F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 102/TFN-SVE del 3 Dicembre 2025 (motivazioni) – ASD Folgore Delfino Curi Pescara/ASD Pro Montesilvano

Decisione/0102/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0156/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Paola Balducci - Componente

Carlo Cremonini - Componente Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Folgore Delfino Curi Pescara (920518) contro la società ASD Pro Montesilvano (940879) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Ruggieri Davide (4953049), la seguente

DECISIONE

In data  28 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Folgore Delfino Curi Pescara (matr. 920518) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Pro Montesilvano (940879), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Ruggieri Davide (4953049).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto lavoro sportivo è stato effettuato in data 7 dicembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Il premio è stato quantificato in euro 240,00 (duecentoquaranta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 11 novembre 2025.

In data 28 novembre 2025 è stato depositato accordo sottoscritto da entrambe le parti di avvenuto riconoscimento e pagamento del premio nella misura di euro 240,00 (duecentoquaranta/00).

Alla udienza del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi  in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- preso atto dell’avvenuto pagamento del premio di formazione tecnica; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’avvenuto pagamento del dovuto in data 28 novembre 2025, dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                                Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 3 dicembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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