F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 151/TFN – SD del 28 Gennaio 2026 (motivazioni) – Giuseppe Longo, Nicola D’Andrea, Luisella Corda, Mirko Garzia, Cristiana Alfei, Roberto Sampietro, Stefano Sampietro – 80/TFNSD

Decisione/0151/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0080/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composta dai Sigg.ri:

Carlo Sica - Presidente

Giammaria Camici - Componente (Relatore)

Valentino Fedeli - Componente

Roberto Pellegrini – Componente

Francesca Paola Rinaldi – Componente

Carlo Purificato - Componente aggiunto (Relatore)

Luca Voglino - Componente aggiunto

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 22 gennaio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 10743/137pf25-26/GC/gb del 22 ottobre 2025, depositato il 22 ottobre 2025, nei confronti dei sigg.ri Giuseppe Longo, Nicola D’Andrea, Luisella Corda, Mirko Garzia, Cristiana Alfei, Roberto Sampietro e Stefano Sampietro, la seguente

DECISIONE

Con atto del giorno 22 ottobre 2025, depositato lo stesso giorno e rubricato da quest’Ufficio al n. 0080/TFNSD/2025-2026 del registro procedimenti, il Procuratore Federale deferiva a questo Tribunale:

- il sig. Giuseppe LONGO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della LUCCHESE 1905 S.R.L. dal 3/01/2025 al 25/03/2025, per la “violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5°e 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della LUCCHESE 1905 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: A) per quanto concerne l’acquisizione, con atto a rogito notarile, in data 13 gennaio 2025, con cui la Sanbabila S.r.l. ha rilevato l’intero capitale della società sportiva LUCCHESE 1905 S.R.L.: 1) dai sigg. Luisella Corda, socia al 24,5% dell’acquirente Sanbabila S.r.l., e Mirko Garzia, n.q. di legale rappresentante della Investum S.A. socia al 24,5% dell’acquirente Sanbabila S.r.l., la documentazione attinente i requisiti di onorabilità, ai sensi del 5° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.; la documentazione prodotta con pec in data 28 gennaio 2025 è stata oggetto, da parte della Commissione, di richiesta di integrazione con pec del 6 marzo 2025, con concessione del termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, ma a tale sollecitazione non è stato fornito alcun riscontro e, pertanto, la documentazione è parzialmente mancante e quindi inidonea a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità”;

- il sig. Nicola D’ANDREA, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della LUCCHESE 1905 S.R.L. dal 26/03/2025, per la “violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5°e 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per avere omesso di vigilare, nella sua qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della LUCCHESE 1905 S.R.L., affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.: B) per quanto concerne la cessione, perfezionatasi con scrittura privata in data 7 febbraio 2025, alla Strategic Legal and Tax Advisory & Associati S.r.l. dell’intero capitale della Sanbabila S.r.l., controllante il 100% della società sportiva LUCCHESE 1905 S.R.L.: 1) dai sigg. Cristiana Alfei, Roberto Sampietro e Stefano Sampietro, soci (rispettivamente al 34, 32 e 34 per cento) dell’acquirente Strategic Legal and Tax Advisory & Associati S.r.l., la documentazione attinente i requisiti di onorabilità, ai sensi del 5° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., non essendo stati prodotti i certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle autorità competenti in funzione della residenza ed in data non anteriore ai 15 giorni dall’acquisizione, nonostante la Commissione, con pec del 9 aprile 2025 abbia concesso il termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, ma a tale sollecitazione non è stato fornito alcun riscontro; 2) dalla Strategic Legal and Tax Advisory & Associati S.r.l., in persona dell’Amministratore Unico e Legale rappresentante sig. Stefano Sampietro, la documentazione attinente i requisiti di solidità finanziaria, ai sensi del 6° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., nonché la fideiussione bancaria, a garanzia dei debiti contratti, nella misura richiesta dal comma 6°, lett. A2), dell’art. 20 bis cit., essendo stata prodotta la medesima lettera di referenze rilasciata dalla BCC di Napoli il 22 gennaio 2025 in favore della Sanbabila S.r.l. (società cedente e, sotto tale profilo, non rilevante ai fini dell’acquisizione de qua), nonostante la Commissione, con pec del 9 aprile 2025 abbia concessione il termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8°comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, ma a tale sollecitazione non è stato fornito alcun riscontro”;

- la sig.ra Luisella CORDA, n.q. di socia al 24,5% della Sanbabila S.r.l. acquirente, con atto a rogito notarile, in data 13 gennaio 2025, dell’intero capitale della società sportiva LUCCHESE 1905 S.R.L., per la “violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione attinente i requisiti di onorabilità; la documentazione prodotta con pec in data 28 gennaio 2025 è stata oggetto, da parte della Commissione, di richiesta di integrazione con pec del 6 marzo 2025, con concessione del termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, ma a tale sollecitazione non è stato fornito alcun riscontro e, pertanto, la documentazione è parzialmente mancante e quindi inidonea a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità”;

- il sig. Mirko GARZIA, n.q. di legale rappresentante della Investum S.A. socia al 24,5% della Sanbabila S.r.l. acquirente, con atto a rogito notarile, in data 13 gennaio 2025, dell’intero capitale della società sportiva LUCCHESE 1905 S.R.L., per la “violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione attinente i requisiti di onorabilità; la documentazione prodotta con pec in data 28 gennaio 2025 è stata oggetto, da parte della Commissione, di richiesta di integrazione con pec del 6 marzo 2025, con concessione del termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, ma a tale sollecitazione non è stato fornito alcun riscontro e, pertanto, la documentazione è parzialmente mancante e quindi inidonea a comprovare il possesso dei requisiti di onorabilità”;

- il sig. Giuseppe LONGO, n.q. di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della Sanbabila S.r.l. acquirente, con atto a rogito notarile, in data 13 gennaio 2025, dell’intero capitale della società sportiva LUCCHESE 1905 S.R.L., per la “violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione attinente i requisiti di solidità finanziaria della Sanbabila S.r.l., ai sensi del 6° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F.; con pec in data 28 gennaio 2025 è stata prodotta una attestazione, rilasciata il 22 gennaio 2025, in favore della Sanbabila S.r.l. con la quale la BCC di Napoli dichiara che “per quanto di nostra conoscenza, gode di stima e considerazione sul piano patrimoniale, economico e finanziario, avendo fatto sempre fronte ai suoi impegni con regolarità e puntualità. Lo stesso inoltre è in possesso delle capacità economica e finanziaria a fronte dell’impegno da assumere per l’impegno in oggetto, nella misura presentata dal richiedente”; la documentazione prodotta è stata oggetto, da parte della Commissione, di richiesta di integrazione con pec del 6 marzo 2025, con concessione del termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, ma a tale sollecitazione non è stato fornito alcun riscontro e, pertanto, la documentazione è non idonea a dimostrare il possesso dei requisiti di solidità finanziaria”;

- la sig.ra Cristiana ALFEI, socia al 34% della Strategic Legal and Tax Advisory & Associati S.r.l., acquirente, con scrittura privata in data 7 febbraio 2025, dell’intero capitale della Sanbabila S.r.l., controllante il 100% del capitale della società sportiva LUCCHESE 1905 S.R.L., per la “violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione attinente i requisiti di onorabilità, non essendo stati prodotti i certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle autorità competenti in funzione della residenza ed in data non anteriore ai 15 giorni dall’acquisizione, nonostante la Commissione, con pec del 9 aprile 2025 abbia concesso il termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, ma a tale sollecitazione non è stato fornito alcun riscontro”;

- il sig. Roberto SAMPIETRO, socio al 32% della Strategic Legal and Tax Advisory & Associati S.r.l., acquirente, con scrittura privata in data 7 febbraio 2025, dell’intero capitale della Sanbabila S.r.l., controllante il 100% del capitale della società sportiva LUCCHESE 1905 S.R.L., per la “violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione attinente i requisiti di onorabilità, non essendo stati prodotti i certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle autorità competenti in funzione della residenza ed in data non anteriore ai 15 giorni dall’acquisizione, nonostante la Commissione, con pec del 9 aprile 2025 abbia concesso il termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, ma a tale sollecitazione non è stato fornito alcun riscontro”;

- il sig. Stefano SAMPIETRO, socio al 34% della Strategic Legal and Tax Advisory & Associati S.r.l., acquirente, con scrittura privata in data 7 febbraio 2025, dell’intero capitale della Sanbabila S.r.l., controllante il 100% del capitale della società sportiva LUCCHESE 1905 S.R.L., per la “violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 5°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie) nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione attinente i requisiti di onorabilità, non essendo stati prodotti i certificati dei carichi pendenti rilasciati dalle autorità competenti in funzione della residenza ed in data non anteriore ai 15 giorni dall’acquisizione, nonostante la Commissione, con pec del 9 aprile 2025 abbia concesso il termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, ma a tale sollecitazione non è stato fornito alcun riscontro”;

- il sig. Stefano SAMPIETRO, n.q. di Amministratore Unico e Legale rappresentante della Strategic Legal and Tax Advisory & Associati S.r.l., acquirente, con scrittura privata in data 7 febbraio 2025, dell’intero capitale della Sanbabila S.r.l., controllante il 100% del capitale della società sportiva LUCCHESE 1905 S.R.L., per la “violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del C.G.S., per non aver depositato, alla Co.A.P.S. (Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie)nel terminedi15giorni, ex comma 7dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazioneattinente i requisiti di solidità finanziaria nonché la fideiussione bancaria, a garanzia dei debiti contratti, nella misura richiesta dal comma 6°, lett. A2), dell’art. 20 bis cit., essendo stata prodotta la medesima lettera di referenze rilasciata dalla BCC di Napoli il 22 gennaio 2025 in favore della Sanbabila S.r.l. (società cedente e, sotto tale profilo, non rilevante ai fini dell’acquisizione de qua), nonostante la Commissione, con pec del 9 aprile 2025 abbia concesso il termine aggiuntivo di giorni 15, ai sensi dell’8° comma dell’art. 20 bis delle N.O.I.F, ma a tale sollecitazione non è stato fornito alcun riscontro”.

La fase istruttoria

In data 1.08.2025 la Procura Federale, a seguito di segnalazione in data 30.07.2025 della Segreteria della Co.A.P.S, Commissione Acquisizione Partecipazioni Societarie, iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 137pf25-26 avente ad oggetto “Segnalazione della COAPS del 30 luglio 2025 in ordine al mancato rispetto della normativa federale in relazione all’acquisizione di partecipazioni societarie della società LUCCHESE 1905 S.R.L.”.

Con la comunicazione di cui si è detto la Segreteria della Co.A.P.S. informava la Procura Federale circa l’esito delle verifiche svolte dalla Commissione relativamente alle acquisizioni di partecipazioni societarie, perfezionatesi in data 13 gennaio e 7 febbraio 2025, che avevano interessato la società sportiva Lucchese 1905 S.r.l. e allegava copia della relazione datata 30.07.2025.

In detta relazione si evidenziava come la società LUCCHESE 1905 S.R.L. fosse stata oggetto, nel breve volgere di un mese, di due acquisizioni di quote societarie e cioè della cessione alla SANBABILA S.R.L dell’intero capitale della stessa LUCCHESE 1905 S.R.L. da parte dei soci Tonnara S.r.l. (46% del capitale), Immobiliare Pisa s.r.l. (46% del capitale) e Immobiliare Ponte s.r.l. (8% del capitale), con atto a rogito del dott. Angelo Caccetta, notaio in Pisa, in data 13 gennaio 2025, e della cessione alla STRATEGIC LEGAL AND TAX ADVISORY & ASSOCIATI S.R.L. dell’intero capitale della SANBABILA S.R.L. da parte dei soci INVESTUM S.A. (24,5% del capitale), Luisella CORDA (24,5% del capitale) e Giuseppe LONGO (51% del capitale), perfezionatasi con scrittura privata in data 7 febbraio 2025. Nell’ambito di dette operazioni di acquisizione di quote societarie, peraltro tempestivamente comunicate alla FIGC secondo i dettami dell’art. 20-bis, 7° comma delle N.O.I.F., non erano state completamente rispettate, da parte delle persone giuridiche e delle persone fisiche interessate, le regole e gli adempimenti di cui all’art. 20 bis, comma 5 e 6 delle N.O.I.F., in tema di requisiti di onorabilità e di solidità finanziaria, come analiticamente trasfusi dalla Procura Federale nei capi di incolpazione sopra riportati, nonostante fosse stato concesso loro, dalla Co.A.P.S.,  il cosiddetto soccorso istruttorio.

L’Ufficio inquirente limitava la propria attività istruttoria all’acquisizione dei fogli di censimento e della visura camerale della Società nonché di tutta la documentazione a suo tempo prodotta dalla Società oggetto di indagine e dai vari soggetti coinvolti nelle due acquisizioni alla Co.A.P.S. e, ritenendo il procedimento istruito “per tabulas”, in data 11.09.2025 notificava ai Sigg.ri  Giuseppe LONGO, Nicola D’ANDREA, Luisella CORDA,  Mirko GARZIA, Cristiana ALFEI, Roberto SAMPIETRO e Stefano SAMPIETRO la comunicazione di chiusura delle indagini con la quale contestava ai predetti la violazione degli adempimenti previsti dall’art. 20 bis della N.O.I.F..

Non era possibile promuovere l’azione disciplinare nei confronti della LUCCHESE 1905 S.R.L. in quanto alla stessa, a seguito della dichiarazione di liquidazione giudiziale pronunciata dal Tribunale di Lucca, era stata revocata l’affiliazione con C.U. n. 319/A del 19.06.2025.

I Sigg.ri Cristiana ALFEI, Roberto SAMPIETRO e Stefano SAMPIETRO, previa acquisizione di copia degli atti, facevano pervenire, per il tramite del loro difensore di fiducia, un’unica memoria con la quale offrivano una ricostruzione temporale delle vicende che avevano interessato la cessione delle quote della LUCCHESE ed evidenziavano che la ristrettezza dei termini di cui alle N.O.I.F. non consentiva la tempestiva produzione dei certificati relativi ai carichi pendenti mentre, con riferimento al requisito della solidità finanziaria si evidenziava che nulla era mutato per la Società rispetto alla “gestione” originariamente operata dalla SANBABILA e dalla LUCCHESE. Aggiungevano che in ogni caso prima della scadenza del termine loro assegnato dalla Co.A.P.S. con la lettera di soccorso istruttorio del 9.04.2025, la STRATEGIC LEGAL AND TAX ADVISORY & ASSOCIATI S.R.L., in data 26.03.2025, aveva alienato ad altro soggetto giuridico la sua intera quota di partecipazione nella SANBABILA e di conseguenza nella LUCCHESE. Venivano prodotti anche alcuni documenti fra i quali i certificati dei carichi pendenti dei tre avvisati datati 24 settembre 2025.

Anche gli avvistati CORDA e GARZIA depositavano unica memoria con la quale evidenziavano che la INVESTUM S.A, di cui il GARZIA era il legale rappresentante, nel mese di giugno 2024 aveva ceduto la sua partecipazione di minoranza, pari al 24,5%, nella SANBABILA. Inoltre “L’acquisizione della società Lucchese 1905 Srl è stata assunta dall’Amministratore e probabilmente dai soci di maggioranza senza alcuna delibera dell’Assemblea della società Sanbabila Srl e senza alcun interpello degli opponenti (ciascuno soci di minoranza 24,5%). Solo attraverso gli organi di stampa si è appreso dell’acquisizione”. Infine eccepivano una pretesa violazione del diritto di difesa perché “Nessuna comunicazione di richiesta documentazione è mai pervenuta agli opponenti nè per posta né via PEC”. Concludevano quindi per l’archiviazione del procedimento.

Nessuna attività difensiva veniva espletata dagli avvisati sigg.ri Giuseppe LONGO e Nicola D’ANDREA,

La Procura Federale, in data 22 ottobre 2025, non ritenendo idonee le motivazioni addotte a proprio discarico dai sigg.ri Cristiana ALFEI, Roberto SAMPIETRO e Stefano SAMPIETRO a comportare l’archiviazione delle relative posizioni, si determinava a deferire innanzi a questo Tribunale tutti i soggetti in precedenza avvisati ascrivendo loro le contestazioni di cui si è detto in precedenza.

La fase precedente l’udienza del 20.11.2025

In conseguenza di ciò il Presidente del TFN fissava per la discussione l’udienza del 20.11.2025.

Il difensore dei Sigg.ri Cristiana ALFEI, Roberto SAMPIETRO e Stefano SAMPIETRO, nel rispetto dei termini di cui al CGS, depositava istanza di rinvio motivata dall’impossibilità di presenziare all’udienza per pregressi impegni professionali imprescindibili.

La Procura Federale depositava l’avviso di ricevimento relativo alla notifica, al sig. Nicola D’ANDREA, del deferimento. Nulla depositavano gli altri deferiti.

L’udienza del 20.11.2025

All’udienza del 20.11.2025, tenutasi in modalità videoconferenza come da decreto del 1.07.2025 del Presidente del Tribunale, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale.

Per i deferiti era presente l’Avv. Luisella CORDA in proprio e in rappresentanza del Sig. Mirko GARZIA.

Il Presidente rappresentava ai presenti l’esigenza di dover disporre il differimento dell’udienza dibattimentale al fine di consentire la presenza del difensore dei sigg.ri Cristiana ALFEI, Roberto SAMPIETRO e Stefano SAMPIETRO, che con motivata e tempestiva istanza aveva significato la sua impossibilità a presenziare all’udienza per pregressi impegni professionali. Il Tribunale rinviava quindi la trattazione del procedimento all’udienza del 22.01.2026, ore 10:30, con salvezza dei diritti di prima udienza e sospensione dei termini processuali ai sensi dell’art. 38, comma 5, del codice di giustizia del CONI.

La fase precedente l’udienza del 22.01.2026

L’Avv. Nicola Bramante, per i sigg.ri Cristiana ALFEI, Roberto SAMPIETRO e Stefano SAMPIETRO, in data 20 gennaio 2026, quindi oltre i termini concessi alle parti dal Codice di rito, depositava memoria con documenti allegati che ricalcava, nel suo tenore, quella già depositata innanzi alla Procura Federale dopo la notifica della Comunicazione di Chiusura delle Indagini.

L’udienza del 22.01.2026

All’udienza del 22.01.2026, tenutasi anch’essa in modalità videoconferenza, era presente il Sostituto Procuratore Avv. Alessandro D’Oria in rappresentanza della Procura Federale.

Per i deferiti era presente l’Avv. Luisella CORDA in proprio e in rappresentanza del sig. Mirko GARZIA nonché l’Avv. Nicola Bramante per i sigg.ri Cristiana ALFEI, Roberto SAMPIETRO e Stefano SAMPIETRO.

Nessuno era presente per i sigg.ri Giuseppe LONGO e Nicola D’ANDREA.

L’Avv. Bramante, a seguito del rilievo del Collegio circa l’inammissibilità della memoria e dei documenti depositati oltre i termini consentiti dal CGS, chiedeva al Presidente di poter considerare la memoria depositata quali “note d’udienza” e il Presidente, sulla non opposizione della Procura Federale, acconsentiva.

Il Presidente dava quindi la parola al rappresentante della Procura Federale il quale, illustrato brevemente il deferimento e replicato alle note d’udienza e alle memoria difensiva depositate in sede istruttoria, concludeva per l’irrogazione al sig. Giuseppe LONGO della sanzione di mesi 7 di inibizione, al sig. Nicola D’ANDREA della sanzione di mesi 4 di inibizione, alla sig.ra Luisella CORDA della sanzione di mesi 6 di inibizione, al sig. Mirko GARZIA mesi 6 di inibizione, alla sig.ra Cristiana ALFEI della sanzione di mesi 6 di inibizione, al sig. Roberto SAMPIETRO della sanzione di mesi 6 di inibizione e al sig.  Stefano SAMPIETRO della sanzione di mesi 7 di inibizione.

Prendeva poi la parola l’Avv. CORDA che richiamava il contenuto della propria memoria depositata in sede di indagini, precisava che tanto lei quanto il GARZIA, con pec del giugno 2024, avevano ceduto le proprie quote di partecipazione nella SANBABILA e concludeva per il proprio proscioglimento e per il proscioglimento del proprio rappresentato GARZIA.

L’Avv. Bramante, a sua volta, richiamava il contenuto di quanto precedentemente depositato ripercorrendo i momenti salienti delle varie cessioni societarie e concludeva anch’esso per il proscioglimento dei propri rappresentati.

La decisione

Il Tribunale ritiene che gli addebiti contestati ai deferiti, a seguito delle segnalazioni della Co.A.P.S. del 30.07.2025, risultino provati.

Preliminarmente osservato che nessuno dei deferiti costituitisi nell’ambito del procedimento ha mai affermato di essere adempiente agli obblighi nascenti dalla normativa federale, loro contestati dapprima dalla Co.A.P.S. e poi dalla Procura Federale, e che le loro difese si sono attestate sulla inutilità di adempiere a tali obblighi e/o sull’ impossibilità di rispettare i termini previsti dalle norme vigenti, sia pure per motivi diversi, il Tribunale passa ora a valutare le varie posizione.

Il Collegio ritiene che le posizioni dei deferiti CORDA e GARZIA, quest’ultimo quale legale rappresentante della INVESTUM S.A, possano essere esaminate congiuntamente stante l’identità dei motivi addotti a loro giustificazione per l’omesso deposito dei rispettivi certificati dei carichi pendenti rilasciati dall’Autorità Giudiziaria territorialmente competente con riguardo agli effettivi luoghi di residenza. Affermano gli stessi i) di aver ceduto le rispettive quote di minoranza di partecipazione della Sanbabila nel giugno 2024 dandone comunicazione alla Società con posta elettronica certificata e, comunque, ii) essendo soci di minoranza non erano stati consultati circa l’acquisizione della LUCCHESE 1905, operata dalla Società a loro insaputa tant’è che nessuno li aveva mai informati di ciò e del conseguente obbligo di documentare il loro requisito di onorabilità.

Orbene, con riferimento alla prospettata cessione delle quote societarie è sufficiente osservare che la circostanza è documentalmente smentita dal certificato camerale in atti, datato 15.01.2025, che annovera i sigg.ri CORDA e la INVESTUM S.A fra i soci della SANBABILA (si rammenta che l’acquisizione della LUCCHESE 1905 da parte della SANBABILA risale al 13.01.2025). Inoltre i deferiti non documentano alcunché in merito, non indicano chi sarebbero i cessionari delle loro quote e non depositano la copia della pec con la quale avrebbero informato la Società dell’intervenuta cessione. Per quanto riguarda il fatto di non essere venuti a conoscenza dell’acquisizione operata e degli obblighi conseguenti, come soci della cessionaria delle quote della LUCCHESE 1905, il Tribunale non può che osservare come tale lamentata carenza di informazione o violazione delle norme societarie non è certo opponibile in questa sede agli Organi federali preposti al controllo delle acquisizioni e cessioni societarie rappresentando, ove effettivamente verificatosi quanto lamentato, una violazione di natura privatistica non opponibile a terzi. Il tutto a voler tacere della contraddittorietà della tesi difensiva che da un lato sostiene la dismissione della qualità di socio in virtù della presunta cessione delle quote e dall’altra la mancanza di informazione quali soci.

Anche le posizioni dei sigg.ri Cristiana ALFEI, Roberto SAMPIETRO e Stefano SAMPIETRO, soci, i primi due, e anche legale rappresentate, il terzo, della STRATEGIC LEGAL AND TAX ADVISORY & ASSOCIATI S.R.L. (nel prosieguo anche solo SLT), che con scrittura privata del 7 febbraio 2025 aveva acquisito tutte le quote della SANBABILA, possono essere esaminate congiuntamente.

La Procura Federale contesta ai primi due la mancata dimostrazione del requisito della onorabilità, ossia la mancata produzione, anche nel termine di conforto probatorio loro assegnato dalla Co.A.P.S., dei rispettivi certificati dei carichi pendenti, e, al terzo, oltre alla mancata dimostrazione del requisito della onorabilità, per sé e per gli altri due quale legale rappresentante della STL, anche l’omesso deposito della documentazione attinente i requisiti di solidità finanziaria nonché la fideiussione bancaria, a garanzia dei debiti contratti, nella misura richiesta dal comma 6°, lett. A2), dell’art. 20 bis delle NOIF.

Come in precedenza anticipato tali inadempimenti non risultano contestati dai deferiti i quali, per quanto attiene al requisito dell’onorabilità, sostengono da un lato di aver fatto tempestiva richiesta del rilascio dei rispettivi certificati dei carichi pendenti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma che non li avrebbe rilasciati tempestivamente stante il notorio carico di lavoro e, dall’altro, l’inutilità della produzione stante la circostanza che “… in data 26.03.2025, con atto a rogito del Notaio Dott. Pasquale Farinaro la SLT s.r.l. ha ceduto alla BM SPORTS & MANAGEMENT s.r.l. l’intera quota di partecipazione della SANBABILA s.r.l. e, di conseguenza, anche la partecipazione alla LUCCHESE 1905 s.r.l. … Pertanto, era diventato perfettamente inutile inviare i certificati dei carichi pendenti atteso che la società LUCCHESE non aveva più alcun legame con SLT e con i suoi soci”.

Nessuna delle pretese giustificazioni coglie nel segno.

Con riferimento alla prima il Tribunale osserva che alcuna delle due circostanze prospettate risulta provata. Non risulta infatti, dagli atti del procedimento, che i deferiti abbiano fatto invio alla Co.A.P.S. di presunte “richieste di prenotazione del certificato dei

carichi pendenti” recanti la data del 19.02.2025, come dagli stessi sostenuto nella memoria depositata innanzi alla Procura Federale dopo la chiusura delle indagini e come ribadito nelle note d’udienza, né gli stessi hanno documentato detta circostanza davanti alla Procura Federale o davanti a questo Organo giudicante. Analogamente priva di qualsivoglia principio probatorio è la circostanza addotta secondo la quale la Procura della Repubblica di Roma non sarebbe stata in grado di fornire le certificazioni richieste nei termini previsti dalla normativa federale. A tal riguardo nessuna valenza possono avere i certificati dei carichi pendenti prodotti dai deferiti dopo la chiusura delle indagini recanti la data del 24.09.2025. Infatti dall’esame degli stessi non è dato desumere in quale data siano stati effettivamente richiesti con la conseguenza che gli stessi costituiscono ulteriore prova, ove occorresse, del rilascio oltre i termini concessi, da ultimo, dalla Co.A.P.S..

Riguardo alla seconda prospettazione dei deferiti, circa l’inutilità della produzione dei certificati stante l’intervenuta cessione “medio tempore” delle quote della SANBABILA ad altra Società, osserva il Tribunale che il momento in cui si consuma la violazione contestata coincide con quello di scadenza del primo termine di produzione della documentazione richiesta ai sensi del 5° comma dell’art. 20 bis delle NOIF. La concessione del termine di conforto probatorio da parte della Co.A.P.S., ai sensi del comma 8 dell’art. 20 bis delle NOIF, non sposta il termine di consumazione dell’illecito ma costituisce solo e unicamente un ulteriore termine concesso per sanare l’omissione riscontrata con effetto “ex tunc” e comunque il ricorso a tale termine aggiuntivo è sanzionato dall’art. 32, comma 5 ter, del CGS. Inoltre, come previsto dal successivo comma 9 della medesima norma delle NOIF, “… il mancato adempimento alla richiesta di regolarizzazione, entro il medesimo termine, equivale ad assenza dei requisiti richiesti dai commi 5 e 6” con la conseguenza che, in caso di cessioni multiple come nel caso di specie, permanendo la violazione, sorgerebbe l’obbligo  in capo alla cessionaria inadempiente di trasferire la partecipazione a soggetti in possesso dei requisiti richiesti ex art, 32, comma 5 sexies e seguenti, del CGS.

La mancata produzione contestata non può quindi essere superata dal fatto che le quote di partecipazione della società precedentemente ceduta siano state trasferite dall’acquirente ad altro soggetto giuridico prima della scadenza del termine di conforto probatorio in quanto l’illecito si è già consumato alla scadenza dei quindici giorni, decorrenti dal trasferimento delle quote, previsti dalla norma per il deposito integrale di tutta la documentazione necessaria e l’intervenuto successivo trasferimento dovrebbe essere comunque valutato  una volta riscontrata la regolarità ed efficacia del precedente.

Quanto sin qui detto è sufficiente per porre nel nulla anche la pretesa inutilità del deposito della documentazione attinente i requisiti di solidità finanziaria nonché la fideiussione bancaria. Inutilità eccepita anche per i due residui inadempimenti contestati al legale rappresentante della SLT sig. Stefano SAMPIETRO. Quest’ultimo sostiene inoltre, tramite il proprio difensore, che l’obbligo di dimostrare il possesso del requisito di solidità finanziaria sarebbe stato assolto tramite la produzione di una referenza della BCC di Napoli che attestava le capacità economiche e finanziarie della SANBABILA. Ciò in considerazione del fatto che il Sig. Giuseppe LONGO, legale rappresentante della stessa e della LUCCHESE 1905 s.r.l., aveva inviato alla Co.A.P.S. una nota in data 21.02.2025 con la quale dichiarava che “a seguito all’atto del 07.02.2025, sono rimaste invariate le condizioni di Sanbabila S.r.l. e, quindi, di Lucchese 1905 S.r.l., le quali risultano tutt’ora legalmente rappresentate dal sottoscritto quale Amministratore Unico e rispetto alle quali non è cambiata la situazione finanziaria”.

L’eccezione è, a dir poco, capziosa posto che il comma 6 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F. pone l’obbligo di certificare i requisiti colà richiesti alla società acquirente le quote di partecipazione o l’intero capitale sociale e non certo alla società venditrice. È di palmare evidenza che la dichiarazione inviata dal LONGO alla Co.A.P.S., anche volendola considerare rispondente ai requisiti di cui alla norma appena indicata (ma così non è come vedremo a breve), riguardava la SANBABILA e non certo la STL, società alla quale era stato trasferita l’intierezza delle quote della prima.

Infine, sempre per quanto attiene la posizione del sig. Stefano SAMPIETRO, il Tribunale rileva che non v’è contestazione circa la mancata presentazione della fideiussione bancaria, a garanzia dei debiti contratti, nella misura richiesta dal comma 6°, lett. A2), dell’art. 20 bis delle NOIF.

Da quanto sin qui affermato discende, in primo luogo, la responsabilità del sig. Giuseppe LONGO, quale Amministratore Unico e Legale Rappresentante della LUCCHESE 1905 S.R.L. dal 3/01/2025 al 25/03/2025, per avere omesso di vigilare affinché venissero prodotti alla Co.A.P.S., per quanto concerne l’acquisizione con atto a rogito notarile del 13 gennaio 2025, con cui la SANBABILA S.R.L. ha rilevato l’intero capitale della società sportiva LUCCHESE 1905 S.R.L., la documentazione attinente i requisiti di onorabilità, ai sensi del 5° comma dell’art. 20 bis delle NOIF, dei sigg.ri Luisella CORDA, socia al 24,5% dell’acquirente SANBABILA S.R.L., e Mirko GARZIA, quale legale rappresentante della INVESTUM S.A., anch’essa socia al 24,5% dell’acquirente SANBABILA S.R.L..

Alla stessa maniera discende, in secondo luogo, la responsabilità del sig. Nicola D’ANDREA, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della LUCCHESE 1905 S.R.L. dal 26/03/2025, per avere o messo di vigilare, affinché venisse prodotta alla Co.A.P.S., per quanto concerne la cessione, perfezionatasi con scrittura privata in data 7 febbraio 2025, SLT S.R.L. dell’intero capitale della SANBABILA S.R.L., controllante il 100% della società sportiva LUCCHESE 1905 S.R.L.: 1) la documentazione attinente i requisiti di onorabilità dei sigg. Cristiana ALFEI, Roberto SAMPIETRO e Stefano SAMPIETRO, soci (rispettivamente al 34, 32 e 34 per cento) dell’acquirente STL S.R.L.; 2) la documentazione attinente i requisiti di solidità finanziaria nonché la fideiussione bancaria, a garanzia dei debiti contratti dalla STL S.R.L..

Inoltre il Sig. Giuseppe LONGO, Amministratore Unico e Legale Rappresentante della SANBABILA S.R.L. acquirente con atto a rogito notarile del 13 gennaio 2025 dell’intero capitale della società sportiva LUCCHESE 1905 S.R.L., non avendo provveduto a depositare, nel termine di 15 giorni, ex comma 7 dell’art. 20 bis delle N.O.I.F., la documentazione attinente i requisiti di solidità finanziaria della Società rappresentata, non potendosi ritenere conforme ai requisiti normativi l’attestazione rilasciata il 22 gennaio 2025 in favore della SANBABILA S.R.L.  dalla BCC di Napoli, di cui alla relazione Co.A.P.S. del 30.07.2025 e all’atto di deferimento, dovrà rispondere anche per la violazione degli artt. 4, comma 1 del C.G.S., 20 bis, 6°comma delle N.O.I.F., 32, comma 5-bis del CGS.

Passando, infine, al regime sanzionatorio, ritiene il Collegio che le sanzioni richiesta della Procura Federale si rammostrino congrue in relazione a quanto contestato e accertato in danno dei sigg.ri Giuseppe LONGO, Stefano SAMPIETRO e Nicola D’ANDREA. Nei confronti dei primi due, infatti, risultano accertate più violazioni e la richiesta di sette mesi di inibizione ciascuno appare commisurata alla gravità dei rispettivi comportamenti. Anche la sanzione di quattro mesi di inibizione per il Sig. D’ANDREA viene ritenuta adeguata alla violazione contestata. Il Tribunale ritiene, invece, che vadano ridotte le sanzioni richieste dalla Procura Federale per i sigg.ri Luisella CORDA, Sig. Mirko GARZIA, Cristiana ALFEI e al sig. Roberto SAMPIETRO in quanto agli stessi è contestata una sola violazione e il ruolo ricoperto può ritenersi meno centrale rispetto agli altri soggetti coinvolti. Sanzioni, dunque, come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- al sig. Giuseppe Longo, mesi 7 (sette) di inibizione;

- al sig. Nicola D'Andrea, mesi 4 (quattro) di inibizione; - alla sig.ra Luisella Corda, mesi 3 (tre) di inibizione;

- al sig. Mirko Garzia, mesi 3 (tre) di inibizione;

- alla sig.ra Cristiana Alfei, mesi 3 (tre) di inibizione;

- al sig. Roberto Sampietro, mesi 3 (tre) di inibizione;

- al sig. Stefano Sampietro, mesi 7 (sette) di inibizione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 22 gennaio 2026.

 

I RELATORI

Giammaria Camici                                                             IL PRESIDENTE

Carlo Purificato                                                                     Carlo Sica

 

Depositato in data 28 gennaio 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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