F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 146/TFN – SD del 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – Roberto Marai, Stefano Tosoni, Giacomo Laurino, Marco Gaburro, SSDARL Calcio Desenzano – 118/TFNSD

Decisione/0146/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0118/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Amedeo Citarella - Vice Presidente

Gaetano Berretta - Componente (Relatore)

Roberto Pellegrini – Componente

Angelo Venturini – Componente

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 15 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 15515/1239pf24-25/GC/PG/ep del 12 dicembre 2025 e depositato il 12 dicembre 2025, nei confronti dei sigg.ri Roberto Marai, Stefano Tosoni, Giacomo Laurino, Marco Gaburro nonché della società SSDARL Calcio Desenzano, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con la nota indicata in epigrafe, il Procuratore Federale ha deferito innanzi a questo Tribunale:

- il sig. Roberto Marai, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della SSDARL Calcio Desenzano;

- il sig. Stefano Tosoni, all’epoca dei fatti Direttore Generale dotato dei poteri di rappresentanza della SSDARL Calcio Desenzano;

- il sig. Giacomo Laurino, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della SSDARL Calcio Desenzano;

- il sig. Marco Gaburro, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la SSDARL Calcio Desenzano;

- la società SSDARL Calcio Desenzano;

per rispondere:

- il sig. Roberto Marai, all’epoca dei fatti Presidente dotato dei poteri di rappresentanza della SSDARL Calcio Desenzano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 8 dell'“Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.36/2021”, che prevede tra gli altri il diritto per l'atleta di partecipare agli allenamenti della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, per avere consentito e comunque non impedito ai sigg.ri Stefano Tosoni, Giacomo Laurino e Marco Gaburro, di escludere i sigg.ri Riccardo Spaltro, Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società SSDARL Calcio Desenzano e da questa contrattualizzati per l’inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Serie D per la stagione sportiva 2024/2025, dalla partecipazione in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 5.3.2025 al 30.6.2025;

- il sig. Stefano Tosoni, all’epoca dei fatti Direttore Generale dotato dei poteri di rappresentanza della SSDARL Calcio Desenzano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 8 dell “Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.36/2021”, che prevede tra gli altri il diritto per l'atleta di partecipare agli allenamenti della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, per avere lo stesso impedito ai sigg.ri Riccardo Spaltro, Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società SSDARL Calcio Desenzano e da questa contrattualizzati per l’inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Serie D per la stagione sportiva 2024/2025, di partecipare in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 5.3.2025 al 30.6.2025;

- il sig. Giacomo Laurino, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo della SSDARL Calcio Desenzano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 91, commi 1 e 2, delle N.O.I.F. e dall'art. 8 dell “Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.36/2021”, che prevede tra gli altri il diritto per l'atleta di partecipare agli allenamenti della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa, per avere lo stesso impedito ai sigg.ri Riccardo Spaltro, Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società SSDARL Calcio Desenzano e da questa contrattualizzati per l’inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Serie D per la stagione sportiva 2024/2025, di partecipare in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 5.3.2025 al 30.6.2025;

- il sig. Marco Gaburro, all’epoca dei fatti allenatore tesserato per la SSDARL Calcio Desenzano: della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli artt. 19, comma 1, e 37, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico, per avere lo stesso impedito ai sigg.ri Riccardo Spaltro, Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella, all'epoca dei fatti calciatori tesserati per la società SSDARL Calcio Desenzano e da questa contrattualizzati per l’inserimento nella rosa della squadra militante nel campionato di Serie D per la stagione sportiva 2024/2025, di partecipare in via permanente agli allenamenti della prima squadra a far data dal 5.3.2025 al 30.6.2025;

- la società SSDARL Calcio Desenzano a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva in vigore per gli atti e comportamenti posti in essere rispettivamente dai sigg.ri Roberto Marai e Stefano Tosoni e dai sigg.ri Giacomo Laurino e Marco Gaburro, così come riportati nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Con segnalazione pervenuta alla Procura Federale in data 8.5.2025, il sig. Riccardo Spaltro, calciatore tesserato per la S.S.D.A.RL. Calcio Desenzano nella stagione 2024/2025, con il supporto dell’avv. Fabio Pennisi del Foro di Roma, riferiva di essere stato illegittimamente escluso, unitamente ai compagni Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella, dalle attività sportive del gruppo squadra della società sportiva, la quale gli avrebbe comunicato, tramite il Direttore Generale Stefano Tosoni, la decisione, a far data dal 5.3.2025, di impiegare nelle attività di allenamento e di competizione soltanto i calciatori destinati ad essere confermati per la stagione sportiva successiva. Tale condotta avrebbe violato sia il contratto di collaborazione coordinata e continuativa stipulato con la società sportiva, sia l’art.91 delle NOIF, sia il Protocollo d’Intesa stipulato dalla Lega Nazionale Dilettanti con l’Associazione Italiana Calciatori, risultando oltremodo doveroso che il tesserato potesse partecipare regolarmente alle attività di allenamento e competitive in condizioni di parità con tutti i membri della squadra.

L’indagine istruttoria veniva espletata tramite l’acquisizione della seguente documentazione:

- foglio di censimento della SSDARL Calcio Desenzano per la stagione sportiva 2024-2025;

- contratti di co.co.co. sottoscritti dai sigg.ri Riccardo Spaltro, Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella la SSDARL Calcio Desenzano nella s.s. 2024-2025;

- posizione e storico di tesseramento dei sigg.ri Riccardo Spaltro, Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella;

- verbale di audizione del sig. Lorenzo Caprioni, calciatore tesserato per la Cittadella Vis Modena, del 18.7.25;

- verbale di audizione del sig. Mirco Petrella, calciatore tesserato per la società UNI Pomezia, del 9.8.25;

- verbale di audizione del sig. Riccardo Spaltro, calciatore tesserato per la società S.S. Audace Cerignola, del 20.8.25;

- verbale di audizione del sig. Stefano Tosoni, Direttore Generale della SSDARL Calcio Desenzano, del 16.9.25;

- verbale di audizione del sig. Alessio Quaggio, calciatore tesserato per la società Pavia Calcio 1911, del 29.9.25;

- verbale di audizione del sig. Roberto Marai, Presidente della SSDARL Calcio Desenzano, del 30.9.25.

A seguito degli approfondimenti istruttori, la Procura Federale riteneva che l’indebita esclusione dalle attività della squadra di calcio fosse stata effettivamente commessa ai danni dei tre calciatori Spaltro, Caprioni e Petrella, in violazione dell’art. 4 comma 1 CGS, dell’art. 91 commi 1 e 2 NOIF e dell’art. 8 dell’Accordo collettivo nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo ai sensi dell'art. 28 D.Lgs. n.36/2021. Veniva pertanto formalizzato, in data 22 ottobre 2025, l’Avviso di Conclusione Indagini nei confronti della SSDARL Calcio Desenzano e dei relativi vertici dirigenziali e sportivi, segnatamente il sig. Roberto Marai, all’epoca dei fatti Presidente, il sig. Stefano Tosoni, all’epoca dei fatti Direttore Generale, il sig. Giacomo Laurino, all’epoca dei fatti Direttore Sportivo e il sig. Marco Gaburro, all’epoca dei fatti allenatore.

Successivamente alla notificazione dell’Avviso di Conclusione Indagini, i sigg.ri Laurino, Tosoni e Gaburro, concordavano con la Procura federale la definizione delle rispettive posizioni tramite l’irrogazione delle seguenti sanzioni ai sensi dell’art. 126 CGS.

Tosoni: mesi 6 ridotti a 3;

Gaburro: mesi 2 ridotti a 1;

Laurino: mesi 2 ridotti a 1.

Con nota del 9 dicembre 2025, la Procura Generale dello Sport restituiva gli atti ritenendo non congrue le sanzioni sopra indicate, non risultando dal fascicolo processuale la valutazione effettuata sulla pluralità di condotte contestate ai predetti soggetti (ai quali veniva contestato una condotta disciplinarmente rilevante nei confronti di tre distinti giocatori), non essendo stato indicato, nel calcolo della sanzione base, alcun aumento di sanzione per la pluralità di condotte.

Sulla base di tali valutazioni, la Procura Federale riteneva non sussistere alcun elemento idoneo ad escludere la responsabilità disciplinare e con atto depositato in data 12.12.2025, disponeva pertanto il loro deferimento unitamente al Presidente Marai e alla società SSDARL Calcio Desenzano.

A sostegno della prospettazione di responsabilità disciplinare, la Procura Federale ha esposto i seguenti fatti.

- Successivamente alla segnalazione dell’8.5.2025, il calciatore Riccardo Spaltro, sentito in data 20.8.2025, precisava quanto segue: “Il giorno successivo la gara contro la Pro Sesto, persa in casa, come da indicazioni dell’allenatore tutto il gruppo squadra si presentava presso il campo di allenamento per una seduta di scarico. Una volta giunto al centro sportivo Duringhello, prima di iniziare l’allenamento il direttore generale Stefano Tosoni ci comunicava che doveva parlare con tutto il gruppo squadra, ovvero calciatori, staff tecnico e sanitario, per cui ci siamo seduti a ferro di cavallo sul terreno di gioco. Nella circostanza Tosoni riferiva che, dopo la gara persa contro la Pro Sesto, era venuto meno l’obiettivo della società, ovvero quello della promozione in Lega Pro, per cui, anche per dare una “scossa” all’ambiente, il Presidente aveva deciso di mettere tre calciatori fuori rosa, i quali non rientravano più nei piani della società per la stagione sportiva successiva, nella circostanza, davanti a tutti i presenti, Tosoni rilevava i nomi dei calciatori che non avrebbero più fatto parte della squadra, ovvero io, Lorenzo Caprioni e Mirco Petrella. Dopo tale comunicazione, mentre i compagni di squadra iniziavano l’allenamento, noi tre siamo stati convocati da Tosoni nel suo ufficio e in quella sede "Ha ribadito quello che aveva detto prima, ovvero che era una decisione del Presidente e quindi inderogabile, superando anche le indicazioni del Direttore Sportivo e dell’allenatore. Nella circostanza Tosoni ci diceva che per quanto riguardava la nostra posizione, potevamo benissimo far ritorno alle nostre abitazioni e allenarci da soli [...]"; "Dopo la comunicazione dell’esclusione dal gruppo squadra, per altri due/tre giorni sono rimasto a casa in attesa di un ripensamento da parte della società, ma visto che nessuno ci chiamava, di mia iniziativa telefonavo al direttore sportivo Giacomo Laurino, prima per chiedergli se aveva qualche novità sulla nostra posizione, poi per chiedere se potevamo utilizzare almeno la palestra per allenarci. Nella circostanza mi diceva che non aveva alcuna novità, rispetto a quanto già comunicato da Tosoni, concedendoci l’utilizzo della palestra, ubicata presso lo stadio F. Ghizzi, distante dal centro sportivo"; "Dal giorno in cui mi veniva comunicata l’esclusione dal gruppo squadra, ovvero il 5.3.2025 e fino a quando non siamo andati via per le ferie estive, ovvero intorno al 20 maggio 2025, mi sono sempre allenato da solo, senza mai partecipare ad allenamenti con la squadra, ma esclusivamente con Caprioni e Petrella, venendo escluso da qualsiasi attività collettiva, compreso anche le c.d. partitelle tra i componenti la rosa della squadra, di conseguenza non sono stato mai più convocato per le gare di campionato”.

- La ricostruzione dei fatti veniva confermata dai calciatori Petrella e Caprioni, i quali venivano sentiti in data 18.7.2025 (Caprioni) e in data 9.8.2025 (Petrella).

- Lorenzo Caprioni dichiarava quanto segue. “Ricordo che il Direttore Generale, TOSONI Stefano, ha convocato me ed i citati Riccardo Spaltro e Mirco Petrella nel suo ufficio per comunicarci che la Società aveva deciso di metterci "fuori rosa". Ci disse che non potevamo più partecipare agli allenamenti della squadra e che potevamo far ritorno alla nostra città di residenza e che ci avrebbero pagato quanto ci spettava (così come poi effettivamente è successo). Il Direttore Generale ci riferiva che tale decisione era stata presa dal presidente della Società, Sig. Roberto Marai in quanto aveva deciso di impiegare solo i calciatori che avevano la possibilità di essere confermati nella stagione 2025/2026 e noi non rientravamo in tale gruppo. Io e i miei colleghi abbiamo deciso di restare per continuare ad allenarci, ma la società, per il tramite del Direttore Sportivo LAURINO Giacomo, ci disse che non potevamo allenarci sul campo dove si allenava o giocava la prima squadra, ma potevamo proseguire l'allenamento in modo autonomo su un campo diverso da quelli, come detto, utilizzati dalla prima squadra"; "I primi giorni non abbiamo fatto nulla, successivamente abbiamo chiesto di utilizzare la palestra e ce l’hanno accordata. Dopo un paio di settimane circa, da quando ci hanno accordato l’utilizzo della palestra, eravamo seguiti negli esercizi dal preparatore atletico che seguiva il recupero dei giocatori infortunati (Stefano VAIANI)"; "Siamo andati avanti così fino a fine marzo, o inizio aprile se non sbaglio, quando ci hanno consentito di allenarci presso il centro sportivo contemporaneamente alla prima squadra. Tale fatto era collegato ad una PEC fatta inviare, se non sbaglio tramite un legale, dal mio collega SPALTRO. Se non ci fosse stato tale intervento non so quando avremmo ripreso ad allenarci sullo stesso campo dove si allenava la prima squadra"; "Ricordo che il giorno dopo la partita ci allenavamo con chi non aveva giocato, mentre negli altri giorni facevamo solo riscaldamento e attivazione motoria con la prima squadra e poi venivamo separati dal gruppo per allenarci con il citato VAIANI Stefano. Ovviamente dal 5/03/2025 non siamo stati più convocati per le gare".

- Mirco Petrella dichiarava quanto segue. “Il Direttore, Tosoni Stefano, convocò me ed i su menzionati calciatori Spaltro R. e Caprioni L. nella sede della società per comunicarci per conto della stessa, che avevamo deciso di metterci “fuori rosa”. Ci comunicò che non c’era più permesso allenarci con la squadra invitandoci nel contempo, di lasciare Desenzano e far rientro ognuno nella propria residenza. [...] Stante quanto detto dal Sig. Tosoni, fu il Presidente Roberto Marai a decidere di non avvalersi più delle nostre prestazioni, in quanto non rientravamo più nei programmi della società e che avrebbero utilizzato solo i calciatori che sarebbero stati confermati nella stagione 25-26. La cosa ci colse di sorpresa e nonostante ciò, io ed i miei colleghi decidemmo di restare e continuare ad allenarci, ma il Direttore Sportivo Laurino Giacomo, ci comunicò sempre per conto della società, che non potevamo usufruire del campo dove si allenava la prima squadra, ma potevamo utilizzare per gli allenamenti in modo autodidatta, un altro campo. Dopo alcuni giorni, a seguito di nostra richiesta, ci è stato accordato l’uso della palestra ed eravamo seguiti dal preparatore atletico, Sig. Vaiani Stefano. A seguito di un esposto fatto dal calciatore Spaltro per il tramite di un avvocato, fatto giungerealla società, ci permisero di allenarci presso il campo simultaneamente alla prima squadra, non ricordo con esattezza ma credo che era fine marzo inizio aprile 2025. Gli allenamenti erano cosi articolati: il lunedì, giorno successivo alla partita, ci allenavamo con i calciatori che non avevano preso parte alla gara, gli altri giorni di allenamento facevamo solo il riscaldamento con la prima squadra, dopodiché venivamo separati e seguiti dal preparatore atletico”.

- Il sig. Stefano Tosoni, Direttore Generale della società sportiva, veniva audito in data 16.9.2025 e dichiarava quanto segue.“Ricordo che successivamente ad un incontro fatto, dopo una sconfitta contro la Pro Sesto, con la dirigenza (il Presidente MARAI Roberto) e i responsabili del Settore Tecnico (l’Allenatore Marco Gaburro e il Direttore Sportivo Giacomo Laurino) abbiamo deciso di motivare la squadra e attuare delle procedure, come il ritiro prepartita o fare allenamenti allo stadio anziché al centro sportivo, per risollevare le sorti della stagione. Successivamente sono stato incaricato, dall’allenatore, di fare prima un discorso alla squadra per esprimere il malcontento della proprietà sull’andamento della stagione. Successivamente sono stato incaricato sempre dall’allenatore di comunicare ad alcuni giocatori, tra cui i citati Riccardo Spaltro, CAPRIONI Lorenzo e Mirco Petrella, un percorso tecnico, di “ri-attletizzazione”, che era stato deciso per loro (gli altri erano giocatori infortunati). Tale incontro è avvenuto nella Segreteria del Centro Sportivo Durighello in quanto il mio ufficio si trova presso lo stadio dove giochiamo le partite. In quella sede ho comunicato ai tre ragazzi quanto era stato deciso. In particolare gli ho detto che per l’allenatore non erano in forma e che avevano necessità di un percorso specifico di lavoro personalizzato".

- Il Presidente della società sportiva, sig. Marai Roberto, veniva sentito in data 30.9.2025 e dichiarava quanto segue. “In relazione a quanto mi chiedete preciso che non ho mai deciso l'esclusione dal Gruppo Squadra dei citati SPALTRO, PETRELLA e CAPRIONI. Ricordo, in relazione all'episodio che mi chiedete, che ho partecipato ad una riunione con TOSONI, GABURRO Marco (allenatore) e LAURINO (DS) in cui, visto il momento negativo della squadra, è stato deciso di fare delle scelte tecniche che riguardavano la squadra in generale. Ricordo che avevamo 28 giocatori e dovevamo escluderne qualcuno dalla lista dei giocatori partecipanti alle partite la domenica. La scelta dei nominativi è stata una scelta dell'area tecnica (allenatore e DS). Presa la decisione è stato incaricato TOSONI di comunicare le nostre decisioni alla squadra”.

- Veniva inoltre audito, in data 29.9.2025, il sig. Lorenzo Quaggio, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la S.S.D.A.RL. Calcio Desenzano, il quale confermava sostanzialmente la ricostruzione fattuale riferita dai calciatori Spaltro, Caprioni e Petrella, sottolineando l’assenza di problemi fisici che giustificassero la scelta di escluderli dal gruppo-squadra.

Secondo la Procura Federale risulterebbe comprovato che dal 5 marzo 2025 al 30 giugno 2025 ai calciatori Spaltro, Caprioni e Petrella veniva impedito di svolgere gli allenamenti con il gruppo della prima squadra a seguito di una decisione della società conseguente alla sconfitta con la Pro Sesto. Per effetto delle condotte attive dei soggetti deferiti, nell’ambito dei ruoli e delle funzioni da essi rivestite, sarebbe stata commessa la violazione disciplinare. La decisione sarebbe stata adottata a seguito di una riunione alla presenza di tutti i soggetti deferiti e ai tre calciatori sarebbe stato impedito, nell’immediato, anche di usufruire della palestra della società consentendo loro, in seguito, di allenarsi con gli infortunati sebbene non avessero problemi fisici.

Risulterebbe dirimente, secondo la prospettazione della Procura Federale, anche la circostanza, evidenziata dai tre calciatori auditi, che soltanto a seguito della denuncia effettuata dal sig. Spaltro, sarebbe stato concesso di allenarsi simultaneamente alla prima squadra, anche se con una preparazione differenziata.

Risulterebbero per contro contraddittorie le ricostruzioni fornite in sede di indagini dal sig. Tosoni e dal sig. Marai. Il Direttore Generale Tosoni, infatti riferiva di un percorso di “riatletizzazione” che avrebbe condotto ad una scelta di natura tecnica, mentre il Presidente Marai sosteneva che la scelta fosse stata finalizzata ad escludere qualcuno della rosa – in quanto folta - dalla lista dei partecipanti alle partite della domenica.

Dopo aver evidenziato che le condotte oggetto di contestazione sarebbero risultate in netto contrasto sia con le previsioni del contratto di lavoro, a mente delle quali risultava doveroso, da parte della società sportiva, consentire a tutti i calciatori di svolgere gli allenamenti e i ritiri in condizione di parità con tutti i componenti della squadra, sia con l’art.91 NOIF, secondo il quale le società devono assicurare che i calciatori svolgano l’attività sportiva nel rispetto delle regole federali e degli accordi contrattuali, la Procura Federale evidenziava che la violazione disciplinare avrebbe riguardato, nel caso di specie, sia la condotta del vertice societario, sia quella del Direttore sportivo e dell’allenatore, avendo ciascuno concorso, nell’ambito del ruolo rivestito, a determinare l’esclusione dei tre calciatori dalle ordinarie attività della rosa. Secondo la Procura Federale la società avrebbe potuto senza dubbio scegliere di non schierare i calciatori nelle partite, ma era necessario, in assenza di ragioni ostative, che gli stessi si allenassero con la prima squadra e con tutti gli altri giocatori.

La fase predibattimentale

Il giudizio veniva chiamato per l’udienza del 15 gennaio 2026.

Con memoria difensiva depositata il 12 gennaio 2026, si costituivano in giudizio la società S.S.D.A.RL. Calcio Desenzano e il Presidente Sig. Marai Roberto, rappresentati e difesi dall’Avv. Carlo Antonio Ghirardi del Foro di Brescia.

La difesa dei deferiti procedeva al riepilogo delle contestazioni promosse dalla Procura Federale ed eccepiva in via preliminare l’inammissibilità dell’azione disciplinare per asserito tardivo deposito dell’atto di deferimento. Premesso che l’art. 125, comma 2, CGS prevede che tale deposito debba intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine fissato dall’art. 123, comma 1, CGS e quindi entro trenta giorni dalla scadenza del termine assegnato dall’Avviso di Conclusioni Indagine per lo svolgimento delle difese, veniva evidenziato che a fronte della notificazione della CCI in data 22.10.2025 – con previsione di un termine di 15 giorni per le difese – il deposito dell’atto di deferimento sarebbe dovuto intervenire entro trenta giorni dal 6.11.2025. Poiché invece il deposito sarebbe intervenuto in data 12.12.2025, nessun dubbio si porrebbe in ordine alla sua tardività, con conseguente inammissibilità dell’atto di deferimento, avuto particolare riguardo al fatto che tale termine, per giurisprudenza federale consolidata, dovrebbe essere qualificato perentorio.

Nel merito della controversia veniva eccepito, in primo luogo, che dagli atti del procedimento non emergerebbero dati oggettivi ai quali correlare la violazione di precetti federali, atteso che in particolare che le condotte positive sulle quali veniva basata la prospettazione di responsabilità sarebbero state eventualmente poste in essere da altri soggetti ma non dal Presidente Marai. In ogni caso, la vicenda non assumerebbe, secondo la difesa, rilevanza disciplinare, atteso che i tre calciatori asseritamente esclusi dalle attività della squadra - regolarmente retribuiti per le prestazioni rese in favore del Desenzano Calcio - avrebbero semplicemente svolto, per un limitato periodo di tempo, attività di allenamento differenziato, sempre sotto la supervisione dell’allenatore e del preparatore atletico, in ragione delle ritenute necessità fisico/atletiche e previa decisione dello Staff tecnico (sul punto veniva in particolare evidenziato che il calciatore Caprioni era reduce da un infortunio ai legamenti del ginocchio). Dopo aver rilevato che i calciatori risultavano sotto contratto anche oltre la stagione 2024/2025 (nel caso di Mirco Petrella il rinnovo sarebbe intervenuto nel Febbraio 2025 con la previsione di un trattamento economico elevato), circostanza questa che si porrebbe in antitesi con la ricostruzione operata dalla Procura Federale, la difesa evidenziava che alle emergenze del procedimento non risulterebbe ipotizzabile, aldilà di ogni ragionevole dubbio, un addebito a carico del Presidente Marai e della società sportiva. Ciò in considerazione del costante orientamento giurisprudenziale rilevante nel diritto sportivo secondo il quale il criterio di attribuzione della responsabilità deve basarsi su parametri più stringenti rispetto a quello della semplice probabilità della condotta asseritamente illecita.

In conclusione, veniva domandata, in via preliminare, la declaratoria di inammissibilità dell’azione promossa dalla Procura Federale per la tardività del deposito dell’atto di deferimento. Nel merito, il proscioglimento sia del Presidente Roberto Marai, sia del S.S.D.A.RL. Calcio Desenzano.

Con memoria di costituzione depositata il 12 gennaio 2026, si costituiva in giudizio il sig. Marco Gaburro, rappresentato e difeso dall’Avv. Alessandro Calcagno del Foro di Genova.

La difesa del deferito richiamava la contestazione formulata dalla Procura Federale e nel prendere direttamente posizione rispetto al merito della controversia, eccepiva che il sig. Gaburro, nel suo ruolo di allenatore del Desenzano Calcio non aveva assunto alcun ruolo attivo nella asserita emarginazione dei calciatori Spaltro, Caprioni e Petrella, come invero immediatamente riscontrabile dalle convergenti dichiarazioni rese in atti dai medesimi calciatori, i quali avrebbero concordemente riferito che la decisione della loro estromissione dagli allenamenti della squadra era stata assunta dai vertici societari e comunicata dal Direttore Generale. A fronte di tale decisione, il sig. Gaburro non avrebbe avuto alcun margine per opporsi alla decisione della società, anche e soprattutto in ragione della precarietà del proprio incarico di allenatore, il quale andava in scadenza alla fine della stagione sportiva 2024/2025 e avrebbe generato, a fronte della decisione assunta dalla società di escludere i tre calciatori dalla rosa della prima squadra, un significativo timore di conseguenze dirette sul proprio rapporto negoziale qualora si fosse in qualche misura opposto alla decisione del vertice della società sportiva.

Dopo aver evidenziato che l’assetto normativo richiamato dalla Procura Federale a sostegno della prospettazione di responsabilità disciplinare avrebbe rilevato nell’ambito del rapporto tra società e calciatori senza riguardare la posizione degli allenatori e dopo aver richiamato un recente pronunciamento di questo Tribunale nel quale veniva disposto il proscioglimento di un allenatore in una vicenda sostanzialmente analoga a quella oggetto del presente procedimento proprio in ragione della valorizzazione della evidente difficoltà del tecnico ad opporsi alle decisioni riguardanti i calciatori assunte dai vertici societari, la difesa concludeva domandando, in via principale, l’assoluzione del sig. Gaburro dall’addebito disciplinare e, in via subordinata, l’irrogazione di una sanzione minima.

Con memoria difensiva depositata il 12 gennaio 2026, si costituiva il sig. Stefano Tosoni, rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Moreschi del Foro di Cremona.

Dopo aver riepilogato le contestazioni avanzate dalla Procura Federale, la difesa del deferito eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’azione disciplinare in considerazione dell’asserito illegittimo svolgimento del procedimento finalizzato all’irrogazione della sanzione su richiesta ex art. 126 CGS.

Veniva in particolare evidenziato che a fronte di una proposta di applicazione di sanzione ritenuta in un primo momento congrua, la Procura Federale, sulla base del parere, da ritenere meramente consultivo e non vincolante, espresso dalla Procura Generale dello Sport, avrebbe assunto la determinazione di procedere con il deferimento del sig. Tosoni, omettendo tuttavia di trasmettere la proposta di accordo al Presidente della Federazione per le valutazioni espressamente previste dall’art.126, comma 4, CGS, eventualmente comportanti un diniego all’accordo.

Tale omissione avrebbe inficiato l’esercizio della azione disciplinare, con conseguente inammissibilità dell’atto di deferimento. In via parimenti preliminare veniva formulata l’eccezione di tardività del deposito dell’atto di deferimento, con motivazioni analoghe a quelle sviluppate dalla difesa del sig. Marai e del S.S.D.A.RL. Calcio Desenzano.

Nel merito, la difesa eccepiva che l’impianto probatorio fornito dalla Procura Federale per sostenere la contestazione disciplinare sarebbe risultato obiettivamente carente ed insuscettibile, secondo i parametri di giudizio del giudizio sportivo, di fondare un accertamento di responsabilità.

Dalla documentazione versata in atti emergerebbero infatti significativi dubbi in ordine alla circostanza che i tre calciatori Spaltro, Caprioni e Petrella siano stati estromessi dalla squadra e privati del diritto a partecipare alle relative attività sportive.

Secondo la difesa, i tre calciatori - nell’ambito di un contesto nel quale la società aveva deciso, allo scopo di migliorare le sorti della squadra nella fase finale del campionato, di modificare talune abitudini organizzative nello svolgimento degli allenamenti – venivano destinati, su scelta del sig. Tosoni, ad un periodo di riatletizzazione sotto la supervisione del preparatore atletico Stefano Vaiani e dello Staff tecnico. Veniva allegata, su questo specifico punto, una dichiarazione resa dal sig. Vaiani in data 12 gennaio 2026 nella quale veniva confermato che nel mese di marzo 2025 i tre calciatori avrebbero seguito un programma differenziato per recuperare la migliore condizione fisica, rientrando nei ranghi della squadra a partire dal mese di aprile 2025 (veniva inoltre evidenziato che il calciatore Caprioni era reduce da un infortunio ai legamenti del ginocchio e risultava tesserato dal Desenzano Calcio nel Dicembre 2024). Questi dati fattuali risulterebbero per tabulas e renderebbero inspiegabile la contestazione della Procura Federale, secondo la cui prospettazione i calciatori sarebbero stati emarginati sino al 30 giugno 2025.

Tale ricostruzione alternativa rispetto a quella prospettata dalla Procura Federale risulterebbe assolutamente ragionevole, anche in considerazione del fatto che i contratti di lavoro sportivo - onorati dalla società sportiva con il regolare pagamento degli stipendi non si sarebbero conclusi alla fine della stagione, ma avrebbero avuto durata più lunga (nel caso di Mirco Petrella il rinnovo contrattuale sarebbe intervenuto nel Febbraio 2025, con la previsione di un trattamento economico elevato).

In conclusione, veniva domandato, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità dell’atto di deferimento e, nel merito, il proscioglimento del sig. Stefano Tosoni.

Con memoria difensiva depositata il 12 gennaio 2026, si costituiva il sig. Giacomo Laurino, parimenti rappresentato e difeso dall’Avv. Mauro Moreschi del Foro di Cremona.

La difesa richiamava la contestazione disciplinare formulata dalla Procura Federale ed eccepiva preliminarmente l’inammissibilità dell’atto di deferimento - per tardività del deposito dell’atto introduttivo del giudizio ed irregolare svolgimento della fase preprocessuale finalizzata alla irrogazione della sanzione su richiesta ex art. 126 CGS - sulla base delle medesime argomentazioni sviluppate nella difesa della posizione del sig. Stefano Tosoni.

Nel merito formulava le medesime eccezioni difensive formulate per la difesa del sig. Tosoni, rimarcando che non sarebbe stato commesso alcun illecito nella gestione del contratto dei calciatori Spaltro, Caprioni e Petrella.

In conclusione, veniva domandato, in via preliminare, di dichiarare l’inammissibilità dell’atto di deferimento e, nel merito, il proscioglimento del sig. Giacomo Laurino.

Il dibattimento

All’odierna udienza del 15 gennaio 2026 è comparso il rappresentante della Procura Federale nella persona dell’Avv. Daniele Labianca.

L’Avv. Labianca ha in primo luogo contestato le eccezioni preliminari formulate dalle difese dei deferiti.

Con riferimento all’eccezione di tardività del deposito dell’atto di deferimento ha rilevato che in realtà il termine di trenta giorni previsto dall’art. 125, comma 2, CGS sarebbe stato rispettato. Nei confronti di uno dei deferiti, il termine per lo svolgimento delle difese rispetto alla CCI – in considerazione della data di notifica della medesima CCI nei suoi confronti – sarebbe infatti scaduto in data compatibile con il rispetto del termine per il deposito dell’atto di deferimento. Con conseguente rilievo della previsione normativa contenuta nell’art. 125, comma 2, CGS secondo la quale in caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall’ultimo termine assegnato.

Con riferimento all’eccezione di irregolare svolgimento del procedimento di applicazione sanzionatoria su richiesta ex art. 126 CGS, ha rappresentato che in realtà rientrava nei poteri della Procura Federale decidere se procedere o meno alla definizione della procedura agevolata e che la decisione di deferire i sig.ri Tosoni, Gaburro e Laurino era stata invero determinata dal parere reso dalla Procura Generale dello Sport rispetto all’accordo originariamente raggiunto con i soggetti incolpati.

Il rappresentante della Procura Federale ha quindi richiamato l’attività istruttoria espletata e le conclusioni riportate nell’atto di deferimento, formulando le seguenti richieste di irrogazione sanzionatoria.

- al sig. Roberto Marai, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Stefano Tosoni, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Giacomo Laurino, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Marco Gaburro, mesi 6 (sei) di squalifica;

- alla società SSDARL Calcio Desenzano, euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.

Per il sig. Roberto Marai e la S.S.D.A.RL. Calcio Desenzano è comparso l’Avv. Carlo Antonio Ghirardi, per i sigg.ri Stefano Tosoni e Giacomo Laurino è comparso l’Avv. Mauro Moreschi, per il sig. Marco Gaburro è comparso l’Avv. Alessandro Calcagno. I patrocinatori dei soggetti deferiti hanno insistito nelle eccezioni preliminari e hanno quindi diffusamente argomentato in ordine alla ritenuta assenza di responsabilità dei propri assistiti, confermando le conclusioni formulate nelle memorie versate in atti.

La decisione

In via preliminare deve essere analizzata l’eccezione di inammissibilità dell’azione disciplinare per asserito tardivo deposito dell’atto di deferimento.

L’eccezione è infondata.

L’art. 125, comma 2, CGS prevede che “L'atto di deferimento di cui al comma 1 deve intervenire entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 123, comma 1. In caso di pluralità di incolpati, il deferimento deve essere adottato entro trenta giorni decorrenti dall'ultimo termine assegnato”. Il dies a quo del termine per il deposito dell’atto di deferimento viene individuato dalla norma, tramite il richiamo della previsione dell’art. 123, comma 1, CGS, nella data di scadenza del termine assegnato nell’Avviso di conclusione indagini per lo svolgimento delle difese da parte dei soggetti incolpati.

Dalla documentazione contenuta nel fascicolo processuale emerge che l’Avviso di conclusioni indagini – con previsione di un termine di 15 giorni per lo svolgimento dell’attività difensiva – è stato notificato nelle seguenti date.

- Roberto Marai: 22.10.2025;

- Stefano Tosoni: 22.10.2025;

- Marco Gaburro: 22.10.2025

- società SSDARL Calcio Desenzano: 22.10.2025.

La notificazione della CCI nei confronti del sig. Giacomo Laurino è intervenuta ex art.53, comma 5, CGS soltanto in data 29.10.2025 tramite raccomandata a.r. inviata dalla società SSDARL Calcio Desenzano al soggetto deferito presso la società sportiva F.C. Legnago Salus di Legnago (VR), presso la quale svolge attualmente l’attività professionale.

Il termine per il deposito dell’atto di deferimento andava conseguentemente a scadere in data 13.12.2025.

Alla luce delle riferite sequenze procedimentali, il deposito effettuato dalla Procura Federale in data 12.12.2025 è da ritenere tempestivo.

In via parimenti preliminare deve essere vagliata l’eccezione di inammissibilità dell’atto di deferimento per l’asserita irregolare definizione del procedimento di applicazione di sanzioni su richiesta ex art. 126, CGS.

Secondo le difese dei sig.ri Tosoni e Laurino, la Procura Federale, a fronte di una proposta di applicazione di sanzione ritenuta in un primo momento congrua, avrebbe dovuto trasmetterla al Presidente della Federazione per le valutazioni espressamente previste dall’art. 126, comma 4, CGS, eventualmente comportanti un diniego all’accordo. Tale trasmissione non sarebbe tuttavia intervenuta, avendo la Procura Federale ritenuto di recedere sostanzialmente dall’accordo raggiunto con i soggetti incolpati sulla base del parere – da ritenere non vincolante - reso dalla Procura Generale dello Sport e di procedere direttamente al loro deferimento.

L’omissione avrebbe inficiato l’esercizio della azione disciplinare, con conseguente inammissibilità dell’atto di deferimento.

L’eccezione non può trovare accoglimento.

L’art. 126 prevede che “Prima che il Procuratore federale abbia notificato l'atto di deferimento, i soggetti ai quali è stato notificato l'avviso di conclusione delle indagini possono richiedere, con una proposta di accordo trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata alla segreteria della Procura federale, l'applicazione di una sanzione ridotta o commutata, indicandone il tipo e la misura oppure, ove previsto dall'ordinamento federale, l'adozione di impegni volti a porre rimedio agli effetti degli illeciti ipotizzati.

2. La sanzione può essere diminuita fino ad un massimo della metà di quella prevista nel caso in cui si procedesse in via ordinaria, ferma restando la possibilità di applicare le ulteriori diminuzioni derivanti dalla applicazione di circostanze attenuanti.

3. Il Procuratore federale, ove ritenga congrui la sanzione o gli impegni indicati nella proposta di accordo, informa il Procuratore generale dello sport il quale, entro dieci giorni, può formulare rilievi.

4. La proposta di accordo è trasmessa, a cura del Procuratore federale, al Presidente federale, il quale, entro i quindici giorni successivi, sentito il Consiglio federale, può formulare osservazioni con riguardo alla correttezza della qualificazione dei fatti operata dalle parti e alla congruità della sanzione o degli impegni indicati, anche sulla base degli eventuali rilievi del Procuratore generale dello Sport.

5. Decorso tale termine, in assenza di osservazioni, la proposta di accordo diviene definitiva e l'accordo viene pubblicato con Comunicato ufficiale ed acquista efficacia. L'accordo comporta, 110 in relazione ai fatti relativamente ai quali è stato convenuto, l’improponibilità assoluta della corrispondente azione disciplinare, salvo che non ne sia data completa esecuzione nel termine perentorio di trenta giorni successivi alla sua pubblicazione”.

La corretta interpretazione del dato normativo depone nel senso che il potere di accettare la proposta di definizione agevolata sia attribuito alla Procura Federale, la quale tuttavia, prima di trasmettere gli atti al Presidente della Federazione per la definizione del procedimento è tenuta ad acquisire il parere del Procuratore Generale dello Sport. Dal momento in cui interviene la trasmissione degli accordi al Presidente della Federazione, la decisione del Procuratore Federale è da ritenere irreversibile, atteso che i commi 4 e 5 dell’art. 126 CGS prevedono che una volta intervenuta detta trasmissione, l’accordo diventi definitivo dopo 15 giorni salvo che non intervengano osservazioni da parte del Presidente Federale.

Risulta pertanto ammissibile che la Procura Federale, sulla base delle valutazioni del Procuratore Generale dello Sport, possa decidere di rivedere la decisione assunta originariamente sulla proposta di applicazione di sanzioni e in tale evenienza risulta evidente che non dovrà procedersi alla trasmissione degli atti al Presidente della Federazione.

Tale situazione si è concretamente verificata nel caso di specie, con la conseguenza che è da ritenere coerente con la previsione dell’art. 126 CGS, che la Procura Federale abbia disposto direttamente il deferimento senza la trasmissione degli atti al Presidente della Federazione.

In assenza di ulteriori questioni preliminari, può essere affrontato il merito della controversia.

Sulla base delle allegazioni contenute nel fascicolo processuale il Tribunale ritiene che l’intervenuta emarginazione dei calciatori Spaltro, Caprioni e Petrella dalle attività sportive della squadra del Desenzano Calcio sia concretamente intervenuta a far data dal marzo 2025.

Depongono a sostegno di tale dato fattuale le univoche, precise, circostanziate e concordanti dichiarazioni rese dai sigg.ri Spaltro, Caprioni e Petrella in sede istruttoria, pienamente confermate dall’ulteriore deposizione resa dal calciatore del Desenzano Calcio Alessio Quaggio.

Premesso che risulta pacifico e non oggetto di contestazione che ai primi di marzo 2025 la società sportiva decideva di imprimere una svolta alla stagione tramite una migliore organizzazione delle attività di allenamento e di preparazione alle competizioni, deve essere ritenuto dimostrato che in tale contesto sia intervenuta la decisione dei vertici societari di escludere dalle attività della squadra i tre calciatori Spaltro, Caprioni e Petrella.

La ricostruzione alternativa fornita dalle difese dei soggetti deferiti – secondo la quale non sarebbe intervenuta una emarginazione dalla rosa ma soltanto una fase di riatletizzazione dei calciatori sotto la guida del preparatore atletico – non risulta obiettivamente sostenibile, atteso che, in disparte la netta contrarietà di tale versione dei fatti rispetto alle concordanti dichiarazioni dei calciatori, lo stesso Presidente Marai, in sede di audizione in data 30.9.2025 aveva ammesso che la decisione assunta era collegata non già a problematiche fisiche dei calciatori, bensì alla necessità di sfoltire la rosa dalle partite della domenica.

Deve ritenersi pertanto comprovato che i tre calciatori siano stati esclusi nel mese di marzo 2025 dalle attività sportive della rosa ed ammessi ad utilizzare soltanto la palestra della società per allenarsi separatamente, salvo rientrare in gruppo a far data dal mese di aprile e svolgere tuttavia allenamenti differenziati rispetto al gruppo squadra. La decisione della società di procedere al parziale reinserimento dei calciatori nelle attività del gruppo risulta inoltre coincidere con la diffida inviata dal calciatore Spaltro alla fine del marzo 2025, circostanza questa che rafforza il convincimento che l’intenzione della società fosse quella di escludere totalmente i tre calciatori dalle attività della squadra.

La decisione risulta essere stata assunta dal Presidente Marai e concretamente eseguita dal Direttore Generale Tosoni e dal Direttore Sportivo Laurino, secondo quanto emerso dalle concordanti dichiarazioni rese dai calciatori Spaltro, Caprioni, Petrella, sostanzialmente confermate dal calciatore Quaggio.

La condotta posta in essere ha evidentemente violato le norme dei contratti di lavoro dei calciatori, a mente dei quali era obbligo della società “…fornire le attrezzature idonee alla preparazione atletica, mettendo a disposizione un ambiente consono alla sua dignità lavorativa, impegnandosi a consentire la partecipazione agli allenamenti e ai ritiri precampionato della prima squadra in condizioni di parità competitiva con gli altri membri della rosa” (art.5 del contratto di collaborazione coordinata e continuativa sottoscritto dai calciatori) e, conseguentemente l’art. 91 delle NOIF, a mente del quale “1. Le società, in relazione alla Serie di appartenenza, sono tenute ad assicurare a ciascun tesserato lo svolgimento dell’attività sportiva con l’osservanza dei limiti e dei criteri previsti dalle norme federali per la categoria di appartenenza in conformità al tipo di rapporto instaurato col contratto o col tesseramento. 2. L’inosservanza da parte della società nei confronti dei tesserati degli obblighi derivanti dalle norme regolamentari e da quelle contenute negli accordi collettivi e nei contratti tipo, comporta il deferimento agli organi della giustizia sportiva per i relativi procedimenti disciplinari”.

La violazione disciplinare deve essere addebitata sia al Presidente Marai, sia al Direttore Generale Tosoni, sia al Direttore Sportivo Laurino, in relazione alla cui specifica posizione, il Tribunale evidenzia che dalla ricostruzione della vicenda fattuale emerge che nel suo ruolo di Direttore Sportivo abbia concretamente eseguito le disposizioni del vertice societario, dando concretamente corso all’esclusione dei calciatori dalle attività della squadra.

A diversa conclusione perviene il Tribunale rispetto alla posizione dell’allenatore Marco Gaburro, il quale non risulta aver posto in essere direttamente l’attività di emarginazione, avendo in realtà subito la decisione dei vertici in una situazione di precarietà contrattuale derivante dall’imminente scadenza del contratto di lavoro (30.6.2025), circostanza questa che poteva obiettivamente generare un timore di conseguenze negative nel caso in cui avesse manifestato dissenso rispetto alle scelte della società. Si veda, specificamente sul punto, la Decisione del Tribunale Federale n. 122/2025-2026, con la quale è stata esclusa, in una vicenda sostanzialmente analoga, la responsabilità dell’allenatore di una squadra di calcio proprio in ragione della posizione di subordinazione rispetto alle decisioni della società sportiva.

Sulla base di una valutazione complessiva della vicenda processuale ed avuto riguardo alla gravità delle condotte imputate, le sanzioni possono essere fissate come segue.

- Roberto Marai: mesi 6 (sei) di inibizione;

- Stefano Tosoni: mesi 6 (sei) di inibizione;

- Giacomo Laurino: mesi 3 (tre) di inibizione.

Nei confronti della società SSDARL Calcio Desenzano, la sanzione può essere ragionevolmente contenuta, a titolo di responsabilità diretta ex art. 6, comma 1, CGS, nell’ammenda di euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie il sig. Marco Gaburro.

Irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Roberto Marai, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Stefano Tosoni, mesi 6 (sei) di inibizione;

- al sig. Giacomo Laurino, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla società SSDARL Calcio Desenzano, euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 15 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Gaetano Berretta                                           Carlo Sica

 

Depositato in data 26 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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