F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 149/TFN – SD del 28 Gennaio 2026 (motivazioni) – Paul James Francis, Deanna Christine Brown – 91/TFNSD

Decisione/0149/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0091/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli - Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto

Luca Voglino - Componente aggiunto (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12050/186pf25-26/GC/gb del 5 novembre 2025, depositato il 5 novembre 2025, nei confronti dei sigg.ri Paul James Francis e Deanna Christine Brown, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Il presente procedimento trae origine dalla segnalazione della Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) del 28 agosto 2025 in ordine al mancato rispetto della normativa federale in relazione all’acquisizione di partecipazioni societarie della società Spezia Calcio S.r.l.

A seguito della segnalazione, il procedimento è stato iscritto nel registro della Procura Federale in data 28/08/2025 al n. 186pf2526.

All’esito dell’istruttoria, la Procura Federale ha notificato, in data 9 ottobre 2025, ai sig.ri Andrea Gazzoli, Andrea Corradino, Paul James Francis, Deanna Christine Brown, Thomas Scott Roberts ed alla Società SPEZIA CALCIO S.R.L., la comunicazione di Conclusione delle Indagini.

I sig.ri Andrea Gazzoli, Andrea Corradino, Thomas Scott Roberts e la Società SPEZIA CALCIO S.R.L., hanno definito le loro posizioni ai sensi dell’art. 126 CGS

I sig.ri Paul James Francis e Deanna Christine Brown non hanno chiesto di essere ascoltati né hanno presentato memorie difensive. Con atto del 5 novembre 2025,

la Procura Federale ha deferito

- sig. Paul James Francis, n.q. di Vice Presidente del CdA e Legale Rappresentante dello Spezia Calcio S.r.l., dal 07/02/2025 al 11/05/2025:

“A) violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32,comma5-bis del C.G.S., per avere, a seguito degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis delle N.O.I.F., omesso di vigilare, nella sua qualità di Vice Presidente del CdA e Legale Rappresentante dello SPEZIA CALCIO S.r.l., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie), nel termine di 15 giorni(22/02/2025), ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., dalla sig.ra Deanna Christine Brown, n.q. di Direttrice e Rappresentante della FC 32 Global Holding Inc, società acquirente con rogito notarile del 7 febbraio 2025 dell’intero capitale dello Spezia Calcio S.r.l., la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 21 febbraio 2025 è stata oggetto di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 31 marzo2025, ha accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; a tale sollecitazione la società ha risposto, con un primo riscontro, il 15 aprile 2025, entro il termine aggiuntivo concesso (scadente il 15/04/2025), e con un secondo e terzo riscontro in data 22 maggio e 29 maggio 2025; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 22/02/2025) e inidonea (ancorché non conforme agli standard federali) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria essendo stati prodotti documenti in funzione dei quali l’istituto di credito di riferimento dichiara, riguardo all’acquirente, di non aver stipulato con essa alcun accordo di credito, giustificando così – ancorché in maniera implicita - il mancato rilascio dell’attestazione relativa alla classe di rating;

- sig. Paul James Francis, n.q. di Amministratore Delegato/Direttore e Rappresentante della FC 32 Global Holding Inc, società acquirente con rogito notarile del 7 febbraio 2025 dell’intero capitale dello Spezia Calcio S.r.l.:

A) violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (22/02/2025), la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 21 febbraio 2025 è stata oggetto di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 31 marzo 2025, ha accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; a tale sollecitazione la società ha risposto, con un primo riscontro, il 15 aprile 2025, entro il termine aggiuntivo concesso (scadente il 15/04/2025), e con un secondo e terzo riscontro in data 22 maggio e 29 maggio 2025; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 22/02/2025) e inidonea (ancorché non conforme agli standard federali) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria essendo stati prodotti documenti in funzione dei quali l’istituto di credito di riferimento dichiara, riguardo all’acquirente, di non aver stipulato con essa alcun accordo di credito, giustificando così – ancorché in maniera implicita - il mancato rilascio dell’attestazione relativa alla classe di rating;

- sig.ra Deanna Christine Brown, n.q. di Direttrice e Rappresentante della FC 32 Global Holding Inc, società acquirente con rogito notarile del 7 febbraio 2025 dell’intero capitale dello Spezia Calcio S.r.l.:

A) violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-ter del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni (22/02/2025), la idonea documentazione relativa ai requisiti di solidità finanziaria, in base all’art. 20-bis 6°comma lett. A1) delle N.O.I.F.; la documentazione presentata in data 21 febbraio 2025 è stata oggetto di richiesta di integrazione da parte della Commissione che, con p.e.c. del 31 marzo 2025, ha accordato alla società un termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma del richiamato art. 20 bis; a tale sollecitazione la società ha risposto, con un primo riscontro, il 15 aprile 2025, entro il termine aggiuntivo concesso (scadente il 15/04/2025), e con un secondo e terzo riscontro in data 22 maggio e 29 maggio 2025; la documentazione risulta, pertanto, tardiva (rispetto al primo termine del 22/02/2025) e inidonea (ancorché non conforme agli standard federali) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria essendo stati prodotti documenti in funzione dei quali l’istituto di credito di riferimento dichiara, riguardo all’acquirente, di non aver stipulato con essa alcun accordo di credito, giustificando così – ancorché in maniera implicita - il mancato rilascio dell’attestazione relativa alla classe di rating”.

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale fissava l’udienza di discussione del 2 dicembre 2025. Non pervenivano memorie dai deferiti.

Il dibattimento

All’udienza del 2 dicembre 2025 tenutasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale.

Nessuno è comparso per le parti deferite.

Il Tribunale, rilevata l’assenza, in atti, dell'esito delle comunicazioni effettuate ai due deferiti, ha rinviato la trattazione del procedimento all'udienza del 22 gennaio 2026.

All’udienza del 22 gennaio 2026, tenutasi in modalità di videoconferenza, ha partecipato l’Avv. l’Avv. Alessandro D’Oria, in rappresentanza della Procura Federale che, riportandosi integralmente al contenuto dell'atto di deferimento ha chiesto l’irrogazione delle seguenti sanzioni

- al sig. Paul James Francis, mesi 7 (sette) di inibizione;

- alla sig.ra Deanna Christine Brown, mesi 6 (sei) di inibizione;

 Nessuno è comparso per le parti deferite.

La decisione

Il Tribunale, fermo restando che non risulta in atti l'esito delle comunicazioni effettuate ai due deferiti, applicando il principio della "ragione più liquida", ritiene, in ogni caso di decidere, nel merito, il procedimento.

Come già sopra evidenziato, ai deferiti viene contestata la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., 32, comma 5- bis e ter del C.G.S., per non avere, gli stessi (ciascuno per le proprie competenze), nell’ambito dell’acquisizione dello Spezia Calcio s.r.l. da parte società FC 32 Global Holding Inc, dimostrato il possesso dei requisiti di solidità finanziaria essendo stati prodotti alla Co.A.P.S. “documenti in funzione dei quali l’istituto di credito di riferimento dichiara, riguardo all’acquirente, di non aver stipulato con essa alcun accordo di credito, giustificando così – ancorché in maniera implicita il mancato rilascio dell’attestazione relativa alla classe di rating”

In particolare, l’art. 20 bis, 6° comma delle N.O.I.F., prevede che “A) Gli Acquirenti devono depositare in F.I.G.C.: A1) la dichiarazione di uno o più istituti di credito, nazionali o esteri, che, in forma di lettera di referenze bancarie: a.i) attestino di intrattenere rapporti ordinari con gli Acquirenti senza che si siano verificate irregolarità o inadempimenti; e inoltre aii) attestino che il merito creditizio degli Acquirenti in relazione all’attività professionale o di impresa dagli stessi svolta non sia inferiore a B+ o comunque ad una classe di merito di credito equipollente a B+ secondo la scala di valutazione delle principali agenzie di rating sul mercato”.

Nel caso di specie, nella propria segnalazione alla Procura Federale, la Co.A.P.S. ha, tra l’altro, evidenziato che “A. Circa la prima acquisizione, perfezionatasi il 7 febbraio 2025, la società, con p.e.c. del 21 febbraio 2025, ha tempestivamente trasmesso alla Federazione la relativa comunicazione, unitamente a parte della documentazione richiesta ai sensi dell’art. 20-bis, commi 5° e 6° delle N.O.I.F. e, in particolare:

(…). attestazione rilasciata il 2 febbraio 2025, con la quale la Bank of America dichiara di:

- non avere attivato, con la società acquirente FC32 Global Holdings Inc, alcuna linea di credito;

- non avere mai riscontrato, nella gestione del rapporto di conto corrente acceso il 30 gennaio 2024, irregolarità o inadempienze;

- attribuire alla società un good financial standing”

Successivamente la Co.A.P.S. ritiene la documentazione trasmessa dalla società non inidonea (ancorché non conforme agli standards federali) al fine di dimostrare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria, essendo stati prodotti documenti in funzione dei quali:

l’istituto di credito di riferimento dichiara, riguardo all’acquirente, di:

- non avere stipulato con essa alcun accordo di credito (giustificando così - ancorché in maniera implicita - il mancato rilascio dell’attestazione relativa alla classe di rating);

- non avere riscontrato irregolarità o inadempienze nei rapporti con essa intrattenuti;

- considerare la stessa come dotata d’una buona posizione finanziaria;

- risultano erogati alla società sportiva, da parte dell’acquirente FC32 Global Holdings Inc, finanziamenti per un ammontare complessivo pari ad euro 3.729.258,85”.

Premesso quanto sopra, il Tribunale ritiene che, in ottemperanza al noto brocardo “ad impossibilia nemo tenetur”, se l’assegnazione del rating non è possibile, non se ne può sanzionare la mancata attestazione.

Nel caso di specie, l’Istituto di credito, non avendo stipulato con la società acquirente alcun accordo di credito, non ha potuto attestare la richiesta classe di rating.

Non si ravvede, pertanto, la sussistenza di alcuna violazione imputabile ai deferiti, almeno sotto il profilo della carenza dell'elemento soggettivo (in tal senso anche TFN, Sezione Disciplinare, Dec. n. 105/TFN-SD/2024-2025 confermata da CFA, Sez. Unite, dec. n. 80/CFA/2024-2025).

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, proscioglie i sigg.ri Paul James Francis e Deanna Christine Brown.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2026.

I RELATORI                                                                    IL PRESIDENTE

Luca Voglino                                                                    Carlo Sica

Andrea Fedeli

 

Depositato in data 28 gennaio 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it