F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 101/TFN-SVE del 3 Dicembre 2025 (motivazioni) – ASD Castel Di Lama/Fermana FC SSD a r.l.
Decisione/0101/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0145/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Antonino Piro – Componente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
Enrico Vitali – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 dicembre 2025, a seguto del ricorso proposto dalla società ASD Castel Di Lama (952819) contro la società Fermana FC SSD a r.l. (32100) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Spina Giacomo (3147451), la seguente
DECISIONE
In data 3 novembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD CATSTEL DI LAMA ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società FERMANA FC SSD a r.l., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giacomo Spina.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale, è stato effettuato in data 30 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2022/2023. Il premio è stato quantificato in euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 31 luglio 2025.
All’udienza fissata il giorno 3 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società FERMANA FC SSD a r.l. alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Giacomo Spina nella misura di euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), in favore della società ASD CASTEL DI LAMA.
Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Stanislao Chimenti
Depositato in data 3 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
