F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 157/TFN – SD del 3 Febbraio 2026 (motivazioni) – Federico Russu, Olbia Calcio 1905 Srl – 141/TFNSD

Decisione/0157/TFNSD-2025-2026

Registro procedimenti n. 0141/TFNSD/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Valentina Ramella – Presidente

Antonella Arpini – Componente

Giammaria Camici – Componente

Andrea Fedeli – Componente

Angelo Venturini - Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia - Rappresentante AIA

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 febbraio 2026, a seguito del deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 17124/223pf25-26/GC/PG/ep del 9 gennaio 2026 e depositato il 12 gennaio 2026, nei confronti dei sigg.ri Enzo Giorgio Del Giudice, Guido Alejandro Surace e Federico Russu, nonché delle società ASD Ilvamaddalena Calcio 1903 e Olbia Calcio 1905 Srl, la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale n. 17124/223pf25-26/GC/PG/ep del 9 gennaio 2026 e depositato il 12 gennaio 2026, nei confronti di:

1) sig. Enzo Giorgio Del Giudice, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Ilvamaddalena 1903: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso omesso, nella sua qualità ed in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società da egli rappresentata, di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Olbia – Ilvamaddalena disputata in data 23.8.2025 a La Maddalena (SS) e comunque di vigilare sulla corretta organizzazione della gara; nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare;

2) sig. Guido Alejandro Surace, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Olbia Calcio 1905 s.r.l.:

della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso omesso, nella sua qualità ed in virtù del rapporto di immedesimazione organica con la società da egli rappresentata, di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Olbia – Ilvamaddalena disputata in data 23.8.2025 a La Maddalena (SS) e comunque di vigilare sulla corretta organizzazione della gara; nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare;

3) sig. Federico RUSSU, all’epoca dei fatti dirigente tesserato della società Olbia Calcio 1905 s.r.l.: della violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 37, comma 1, del Regolamento Lega Nazionale Dilettanti per avere lo stesso omesso di inoltrare agli organi federali competenti la richiesta di autorizzazione allo svolgimento della gara amichevole Olbia – Ilvamaddalena disputata in data 23.8.2025 a La Maddalena (SS); nonché per aver consentito che il sopra indicato incontro fosse diretto da arbitro non facente parte dell’Associazione Italiana Arbitri, al fine che potessero rimanere estranei alla normativa federale eventuali episodi di rilevanza disciplinare;

4) società Olbia Calcio 1905 s.r.l. a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dai sigg.ri Guido Alejandro Surace e Federico Russu, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; 5. la società A.S.D. Ilvamaddalena 1903 a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. Enzo Giorgio Del Giudice, così come descritti nel precedente capo di incolpazione.

Gli accordi ex art. 127 CGS

Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1 del CGS vigente, la Procura Federale, il sig. Federico Russu e la società Olbia Calcio 1905 Srl hanno depositato proposte di accordo rimesse alla valutazione di questo Tribunale.

Il Tribunale, lette le proposte di accordo e uditi in udienza gli Avv.ti Alessandro D'Oria e Cristina Fanetti in rappresentanza della Procura Federale, ritenuto, ai sensi dell’art. 127, comma 3, CGS che la qualificazione dei fatti operata dalle parti è corretta, così come congrue sono le sanzioni proposte, dichiara efficaci gli accordi;

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, applica le seguenti sanzioni:

- al sig. Federico Russu, giorni 80 (ottanta) di inibizione;

- alla società Olbia Calcio 1905 Srl, euro 670,00 (seicentosettanta/00) di ammenda. Dichiara la chiusura del procedimento nei confronti dei predetti.

Nel caso in cui non sia data completa esecuzione alla decisione, nel rispetto integrale di termini e modalità degli accordi dichiarati efficaci, troverà applicazione quanto previsto dall’art. 127, commi 4 e 5, CGS.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 febbraio 2026.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                              Valentina Ramella

 

Depositato in data 3 febbraio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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