F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 148/TFN – SD del 28 Gennaio 2026 (motivazioni) – Denis Cerutti, ASD AC Sangiustese – 127/TFNSD

Decisione/0148/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0127/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Amedeo Citarella – Presidente

Edoardo Ales – Componente

Monica Coscia – Componente

Claudio Croce – Componente

Valentino Fedeli - Componente (Relatore)

Paolo Fabricatore - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 20 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 16197/189pf25-26/GC/PM/fm del 19 dicembre 2025 e depositato il 22 dicembre 2025, nei confronti del sig. Denis Cerutti, nonché nei confronti della società ASD AC Sangiustese, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, con atto del 19 dicembre 2025, ha deferito a questo Tribunale il sig. Alessio Angelini, all’epoca del fatto arbitro effettivo associato alla Sezione AIA di Ascoli Piceno, il sig. Denis Cerutti, all’epoca del fatto Presidente con poteri di rappresentanza della società ASD AC Sangiustese, nonché la stessa ASD AC Sangiustese, per violazione:

- quanto al primo, dell’art. 42 comma 4 lettera A del Regolamento dell’AIA, per aver svolto la funzione di assistente arbitrale nelle gare amichevoli Ascoli Calcio – Sangiustese del 27 luglio 2025 e Ascoli Calcio – Maceratese del 6 agosto 2025, disputate senza la preventiva autorizzazione della FIGC;

- quanto al secondo, dell’art. 4 comma 1 CGS, in relazione a quanto previsto e disposto dalla Circolare n. 1 della Lega Pro del 1° luglio 2025 per aver omesso in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita di richiedere o di verificare che fosse stata richiesta ed ottenuta l’autorizzazione preventiva della Lega Pro per l’organizzazione e la realizzazione dell’amichevole Ascoli Calcio – Sangiustese svoltasi a Cascia (Perugia) il 27 luglio 2025;

- quanto alla terza, dell’art. 6 comma 1 CGS a titolo di responsabilità diretta per gli atti posti in essere dal sig. Denis Cerutti, così come descritti nella incolpazione a carico di quest’ultimo.

Era accaduto che la Presidenza della Sezione AIA di Ascoli Piceno, con mail del 7 agosto 2025, portava a conoscenza della Procura Federale la potenziale violazione disciplinare dell’associato arbitro effettivo sig. Alessio Angelini, che aveva partecipato in qualità di assistente arbitrale a due gare amichevoli precampionato disputate dalla società Ascoli Calcio, senza esserne stato autorizzato, così violando l’art. 42 comma 4 lettera A del Regolamento AIA.

Le gare attenzionate erano state Ascoli Calcio – Sangiustese giuocata a Cascia in provincia di Perugia il 27 luglio 2025 ed Ascoli Calcio – Maceratese svoltasi in Ascoli Piceno il 6 agosto 2025.

Nella comunicazione di cui sopra si precisava che la presunta violazione commessa dall’Angelini era aggravata dal fatto che l’associato era stato in passato Presidente dell’organo di Revisione Sezionale AIA di Ascoli Piceno e che attualmente svolgeva l’attività di controllo sull’operato del Direttivo di detta Sezione e che, in quanto tale, non poteva ignorare le prescrizione del Regolamento AIA, che gli dovevano essere ben note e che, per quel che qui interessa, fanno per l’appunto divieto agli arbitri di dirigere e/o fungere da assistenti arbitrali e/o di assolvere le funzioni di quarto ufficiale in gare che non rientrino nell’attività calcistica organizzata o autorizzata dalla FIGC, come era avvenuto nel caso in esame. Alla mail venivano allegate e trasmesse alcune foto inerenti al duplice evento.

La Procura Federale, preso atto della notizia contenuta nella mail, apriva il fascicolo d’indagine, che coinvolgeva, oltre alle parti del presente deferimento, i sig.ri Bernardino Passeri, Presidente dell’Ascoli Calcio, e Alberto Crocioni, Presidente della società Maceratese.

Le indagini della Procura Federale accertavano che le due gare amichevoli oggetto di interesse non erano state autorizzate dalla Lega Pro - Serie C, sicché risultava evidente la violazione della Circolare n. 1/1° luglio 2025 della stessa Lega inerente alla disciplina degli eventi amichevoli, acquisita agli atti e che l’Angelini, peraltro come dallo stesso ammesso in sede di personale audizione innanzi l’Organo inquirente, aveva preso parte alla direzione delle partite, in entrambe le occasioni quale assistente arbitrale e non come direttore di gara; la circostanza si evinceva anche dalla documentazione fotografica e video versata in atti.

La fase predibattimentale

Notificati dalla Comunicazione di Conclusione delle Indagini i sig.ri Passeri e Crocioni, per loro stessi e per le rispettive società, siglavano con la Procura Federale l’accordo ai sensi dell’art. 126 CGS, che otteneva il parere favorevole della Procura Generale dello Sport, con conseguente chiusura del procedimento nei loro confronti.

La società ASD AC Sangiustese, con Pec del 22 dicembre 2025 inviata alla Procura Federale, affermava la propria estraneità ai fatti, deducendo che la Sangiustese che aveva disputato l’amichevole con l’Ascoli Calcio era altra società che militava nel campionato Eccellenza della Regione Marche, mentre la scrivente partecipava nella Regione Piemonte – Valle d’Aosta, ove aveva sede, al campionato di Seconda categoria, per cui era evidente l’errore nel quale era incorsa la Procura Federale e che doveva essere immediatamente emendato.

Il dibattimento

Fissata da questo Tribunale l’udienza del 20 gennaio 2026, prima dell’apertura del dibattimento il sig. Alessio Angelini e la Procura Federale hanno depositato la proposta di accordo ai sensi dell’art. 127 CGS, che questo Tribunale, ritenuta corretta la qualificazione dei fatti e ritenuta altresì congrua la sanzione proposta, ha dichiarato efficace con separata decisione.

Alla udienza suddetta, tenutasi in modalità videoconferenza, si sono collegati per la Procura Federale gli avv.ti Alessandro D’Oria e Nicola Pagnotta, i quali hanno ammesso l’esistenza dell’errore denunciato dalla ASD AC Sangiustese, che è stata deferita in luogo della Sangiustese VP, con sede in Monte San Giusto Provincia di Macerata; hanno dichiarato di rinunciare al ricorso nei confronti del sig. Denis Cerutti e della società ASD AC Sangiustese di cui è presidente con poteri di rappresentanza ed hanno chiesto la rimessione in termini per la notifica degli atti alla Sangiustese VP e al suo legale rappresentante, quale effettivo responsabile della violazione.

Il Tribunale si è riservato di decidere.

La decisione

Risulta pacifica l’esistenza dell’errore contenuto nel deferimento nei termini che si sono precisati.

La Procura Federale in sede dibattimentale, nel denunciare il vizio, non ha dedotto alcuna causa ad essa non imputabile tale da rendere scusabile l’errore (art. 153, co. 2, cpc), di guisa che l’istanza della Procura Federale di essere rimessa nei termini per la corretta notifica degli atti al vero responsabile della violazione non può essere accolta.

Invero, non vi sono, da parte della Procura Federale, né dimostrazione, né prova che l’errore sia stato cagionato da cause di forza maggiore e/o dal verificarsi di un caso fortuito, cioè da un fattore estraneo alla volontà dell’Organo inquirente, nel mentre alcuni dati relativi alla società erroneamente deferita (lo svolgimento dell’attività agonistica nella Seconda categoria della Regione Piemonte Valle d’Aosta, ove la deferita ha sede) ben potevano far presumere che non fosse questa la società che aveva effettivamente partecipato all’amichevole con una società di Lega Pro.

In questo contesto, in uno al rigetto dell’istanza della Procura Federale di rimessione in termini, va dichiarato il non luogo a procedere nei confronti della società ASD AC Sangiustese e del suo presidente sig. Denis Cerutti per la loro totale estraneità ai fatti.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, rigettata ogni altra istanza, dichiara il non luogo a procedere nei confronti del sig. Denis Cerutti e della società ASD AC Sangiustese.

Così deciso nella Camera di consiglio del 20 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Valentino Fedeli                                                      Amedeo Citarella

 

Depositato in data 28 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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