenda svolta dalla Ternana Calcio s.r.l..

Nel merito, il Tribunale osservava che i fatti oggetto di causa risultavano comprovati dalle risultanze emergenti dal fascicolo processuale. In particolare, dalla documentazione acquisita era emerso che la società Ternana Calcio s.r.l. non aveva provveduto, entro la scadenza federale del 1° agosto 2025, né al pagamento degli emolumenti dovuti in favore di n. 23 tesserati per la mensilità di giugno 2025 (per un importo complessivo di euro 177.231,00), né al pagamento in favore di 4 tesserati delle rate relative ad accordi di incentivo all’esodo riguardanti la mensilità di giugno 2025 (per un importo complessivo di euro 17.405,00); inoltre, con riguardo alla posizione di 18 tesserati, il pagamento degli emolumenti stipendiali era intervenuto successivamente alla scadenza federale (pagamenti dell’1 settembre 2025 e del 17 settembre 2025, per euro 128.524,00).

Quanto al secondo capo di incolpazione, il Tribunale accertava che la società sportiva non aveva corrisposto le rate in scadenza nel mese di giugno 2025 dei compensi relativi ad accordi di risarcimento del danno intervenuti con 12 dipendenti (4 tecnici e 8 calciatori). Più in particolare, con riguardo ad 8 soggetti, veniva accertato il mancato pagamento (per un importo di euro 40.530,00); con riguardo a 4 soggetti il pagamento era intervenuto soltanto in data 17 settembre 2025 (per un importo di euro 31.200,00).

Sempre con riguardo al mancato tempestivo pagamento delle rate afferenti agli accordi economici qualificati come risarcitori,  ritenuti dalla società svincolati dal rapporto di lavoro e, come tali, non soggetti a imposizione fiscale sul reddito e comunque estranei all’ambito applicativo del Titolo I), par. IX), lett. D), punto 2), del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, il Tribunale osservava che la disposizione del Sistema delle licenze nazionali oggetto di contestazione disciplinare: “ha chiaramente ricompreso, nel suo ambito di applicazione, ogni compenso non imputabile a retribuzione ovvero ad incentivo all’esodo che derivasse in via diretta o indiretta dal contratto economico, in tal modo estendendo la fattispecie a tutte le obbligazioni, anche relative ad un risarcimento del danno, correlate ai contratti di lavoro depositati in Federazione”.

Il Tribunale, dunque, chiariva che gli “accordi stipulati dalla Ternana con i tecnici e con i calciatori, puntualmente depositati, hanno senza dubbio riconosciuto risarcimenti di un danno asseritamente patito dai dipendenti della società, ma tale pregiudizio non può essere ritenuto scisso dal rapporto negoziale, bensì ad esso strettamente connesso dal lato causale, con la conseguenza che non sussistono ragioni per ritenere che le previste rateazioni del pagamento non debbano essere soggette alle regole fissate dal sistema federale per assicurare il corretto svolgimento delle attività finanziarie da parte delle società. Ciò in coerenza con le richiamate finalità sottese alla previsione normativa, ovvero assicurare la par condicio tra tutte le società sportive coinvolte nelle competizioni”.

Precisava, dunque, il Tribunale che “[d]a questo angolo prospettico, ad avviso del Tribunale, non assume rilievo la circostanza che detti pagamenti rilevino o meno quale presupposto per il pagamento dell’imposta sul reddito, atteso che tale profilo rileva nell’ambito tributario e non già in quello sportivo. In ogni caso, come puntualmente evidenziato dalla Procura Federale nell’odierna udienza di discussione, l’accordo economico con il calciatore Gabriele Capanni del 22 agosto 2024 prevedeva espressamente il pagamento delle imposte sulle somme risarcitorie, circostanza questa sufficiente, anche nell’ottica seguita delle argomentazioni difensive della Ternana Calcio, a ritenere comunque violato il precetto federale.”.

Il Tribunale escludeva, poi, il vincolo di continuazione tra le distinte violazioni previste dal Titolo I), par. IX), lett. D), punti 1) e 2) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, come prospettato dalla difesa della società, stante la chiara distinzione operata dalla disciplina federale, tanto sul piano della fattispecie normativa, quanto su quello del correlato trattamento sanzionatorio.

Infine, il Tribunale accertava la sussistenza della recidiva ex art.18, comma 2, CGS, rilevando che la Ternana Calcio s.r.l. risultava già sanzionata dal medesimo Tribunale con decisione n. 92/TFNSD-2024-2025 del 6.11.2024, confermata dalla pronuncia n. 71/CFA-2024-2025 d l 20.12.2024 di questa Corte, e disattendendo le contrarie argomentazioni difensive in ragione, da un lato, della portata generale e non specifica dell’istituto della recidiva previsto dalla norma richiamata e, dall’altro, della natura diretta e propria della responsabilità ascrivibile alla società sportiva.

Avverso la decisione del Tribunale federale propone ora reclamo la società Ternana Calcio s.r.l.. Non ha proposto reclamo, invece, il sig. Stefano D’Alessandro.

Resiste la Procura federale, chiedendo il rigetto del reclamo e la conferma della decisione del Tribunale federale n. 121/TFNSD2025-2026 del 18.12.2025.

CONSIDERATO IN DIRITTO

La società Ternana Calcio s.r.l. presta acquiescenza al capo della decisione del Tribunale federale concernente la violazione del Titolo I), par. IX), lett. D), punto 1) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025 (Sistema delle licenze nazionali).

Per contro, la società Ternana Calcio s.r.l. chiede la riforma della decisione di primo grado relativa alla violazione del Titolo I), par. IX), lett. D), punto 2) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, affidandosi a cinque motivi di reclamo per mezzo dei quali contesta le sanzioni irrogate dal Tribunale sia in relazione al mancato pagamento delle somme dovute ai tesserati a titolo di risarcimento danni, sia con riguardo all’applicazione dell’aggravante della recidiva.

Nessuno dei motivi di reclamo merita, però, accoglimento.

Il primo ed il terzo motivo di reclamo, per evidenti ragioni di connessione, possono essere trattati congiuntamente.

Con il primo motivo, la reclamante impugna la decisione del Tribunale per “erronea e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – violazione e/o falsa applicazione del titolo I) par. IX), lett. D) punto 2 del C.U. 251/A del 17 aprile 2025 in ordine al corretto inquadramento giuridico degli ‘altri compensi’”. Con il terzo motivo, inoltre, la reclamante impugna la decisione del Tribunale “per erronea e/o contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia – errore di fatto sulla qualificazione degli accordi conciliativi tra la Ternana Calcio ed il calciatore Capanni Gabriele – assolvimento dell’onere della prova in ordine alla natura di danno emergente negli accordi conciliativi contestati”.

Secondo la ricostruzione della reclamante, riportata nel primo motivo, il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che i risarcimenti da (asserito) danno emergente di cui agli accordi conciliativi sindacali tra la Ternana Calcio s.r.l. ed alcuni tesserati rientrassero nell’insieme degli “altri compensi” di cui al Titolo I) par. IX), lett. D), punto 2, del C.U. 251/A del 17 aprile 2025 (Sistema delle licenze nazionali stagione sportiva 2025/2026).

Il Tribunale, peraltro, non avrebbe tenuto conto della sussistenza di un rapporto gerarchico tra l’art. 85 delle NOIF e il predetto Sistema delle licenze nazionali, dovendone inferire una interpretazione di queste ultime solo nell’ambito dei confini della norma ritenuta sovraordinata (cioè l’art. 85 delle NOIF).

In ogni caso, il Tribunale avrebbe erroneamente applicato i principi generali sulla par condicio tra i partecipanti ai campionati professionistici in quanto, come chiarito da precedenti di questa Corte, avrebbe dovuto valutare “caso per caso” la natura e gli effetti dei relativi accordi di incentivo all’esodo, al fine di stabilire quali potevano essere equiparati agli emolumenti e sanzionati in caso di mancato pagamento e quali no, avuto riguardo all’interesse qualificato della FIGC alla necessaria salvaguardia dell’equilibrio economico-finanziario delle società di calcio professionistiche ed al rispetto dei principi di corretta gestione economica dei club.

Dunque, il Tribunale avrebbe erroneamente ampliato la portata applicativa della fattispecie e del Sistema delle licenze nazionali, attuando una estensione del concetto di “compensi ulteriori” a fattispecie che non rientrano nella categoria di “emolumenti e incentivi all’esodo” di cui alla fonte di rango primario rappresentata dall’art. 85 delle NOIF.

Inoltre, passando al motivo rubricato come terzo, la reclamante sostiene che il Tribunale avrebbe contraddittoriamente riconosciuto l’esistenza di un danno effettivamente subìto dai tesserati, ma al contempo ne avrebbe escluso la scindibilità dal rapporto negoziale, concludendo che tali risarcimenti rientrassero nella previsione normativa contestata.

Ad avviso della Ternana Calcio s.r.l., invece, i risarcimenti deriverebbero da pregiudizi all’immagine, perdita di chance e compromissione della professionalità. Tutte voci, quelle appena richiamate, qualificabili come danno emergente, secondo criteri elaborati dalla giurisprudenza e dall’Agenzia delle entrate, e come tali non imponibili ai fini IRPEF.

Con specifico riferimento alla posizione del calciatore Capanni, richiamato dalla decisione del Tribunale federale, la reclamante censura l’affermazion secondo cui l’accordo conciliativo del 22 agosto 2024 prevedesse la tassazione delle somme risarcitorie. Al contrario, secondo la reclamante, dall’accordo e dalla documentazione contabile prodotta risulterebbe che l’imposizione fiscale aveva riguardato esclusivamente l’incentivo all’esodo e non la somma riconosciuta a titolo di risarcimento del danno, in coerenza con la sua natura non reddituale.

Entrambi i motivi (primo e terzo), come detto, non meritano accoglimento.

Le argomentazioni della società reclamante non sono in grado di sovvertire la correttezza dell’ iter logico seguito dal Giudice di primo grado.

Va anzitutto segnalato che, ove il primo motivo dovesse essere interpretato nel senso della introduzione, direttamente in sede di reclamo, ad opera della società reclamante, di un’argomentazione volta a censurare il Sistema delle licenze nazionali per via di una (asserita) violazione della gerarchia delle fonti rispetto all’art. 85 NOIF, detto motivo andrebbe dichiarato inammissibile in ragione di quanto previsto dall’art. 101, comma 3, secondo periodo, del C.G.S..

L’assunto è in ogni caso infondato nel merito, posto che il Sistema delle licenze nazionali costituisce un corpo normativo espressamente previsto dagli artt. 3, comma 1, lett. h) e 27 dello Statuto federale e certamente in grado di disciplinare gli specifici requisiti organizzativi, funzionali, economico-gestionali e di equilibrio finanziario delle società che debbano partecipare ai campionati professionistici in armonia con i principi dell’UEFA.

Nel caso specifico, oggetto di contestazione alla società era proprio il mancato rispetto della previsione di cui al Titolo I) par. IX), lett. D), punto 2, del C.U. 251/A del 17 aprile 2025 (Sistema delle licenze nazionali stagione sportiva 2025/2026), dovendo pertanto essere traguardato il comportamento della società deferita con tale specifica disposizione e con le conseguenze disciplinari previste dal medesimo Sistema delle licenze nazionali.

Tanto chiarito, risulta corretto il ragionamento del Tribunale a mente del quale il Sistema delle licenze nazionali al Titolo I), par. IX), lett. D), punto 2, estende l’obbligo di pagamento a tutte le obbligazioni, anche relative ad un risarcimento del danno correlate ai contratti di lavoro depositati in Federazione.

Il dato testuale della norma violata si riferisce, infatti, al pagamento degli “altri compensi” dovuti dalla società in forza di accordi depositati, direttamente o indirettamente, collegati al contratto economico. La dizione “direttamente o indirettamente collegati” ha una funzione chiaramente estensiva del precetto normativo.

Come già chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (cfr. CFA, SS.UU., n. 69/CFA/2024-2025; CFA, Sez. II, n. 39/CFA/20222023), la previsione in esame trova applicazione “non solo ai mancati pagamenti direttamente disciplinati dal contratto economico tra società e tesserato, ma anche a quelli indirettamente derivanti dal detto rapporto, con una portata precettiva particolarmente ampia e nella quale non può non rientrare qualunque mancato pagamento direttamente o indirettamente (appunto) conseguente al predetto rapporto, incluso il caso oggetto della violazione contestata”.

Nel caso di specie, allora, il Tribunale ha condivisibilmente valutato che gli accordi stipulati dalla Ternana Calcio s.r.l. (relativi a taluni tecnici e i calciatori) hanno riconosciuto risarcimenti di un danno che non può essere scisso dal rapporto negoziale, in quanto ad esso strettamente connesso dal lato causale ed anzi volto – in larga parte – a sostituire l’originario assetto retributivo.

Vero è che, come ben evidenziato dalla Procura federale, gli accordi richiamati dalla reclamante ed acquisiti agli atti del procedimento risultano inscindibilmente connessi alla cessazione anticipata del rapporto economico. L’erogazione di somme patrimoniali che non assolvano ad una funzione risarcitoria effettivamente riferibile ad un danno emergente, bensì si pongano come strumenti di regolazione economica del sinallagma contrattuale, anche regolandone la cessazione, risultano funzionalmente sostitutive delle obbligazioni retributive originarie.

Simili pattuizioni e i relativi pagamenti (o mancati pagamenti) restano soggetti alle regole fissate dal sistema federale per assicurare il corretto svolgimento delle attività finanziarie da parte delle società, in coerenza con la finalità di assicurare la par condicio delle società coinvolte nelle competizioni sportive sottesa alla previsione normativa.

Anche sotto il profilo della nozione di “compenso” la ratio decidendi del Tribunale appare perfettamente condivisibile.

Il termine compenso, secondo il significato letterale, non si identifica con “corrispettivo”, ma include tutto ciò che serve ad equilibrare, bilanciare o supplire ad una lacuna giungendo, quindi, ad assorbire anche il concetto di risarcimento, compensazione o indennizzo.

In tale accezione – in coerenza con la ratio della disciplina federale, volta a garantire la trasparenza e la regolarità dei flussi finanziari tra società  tesserati, a tutela dell’equilibrio competitivo e della sostenibilità economica del sistema – rientrano nella fattispecie disciplinata dal Sistema delle licenze nazionali al Titolo I), par. IX), lett. D), punto 2, anche le somme pattuite a titolo risarcitorio nell’ambito di accordi transattivi collegati alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro.

Tali somme, pur non costituendo emolumento periodico, rappresentano attribuzioni economiche strettamente connesse al rapporto contrattuale originario, configurandosi come modalità di composizione e liquidazione delle pretese economiche connesse al rapporto di lavoro.

Dunque, ciò che assume rilievo dirimente ai fini della qualificazione degli importi contestati, è la circostanza che gli stessi risultino direttamente o indirettamente collegati, sotto il profilo funzionale e causale, ai compensi da erogare entro il termine federale del 1° agosto 2025.

In effetti, dall’analisi caso per caso degli accordi di conciliazione, emerge il collegamento funzionale degli importi pattuiti con il rapporto di lavoro sportivo. Gli accordi stipulati dalla Ternana con tecnici e calciatori, essendo finalizzati a regolare obbligazioni derivanti dalla risoluzione anticipata del rapporto di lavoro, riconoscono risarcimenti strettamente connessi al sinallagma contrattuale originario, in larga parte sostituendo le remunerazioni che detti tecnici e calciatori avrebbero ottenuto attraverso l’adempimento dei contratti di prestazione sportiva come originariamente pattuiti.

Di seguito il contenuto essenziale degli accordi oggetto della contestazione disciplinare:

(i) Claudio Bellucci, verbale di conciliazione sindacale dell’11 febbraio 2025. Nelle premesse dell’accordo si fa esplicito riferimento al contratto di prestazione sportiva n. 0009355202/24, sottoscritto tra la società e il tecnico per la nomina ad allenatore in seconda della prima squadra con scadenza 30 giugno 2025. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data dell’accordo sindacale, è indicata come necessaria nell’accordo perché la società, decidendo di non esonerare l’allenatore in carica, non poteva più rispettare il contratto di prestazione sportiva assunto con Bellucci. La Ternana Calcio s.r.l. (al fine di evitare il contenzioso) ha pertanto riconosciuto al tecnico 23.000,00 euro netti a titolo di risarcimento danni direttamente connessi alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, da corrispondere a rate, mentre Bellucci, per effetto di quanto sopra, ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo riconducibile al rapporto di lavoro cessato;

(ii) Mattya D’Alessandro, verbale di conciliazione sindacale del 31 gennaio 2025. Nelle premesse dell’accordo si fa esplicito riferimento al contratto di prestazione sportiva n. 0008663602/24 con scadenza al 30 giugno 2027, sottoscritto tra la società e il calciatore. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data dell’accordo sindacale, è indicata come necessaria nell’accordo perché D’Alessandro non rientrava nei piani societari per la stagione 2024/2025 e non sarebbe stato inserito nella lista dei calciatori professionisti della Lega Serie C. La Ternana Calcio s.r.l. (al fine di evitare il contenzioso) ha pertanto riconosciuto al calciatore 000,00 euro netti a titolo di risarcimento danni patrimoniali e biologici connessi alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro, da corrispondere in sei rate. Per effetto di quanto sopra, il calciatore ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo riconducibile al rapporto di lavoro cessato;

(iii) Fabio Liverani, verbale di conciliazione sindacale dell’11 febbraio 2025. Nelle premesse dell’accordo si fa esplicito riferimento al contratto di prestazione sportiva n. 0009355202/24 con scadenza al 30 giugno 2025, sottoscritto tra la società e il tecnico, per la nomina quale nuovo allenatore responsabile della prima squadra. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data dell’accordo sindacale, è indicata nell’accordo come necessaria perché la società non poteva rispettare il contratto di prestazione sportiva con il tecnico, avendo deciso di non esonerare l’allenatore in carica. La Ternana Calcio s.r.l. (al fine di evitare il contenzioso) ha pertanto riconosciuto al tecnico 90.000,00 euro netti a titolo di risarcimento danni direttamente connessi alla cessazione del rapporto, da corrispondere a rate. Per effetto di quanto sopra, il tecnico ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo riconducibile al rapporto di lavoro cessato;

(iv) Federico Fabellini, verbale di conciliazione sindacale dell’11 febbraio 2025. Nelle premesse dell’accordo si fa esplicito riferimento al contratto di prestazione sportiva n. 0009355602/24 con scadenza al 30 giugno 2025, sottoscritto tra la società e il tecnico per la nomina quale nuovo Collaboratore tecnico della prima squadra. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data dell’accordo sindacale, è indicata nell’accordo come necessaria perché la società non poteva rispettare il contratto di prestazione sportiva assunto con Fabellini, avendo deciso di non esonerare l’allenatore in carica. La Ternana Calcio s.r.l. (al fine di evitare il contenzioso) ha pertanto riconosciuto al tecnico 20.000,00 euro netti a titolo di risarcimento danni direttamente connessi alla cessazione del rapporto di lavoro, da corrispondere a rate. Per effetto di quanto sopra, il tecnico ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo riconducibile al rapporto di lavoro cessato;

(v) Denis Franchi, verbale di conciliazione sindacale del 31 gennaio 2025. Nelle premesse dell’accordo si fa esplicito riferimento al contratto di prestazione sportiva n. 0009286961/23 con scadenza al 30 giugno 2027. A seguito di valutazioni tecniche, la società aveva comunicato al calciatore che non sarebbe rientrato nei piani societari della stagione sportiva 2024/2025 e non sarebbe stato inserito nella lista dei calciatori professionisti. Pertanto, le parti hanno convenuto di cedere il calciatore ad altro club e di prevenire qualsivoglia questione riconducibile alla esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro. Con sottoscrizione del verbale di conciliazione, la Ternana Calcio s.r.l. (al fine di evitare il contenzioso) si è dunque impegnata a riconoscere al calciatore, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e biologici, 11.832,00 euro netti da corrispondere in ratei. Per effetto di quanto sopra, il calciatore ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo riconducibile al rapporto di lavoro cessato;

(vi) Gabriele Boloca, verbale di conciliazione sindacale del 29 agosto 2024. Nelle premesse dell’accordo si fa esplicito riferimento al contratto di prestazione sportiva n. 0008856761/23 con scadenza al 30 giugno 2025. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data dell’accordo sindacale, è indicata nell’accordo come necessaria perché il calciatore non rientrava nei piani della società per la stagione 2024/2025. La Ternana Calcio s.r.l. (al fine di evitare il contenzioso) ha riconosciuto al calciatore 8.516,00 euro netti a titolo di risarcimento danni patrimoniali e biologici, da corrispondere a rate. Per effetto di quanto sopra, il calciatore ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo riconducibile al rapporto di lavoro cessato;

(vii) Gabriele Capanni, verbale di conciliazione sindacale del 22 agosto 2024. Nelle premesse dell’accordo si fa esplicito riferimento al contratto di prestazione sportiva n. 0004145261/23 con inizio dell’attività lavorativa dal 1° luglio 2024 e scadenza al 30 giugno 2026. A seguito di valutazioni tecniche, la società aveva comunicato al calciatore che non sarebbe rientrato nei piani societari della stagione sportiva 2024/2025 e non sarebbe stato inserito nella lista dei calciatori professionisti. Pertanto, le parti hanno convenuto di cedere il calciatore ad altro Club e di prevenire qualsivoglia questione riconducibile alla esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro. Con sottoscrizione del verbale di conciliazione, la Ternana Calcio s.r.l. (al fine di evitare il contenzioso) si è dunque impegnata a riconoscere al calciatore la somma di 21.007,80 euro lordi a titolo di incentivo all’esodo e l’ulteriore somma netta di euro 40.000,00 a titolo di risarcimento danni per le evidenti e gravi ripercussioni negative della cessazione anticipata del rapporto di lavoro nella carriera del sig. Capanni da corrispondere in ratei. Per effetto di quanto sopra, il calciatore ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo riconducibile al rapporto di lavoro;

(viii) Gabriele Ottavio Garau, verbale di conciliazione sindacale del 21 agosto 2024. Nelle premesse dell’accordo si fa esplicito riferimento al contratto di prestazione sportiva n. 0008304561/23 con scadenza al 30 giugno 2026. A seguito di valutazioni tecniche, la società aveva comunicato al calciatore che non sarebbe rientrato nei piani societari della stagione sportiva 2024/2025 e non sarebbe stato inserito nella lista dei calciatori professionisti. Pertanto, le parti hanno convenuto di cedere il calciatore ad altro club e di prevenire qualsivoglia questione riconducibile alla esecuzione e cessazione del rapporto di lavoro. Con sottoscrizione del verbale di conciliazione, la Ternana Calcio s.r.l. (al fine di evitare il contenzioso) si è dunque impegnata a riconoscere al calciatore, a titolo di risarcimento danni patrimoniali e biologici, la somma di 49.190,00 euro netti da corrispondere in ratei. Per effetto di quanto sopra, il calciatore ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo riconducibile al rapporto di lavoro;

(ix) Jan Jakub Labojko, verbale di conciliazione sindacale del 6 settembre 2024. Nelle premesse dell’accordo si fa esplicito riferimento al contratto di prestazione sportiva n. 0002345561/23, sottoscritto in data 7 agosto 2023 e con scadenza al 30 giugno 2026. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data dell’accordo sindacale, è indicata nell’accordo come necessaria perché il calciatore non rientrava nei piani della società per la stagione sportiva. La Ternana Calcio s.r.l. (al fine di evitare il contenzioso) ha pertanto riconosciuto al calciatore la somma di 202.576,00 euro netti a titolo di risarcimento del danno emergente biologico per pregiudizio all’immagine, alla professionalità dell’atleta e alla perdita di chance consistente nella privazione di possibilità attuali di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa, da corrispondere a rate. Per effetto di quanto sopra, il calciatore ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo riconducibile al rapporto di lavoro;

(x) Luka Bogdan, verbale di conciliazione sindacale del 30 agosto 2024. Nelle premesse dell’accordo si fa esplicito riferimento al contratto di prestazione sportiva n. 0000968161/22 con scadenza al 30 giugno 2025. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data dell’accordo sindacale, è indicata nell’accordo come necessaria perché il calciatore non rientrava nei piani della società per la stagione e non sarebbe stato inserito nella lista dei calciatori professionisti che potevano prendere parte alle gare ufficiali del Campionato Serie C. La Ternana Calcio s.r.l. (al fine di evitare il contenzioso) ha dunque riconosciuto al calciatore la somma di euro 105.263,16 a titolo di incentivo all’esodo e l’ulteriore somma netta di 137.029,00 a titolo di risarcimento del danno emergente biologico per pregiudizio all’immagine, alla professionalità dell’atleta, nonché per la perdita di chance consistita nella privazione di possibilità attuali di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa dovuta alla scelta della società di non consentire al calciatore la partecipazione alle attività della prima squadra. Per effetto di quanto sopra, il calciatore ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo riconducibile al rapporto di lavoro;

(xi) Maurizio Cantarelli, verbale di conciliazione sindacale dell’11 febbraio 2025. Nelle premesse dell’accordo si fa esplicito riferimento al contratto di prestazione sportiva n. 0009355502/24 con scadenza al 30 giugno 2025, sottoscritto tra la società e il tecnico per la nomina quale nuovo Preparatore Atletico della Prima squadra. La risoluzione consensuale del rapporto, con decorrenza dalla data dell’accordo sindacale, è indicata nell’accordo come necessaria perché la società non poteva rispettare il contratto di prestazione sportiva assunto con il tecnico, avendo deciso di non esonerare l’allenatore in carica. La Ternana Calcio s.r.l. (al fine di evitare il contenzioso) ha pertanto riconosciuto al tecnico 23.000,00 euro netti a titolo di risarcimento danni direttamente connessi alla cessazione del rapporto, da corrispondere a rate. Per effetto di quanto sopra, il tecnico ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo riconducibile al rapporto di lavoro;

(xii) Mohamed Cissè, verbale di conciliazione sindacale del 14 settembre 2024. Nelle premesse dell’accordo si fa esplicito riferimento al contratto di prestazione sportiva n. 0008773661/23, sottoscritto in data 10 gennaio 2024, con scadenza al 30 giugno 2026. La risoluzione consensuale del rapporto di lavoro, con decorrenza dalla data dell’accordo sindacale, è indicata nell’accordo come necessaria perché il calciatore non rientrava nei piani della società per la stagione e non sarebbe stato inserito nella lista dei calciatori professionisti che potevano prendere parte alle gare ufficiali del Campionato Serie C. La Ternana Calcio s.r.l. (al fine di evitare il contenzioso) ha dunque riconosciuto al calciatore la somma di euro 22.500,00 a titolo di risarcimento del danno emergente biologico per pregiudizio alla carriera, all’immagine, alla professionalità dell’atleta, nonché per la perdita di chance consistente nella privazione di possibilità attuali di sviluppi o progressioni nell’attività lavorativa dovuta alla scelta della società di non consentire al calciatore la partecipazione alle attività della prima squadra. Per effetto di quanto sopra, il calciatore ha dichiarato di non avere più nulla a pretendere per qualunque titolo riconducibile al rapporto di lavoro.

Dall’analisi degli accordi sopra richiamati emerge, in modo inequivocabile, che le somme riconosciute ai tecnici e ai calciatori: (i) trovano causa diretta e immediata nella risoluzione anticipata o nella gestione del rapporto di lavoro sportivo, atteso che ogni accordo cita espressamente il contratto di prestazione sportiva originario e, nei casi di risoluzione, la cessazione del rapporto decorre proprio dalla data di sottoscrizione dell’accordo stesso, confermando così il nesso causale diretto tra le somme riconosciute e l’evoluzione del rapporto contrattuale; (ii) sono funzionalmente finalizzate a compensare i pregiudizi economici e professionali derivanti dalla risoluzione (anticipata) del rapporto di lavoro, costituendo una modalità di composizione delle obbligazioni derivanti dal rapporto medesimo; (iii) sono sistematicamente correlate alle scadenze di pagamento degli emolumenti dei tesserati, ai sensi dell’art. 85 NOIF e del Sistema delle licenze nazionali espressamente richiamato negli accordi, in conformità alla normativa federale che disciplina i tempi e le modalità di adempimento delle obbligazioni economiche verso i tesserati; (iv) sono accompagnate, in tutti i casi analizzati, da ampie rinunce a retribuzioni maturate o maturande, premi, incentivi ed ogni altra pretesa economica derivante dal rapporto di lavoro, con le quali i tesserati riconoscono definitivamente rinunciata e transatta ogni pretesa, domanda o azione deducibile in relazione al rapporto di lavoro intrattenuto sino alla data dell’accordo con la società, così confermando che le somme riconosciute si pongono in stretta correlazione rispetto al rapporto contrattuale risolto.

Tali elementi escludono che si tratti di risarcimenti scissi dal rapporto negoziale e impongono di ricondurre le somme in esame alla categoria degli importi comunque dovuti in dipendenza del contratto di prestazione sportiva, rilevante ai fini della normativa federale.

In argomento può rinviarsi alla giurisprudenza di questa Corte (SS.UU. 0069/CFA-2024-2025) e all’orientamento costante della Corte di Cassazione (cfr. Cass. n. 8615/2023 del 21.2.2023; Cass. n. 18624/2024 del 5-06.2024). La “mera e generica affermazione contenuta nel verbale [di conciliazione] appare del tutto insufficiente a configurare i presupposti di un risarcimento esente da tassazione [cioè non retributivo]. Va infatti ricordato che le somme che vengano riconosciute al fine di risarcire il danno inerente al mancato percepimento di un reddito da lavoro - presente o futuro - ivi compresa dunque l'inabilità temporanea, (lucrum cessans) sono soggette alla tassazione del reddito che il risarcimento è preposto a sostituire od integrare, in base al principio espresso dall'art. 6, comma 2, TUIR (in tal senso Cass. 21/02/2019, n. 5108), mentre rimane esente (oltre al danno conseguente a morte od invalidità permanente) solo quel risarcimento che è corrisposto per danni non patrimoniali, oppure per quei danni che non possono essere comunque assimilati ad un reddito, bensì al patrimonio (c.d. danno emergente, in proposito Cass. 05/05/2022, n. 14329). Così, proprio per il caso del demansionamento, occorre appunto distinguere fra danni derivanti da perdita di reddito, sicuramente tassabile, e quello derivante dall'impoverimento della capacità professionale, con connessa perdita di chances, biologico, medicalmente accertabile, esistenziale, cioè il pregiudizio di natura non meramente emotiva ed interiore, che ne alteri le abitudini e gli assetti relazionali, morale, da sofferenza interiore, ed infine all’immagine professionale ed alla dignità personale, non tassabili” (cfr. in particolare Corte di Cassazione n. 8615/2023 del 21.2.2023).

Quanto all’onere della prova, “spetta al contribuente la dimostrazione della sussistenza dei presupposti fattuali e normativi per il configurarsi, nel caso concreto, di tali ultime tipologie di danni esenti”, con la precisazione però che non può essere sufficiente una “generica dizione dell'atto transattivo, che […] non distingue le tipologie di danno [e le relative quote di pagamento]” giacché altrimenti “la sussistenza dei suddetti presupposti [cioè l’essere o meno una transazione a carattere realmente risarcitorio o di sostituzione di retribuzioni] rima[rrebbe] affidata alla mera dichiarazione delle parti” (cfr. ancora Cassazione n. 8615/2023 del 21.2.2023).

Un simile orientamento è costantemente ribadito dall’Agenzia delle entrate non solo in riferimento ai verbali conciliativi, ma anche in riferimento al contenuto delle decisioni di condanna del giudice del lavoro (cfr. da ultimo il parere dell’Agenzia delle entrate contenuto nella risposta n. 130/2024).

Neppure può condividersi l’assunto difensivo della Ternana Calcio s.r.l. secondo cui l’applicazione di distinte sanzioni rispetto alle diverse categorie di obbligazioni di cui al punto 1 e punto 2 del Titolo I), par. IX), lett. D), Sistema licenze nazionali può determinare un’irragionevole duplicazione sanzionatoria.

I compensi periodici stabiliti dai contratti di prestazione sportiva (emolumenti) rappresentano, infatti, obbligazioni continuative e predeterminate nei contratti medesimi, mentre le somme riconosciute negli accordi conciliativi costituiscono pagamenti o risarcimenti (altri compensi) legati alla cessazione anticipata del rapporto di lavoro o alla variazione dello stesso, in ogni caso con carattere sostitutivo in tutto o parte dell’obbligazione originaria.

Pur derivando, entrambe le fattispecie, dal medesimo rapporto contrattuale, le diverse tipologie di obbligazioni non sono tra loro sovrapponibili: il risarcimento riconosciuto negli accordi conciliativi, sebbene collegato al rapporto di lavoro (e dunque rientrante negli “altri compensi” di cui alla disciplina in esame), non coincide con l’emolumento periodico stabilito contrattualmente, ma rappresenta una prestazione autonoma volta a compensare i minori redditi del lavoratore (tecnico o calciatore) connessi alla cessazione anticipata del rapporto di prestazione sportiva.

L’inadempimento di tali obbligazioni, pertanto, è autonomamente sanzionabile secondo le regole federali, senza che ciò determini alcuna duplicazione rispetto alle sanzioni previste per l’inadempimento degli emolumenti ordinari, essendo le due fattispecie giuridicamente distinte e assistite da autonoma rilevanza disciplinare.

Va pertanto condivisa la statuizione del Tribunale di primo grado secondo cui il mancato o tardivo pagamento degli accordi sopra richiamati costituisce la violazione del titolo I), par. IX), lett. D), punto 2, del Comunicato Ufficiale 251/A del 17 aprile 2025.

D’altro lato, una diversa interpretazione finirebbe, all’evidenza, per legittimare pratiche elusive della disciplina federale, consentendo alle società di sottrarsi agli obblighi del Sistema delle licenze attraverso la mera adozione di formule lessicali di carattere risarcitorio, in palese contrasto con la funzione di garanzia e con la ratio sostanziale della normativa in discorso.

In conclusione, i motivi primo e terzo del reclamo non meritano accoglimento.

Con il secondo motivo, poi, la Ternana Calcio s.r.l. lamenta l’“omessa motivazione su un punto decisivo della controversia – violazione e/o falsa applicazione degli artt. 50 e 114 CGS e dell’art. 80 NOIF in relazione alla ripartizione dei poteri e delle competenze tra ordinamento sportivo ed ordinamento statuale di cui alla legge 280/2003 – difetto di competenza degli organi di giustizia sportiva e della Co.Vi.So.C. in ordine alla qualificazione degli accordi di risarcimento danni come lucro cessante”.

In particolare, la reclamante sostiene che non fosse competenza degli organi di giustizia sportiva e della Co.Vi.So.C. statuire in merito alla qualificazione degli accordi di risarcimento danni, in quanto materia riservata all’Agenzia delle entrate. La società deduce, inoltre, che il Tribunale di primo grado avrebbe omesso di fornire una specifica motivazione in raffronto alla predetta eccezione.

A sostegno del motivo di reclamo, la Ternana richiama la documentazione prodotta in primo grado, ed in particolare le buste paga relative agli accordi conciliativi in esame, dalle quali risulterebbe che le somme corrisposte a titolo di risarcimento danni sono state qualificate come “danno emergente” e, in quanto tali, non assoggettate a ritenute IRPEF, a differenza di quanto avvenuto per gli accordi di incentivo all’esodo. Evidenzia, altresì, la Ternana Calcio s.r.l. che tali somme non sono mai state oggetto di contestazione o di recupero fiscale da parte dell’Agenzia delle entrate.

Sulla base di tali elementi, la reclamante sostiene che, in assenza di un previo accertamento da parte dell’Autorità statale competente, gli organi dell’ordinamento sportivo non avrebbero alcun potere di accertamento circa l’assoggettabilità o meno ai fini IRPEF delle somme corrisposte a titolo di risarcimento danni nell’ambito di accordi conciliativi sindacali. Dovrebbe quindi prevalere la qualificazione operata dalla Ternana Calcio s.r.l. con conseguente impossibilità di applicare la sanzione individuata dal Tribunale.

Anche tale motivo non merita accoglimento.

Innanzitutto, è vero che i profili relativi all’assoggettabilità delle somme ad imposizione fiscale attengono all’ambito tributario; tuttavia è altrettanto vero (ed assorbente rispetto ai profili di censura dedotti dalla Ternana Calcio s.r.l.) che, nel procedimento disciplinare in esame, agli organi federali non è richiesto alcun accertamento in ordine alla debenza dell’imposta, bensì esclusivamente la verifica dell’esistenza di obbligazioni economiche verso i tesserati e della loro riconducibilità alle categorie rilevanti ai fini della disciplina federale sulle licenze nazionali.

L’obiezione contenuta nel motivo di reclamo è dunque mal posta. Il Tribunale federale non ha mai sostenuto di dover accertare la tassabilità dei verbali conciliativi conclusi dalla Ternana Calcio s.r.l., né ha mai sostenuto di voler esercitare una qualche competenza (o giurisdizione) tributaria. Tanto meno avrebbe dovuto motivare sul mancato esercizio di un potere non speso.

Il Tribunale, piuttosto, nell’esercizio della propria indubbia e indipendente competenza giustiziale sportiva, si è limitato a valutare il contenuto dei predetti accordi (rimasti inadempiuti) in rapporto alla fattispecie disciplinare contestata.

In altre parole, il Tribunale si è limitato ad accertare se i mancati pagamenti relativi agli accordi sopra detti, come segnalati dalla Co.Vi.So.C. e poi ripresi dal deferimento della Procura federale, costituissero o meno gli “altri compensi” previsti dalla norma sanzionatoria, utilizzando a tal fine i parametri interpretativi e gli elementi sintomatici ritenuti maggiormente capaci di inquadrare la fattispecie.

Su tali aspetti, il Tribunale ha ampiamente e convincentemente motivato.

In una simile potestà giudicante non vi è alcun travalicamento di competenza giustiziale, né violazione della separazione di poteri tra organi diversi del sistema della giustizia sportiva e di quella ordinaria (tributaria). Tanto meno una simile censura può essere rivolta al ruolo istruttorio della Co.Vi.So.C..

Come ha ben spiegato il Tribunale, allora, non assume qui rilievo la circostanza che i suddetti pagamenti rilevino o meno quale presupposto effettivo per il pagamento dell’imposta sul reddito, atteso che tale profilo rileva, appunto, nell’ambito tributario e non già in quello sportivo.

Nel caso di specie, l’accertamento demandato agli organi dell’ordinamento sportivo prescinde integralmente dalla qualificazione tributaria delle somme e si esaurisce nella verifica della loro riconducibilità, sotto il profilo funzionale e causale, alla nozione di “altri compensi” collegati direttamente o indirettamente al rapporto economico intercorso tra la società e i tesserati.

E ciò è avvenuto.

Simili conclusioni non si pongono in contrasto con i precedenti di questa Corte citati dalla reclamante, atteso che le relative pronunce – come correttamente rilevato dalla Procura federale nella propria memoria – attenevano alle specifiche e diverse fattispecie della verifica della natura di crediti di imposta utilizzati in compensazione, che peraltro presupponevano un coinvolgimento dell’Autorità fiscale in ordine alla loro qualificazione o quanto meno in relazione ai fenomeni di accettazione o scarto dei pagamenti di imposta. Detti precedenti, dunque, non risultano sovrapponibili al caso oggetto del presente procedimento e, per vero, nessuna di dette decisioni ha atteso gli esiti di eventuali ricorsi o contenziosi concernenti gli atti dell’Agenzia delle entrate o le relative qualificazioni delle singole fattispecie esaminate (cfr. CFA Sezioni Unite n. 98/2024-2025 n. 39/2024-2025, n. 40/2024-2025 e n. 53/2021-2022). In altri termini, il procedimento sportivo non dipende dalla necessità di attendere una eventuale “cosa giudicata” in ambito tributario.

Ne consegue che correttamente il Tribunale ha ritenuto irrilevante, ai fini disciplinari, la mancata attivazione di un accertamento fiscale, non configurandosi alcun difetto di competenza del giudice federale né alcuna lesione del riparto di attribuzioni tra ordinamento sportivo e ordinamento statuale.

Con il quarto motivo di impugnazione, in via ipotetica e gradata rispetto ai precedenti motivi, la reclamante lamenta la “ violazione e/o falsa applicazione del titolo I), par. IX), lett. D), punti 1) e 2) del C.U. n. 251/A del 17 aprile 2025 in relazione alla mancata applicazione del vincolo della continuazione ex art. 81 c.p. – omessa o insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia”.

In particolare, la reclamante censura la decisione del Tribunale nella parte in cui ha negato un vincolo di continuazione tra le distinte violazioni accertate.

Secondo la Ternana Calcio s.r.l., all’opposto, i diversi mancati pagamenti relativi ai punti 1) e 2) del titolo I), par. IX), lett. D), del Comunicato Ufficiale della F.I.G.C. n. 251/A del 17 aprile 2025 – ove pure ritenute sussistenti – dovevano essere comunque considerate come espressione di un’unica violazione.

Secondo la prospettazione difensiva, allora, tutti i mancati pagamenti dovevano essere ricondotti ad un’unica condotta omissiva, finalizzata ad un unico scopo, con conseguente applicazione dell’istituto della continuazione ex art. 81 c.p. e del c.d. cumulo giuridico delle sanzioni.

La reclamante richiama, a sostegno della propria tesi, i principi elaborati dalla giurisprudenza sportiva e dalla Cassazione penale in materia di continuazione, evidenziando la sussistenza, nel caso di specie, degli indici rivelatori del disegno unitario, quali la prossimità temporale delle violazioni, l’omogeneità delle condotte omissive, l’identità dei soggetti coinvolti e la finalità economica delle obbligazioni non adempiute.

Sulla base di tali argomentazioni, la Ternana Calcio s.r.l. sostiene che l’applicazione del cumulo materiale delle sanzioni sarebbe illegittima e sproporzionata, dovendosi invece procedere, in via subordinata, alla rideterminazione della sanzione complessiva secondo i criteri propri della continuazione, con applicazione della sanzione prevista per la violazione ritenuta più grave.

Anche tale motivo di reclamo non merita accoglimento.

Il Tribunale ha correttamente rilevato l’oggettiva insussistenza dei presupposti per l’applicazione del vincolo della continuazione tra le distinte violazioni previste dal Titolo I), par. IX), lett. D), punti 1) e 2) del Comunicato Ufficiale n. 251/A del 17 aprile 2025, attesa la chiara e inequivoca distinzione operata dal legislatore sportivo sia sul piano della previsione normativa, sia su quello delle conseguenti sanzioni disciplinari.

Come puntualmente osservato dal Tribunale nella decisione impugnata e dalla Procura federale nella propria memoria, ciascuna delle fattispecie contestate è strutturata come obbligo autonomo e assistito da una specifica cornice edittale. Lo stesso dato testuale del Sistema delle licenze nazionali precisa che “l’inosservanza del termine dell’1 agosto 2025, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di due punti in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel Campionato Professionistico di competenza 2025/2026”.

Ne consegue che il mancato adempimento di ciascun obbligo integra una violazione distinta, con autonoma rilevanza disciplinare.

In tale prospettiva, risulta corretta anche l’esclusione di qualsiasi duplicazione sanzionatoria, avendo il Tribunale applicato, per ciascun inadempimento accertato, il minimo edittale previsto, nel pieno rispetto dei principi di legalità e proporzionalità della sanzione. D’altronde, a voler interpretare in senso rigoroso la disciplina, dovrebbe dirsi che anche più mancati pagamento dello stesso tipo (anche se riferiti all’interno di ciascuna delle fattispecie di cui ai punti 1 o 2) potrebbe portare all’applicazione della penalizzazione di due punti in classifica per ciascuno dei detti mancati pagamenti.

Il Tribunale, in altre parole, ha adottato una interpretazione per nulla sproporzionata della sanzione, limitandosi, come detto, alla migliore interpretazione possibile a favore della Ternana Calcio s.r.l. pur a fronte delle plurime violazioni commesse.

Quanto all’istituto della continuazione ex art. 81 c.p., va ribadito che, sebbene la giurisprudenza endofederale ne abbia in astratto ammesso l’applicabilità anche in ambito disciplinare sportivo (ex multis, CFA, Sez. I, n. 42/CFA/2023-2024), tale istituto presuppone indefettibilmente la dimostrazione dell’esistenza di un collegamento tra più condotte riconducibili all’esecuzione di un “medesimo disegno criminoso” (decisione Sezioni Unite, n. 63/CFA/2025-2026).

Come chiarito dalla costante giurisprudenza di questa Corte, la ratio della continuazione risiede nel minor disvalore complessivo di condotte frutto di un’unica determinazione volitiva e non può essere estesa a ipotesi in cui le violazioni siano il risultato di autonome e distinte determinazioni, ancorché omogenee o temporalmente ravvicinate.

Nel caso di specie, la mera contestualità temporale degli inadempimenti o la loro riconducibilità al medesimo rapporto contrattuale non è sufficiente a dimostrare l’esistenza di un disegno unitario preordinato alla violazione della normativa federale, tanto più in presenza di precetti distinti.

Va in ogni caso rilevato – come anche recentemente chiarito dalla CFA, sezione I, con decisione n. 82/2025-2026 – che la configurabilità dell’istituto della continuazione attiene all’elemento soggettivo del dolo, presupponendo la commissione di una pluralità di condotte illecite riconducibili a un medesimo programma criminoso previamente deliberato. Tale presupposto non ricorre nelle violazioni colpose, che derivano da negligenza, imprudenza o imperizia e non già da una volontà preordinata alla commissione degli illeciti. Infatti, in coerenza con il consolidato orientamento della giurisprudenza penale, la continuazione non è applicabile ai reati colposi, poiché il disegno criminoso può riguardare esclusivamente condotte sorrette dalla volontà di commetterle (Cass. pen., 8 gennaio 2019, n. 435; Cass. pen., 1° febbraio 2012, n. 6579; Cass. pen., 14 aprile 2010, n. 31388).

Nel caso di specie, dunque, secondo la stessa ricostruzione della reclamante, deve escludersi l’applicabilità dell’istituto in parola, atteso che gli inadempimenti contestati sono riconducibili a violazioni di natura colposa e non dolosa.

Non risulta, infatti, che la Ternana Calcio s.r.l. abbia ammesso la preordinata volontà di rendersi inadempiente al Sistema delle licenze nazionali, anzi avendo a lungo disquisito nelle difese della ritenuta legittimità del proprio comportamento.

Infine, con il quinto motivo di reclamo, la Ternana Calcio S.r.l. impugna la decisione del Tribunale per “ omessamotivazione su un punto decisivo della controversia - violazione e/o falsa applicazione dell’art. 18 comma 2 C.G.S. per insussistenza della recidiva a carico della Ternana Calcio – in ipotesi: violazione del principio della proporzionalità in relazione alla sanzione della penalizzazione di 1 punto in classifica inflitta alla Ternana Calcio per la recidiva”.

La reclamante, in sintesi: a) contesta l’applicazione della recidiva sul presupposto della diversità soggettiva degli amministratori responsabili delle violazioni nelle due stagioni sportive considerate e della diversa natura delle infrazioni accertate nelle due stagioni sportive considerate; b) sostiene che la società non sarebbe incorsa in “molteplici” inadempimenti ma in un solo inadempimento nella stagione sportiva 2024/2025; c) in via subordinata, deduce la sproporzione della sanzione della penalizzazione di un punto in classifica, ritenendo più congrua l’irrogazione di una ammenda.

Il motivo è infondato.

Il Tribunale ha correttamente applicato l’aggravante della recidiva di cui all’art. 18, comma 2, CGS, avendo accertato che la Ternana Calcio s.r.l. risultava già destinataria, nella stagione sportiva precedente, di una pronuncia di condanna con decisione n. 92/TFNSD-2024-2025 del 6.11.2024, confermata dalla pronuncia n. 71/CFA-2024-2025 del 20.12.2024 della Corte federale d’appello.

Come espressamente chiarito dalla giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’istituto della recidiva previsto dal secondo comma dell’art. 18 CGS ha carattere generico e non richiede, diversamente da quanto disposto dal primo comma della medesima norma, l’identità né della natura delle violazioni, né dei soggetti autori materiali delle stesse, essendo sufficiente l’esistenza di una precedente condanna interstagionale definitiva.

Risulta, pertanto, inconferente la deduzione difensiva fondata sulla diversità delle persone fisiche che hanno rivestito la carica di amministratore nelle due stagioni sportive. La responsabilità della società sportiva, infatti, ha natura diretta e propria, sicché la continuità soggettiva dell’ente permane indipendentemente dall’avvicendamento degli organi amministrativi, i cui comportamenti rilevano esclusivamente quali fatti imputabili alla società stessa. Ne consegue che la recidiva è correttamente ascritta alla Ternana Calcio s.r.l., a prescindere dall’identità dell’amministratore pro tempore.

Parimenti infondata è la censura relativa alla diversa natura delle violazioni poste a raffronto. Come correttamente rilevato dal Tribunale, e come costantemente affermato dalla giurisprudenza federale, l’art. 18, comma 2, CGS estende l’applicabilità dell’aggravante a tutte le possibili infrazioni, con il solo limite rappresentato dalla definitività della precedente pronuncia di condanna, non essendo richiesto che i fatti siano della medesima specie o afferenti al medesimo obbligo economico (cfr. decisione SS.UU. n. 54/CFA/2025-2026 del 28.11.2025).

Infine, la sanzione irrogata dal Tribunale – pari a un solo punto di penalizzazione a titolo di recidiva – risulta perfettamente coerente con l’evoluzione dell’orientamento giurisprudenziale in materia di violazioni economico-finanziarie, secondo cui l’aumento della sanzione in caso di recidiva deve essere della stessa natura della sanzione applicata per la violazione principale (decisione n. 0213/TFNSD-2024-2025 e decisione n. 0118/CFA/2024-2025). D’altronde tale orientamento fa eco al dato testuale dell’art. 18 CGS che si riferisce ad un aumento della pena e quindi presuppone l’applicazione di un incremento della medesima tipologia di sanzione da irrogarsi. Diversamente, l’applicazione di una sanzione di natura eterogenea rispetto a quella principale finirebbe per contrastare con la ratio e con la lettera della norma.

Da ultimo, la sanzione irrogata dal Tribunale federale (peraltro limitata ad un solo punto di penalizzazione) appare oggettivamente congrua, dovendo rispondere al più ampio principio di salvaguardare la regolarità della competizione sportiva e i principi di parità di trattamento con gli altri competitori delle manifestazioni sportive (in argomento Corte federale d’appello, decisione n. 12/20242025 del 26.07.2024 e Corte federale d’appello, Sez. Unite, decisione n. 13 del 30.07.2024).

In definitiva, la decisione del Tribunale federale merita integrale conferma e il reclamo proposto dalla Ternana Calcio s.r.l. deve essere respinto.

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alle parti con PEC.

 

L'ESTENSORE                                             IL PRESIDENTE

Domenico Luca Scordino                              Mario Luigi Torsello

 

Depositato

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

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