F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 120/TFN-SVE del 10 Dicembre 2025 (motivazioni) – A.S.D. Ancona Lumignacco/A.S.D. Portogruaro Calcio

Decisione/0120/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0172/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Carlo Cremonini - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. Ancona Lumignacco (953822) contro la società A.S.D. Portogruaro Calcio (938350) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Nicoloso Luca (5346751), la seguente

DECISIONE

In data 18/11/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore NICOLOSO LUCA.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo, con validità per la stagione sportiva 2023/2024, è stato effettuato in data 22/08/2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, quantificato in euro 120,00 (centoventi/00), come da attestazione cumulativa rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 23/09/2025.

All’udienza fissata il giorno 10/12/2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

-  esaminata la documentazione in atti;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. PORTOGRUARO CALCIO alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 120,00 (centoventi/00), in favore della società A.S.D. ANCONA LUMIGNACCO.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                                   Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 10 dicembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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