F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 116/TFN-SVE del 10 Dicembre 2025 (motivazioni) – A.S.D. Ancona Lumignacco/A.S.D. Calcio Maniago Vajont
Decisione/0116/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0167/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composta dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Lorenzo Sodero - Componente
Marina Vajana - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. Ancona Lumignacco (953822) contro la società A.S.D. Calcio Maniago Vajont (952886) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Adamo Matteo (5347893), la seguente
DECISIONE
In data 17.11.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. Ancona Lumignacco ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Maniago Vajont, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Matteo Adamo.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato in data 11 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2013/2014. Il premio è stato quantificato in euro 50,00 (cinquanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 28 settembre 2025.
All’udienza fissata il giorno 10 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. Maniago Vajont alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Matteo Adamo nella misura di euro 50,00 (cinquanta/00), in favore della società A.S.D. Ancona Lumignacco.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato in data 10 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
