F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 101/TFN-SVE del 3 Dicembre 2025 (motivazioni) – ASD Castel Di Lama/Fermana FC SSD a r.l.

Decisione/0101/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0145/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Antonino Piro – Componente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 dicembre 2025, a seguto del ricorso proposto dalla società ASD Castel Di Lama (952819) contro la società Fermana FC SSD a r.l. (32100) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Spina Giacomo (3147451), la seguente

DECISIONE

In data 3 novembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD CATSTEL DI LAMA ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società FERMANA FC SSD a r.l., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Giacomo Spina.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale, è stato effettuato in data 30 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2022/2023. Il premio è stato quantificato in euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 31 luglio 2025.

All’udienza fissata il giorno 3 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società FERMANA FC SSD a r.l. alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Giacomo Spina nella misura di euro 1.056,00 (millecinquantasei/00), in favore della società ASD CASTEL DI LAMA.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                                Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 3 dicembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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