F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 135/TFN-SVE del 15 Dicembre 2025 (motivazioni) – Vigontina San Paolo/Virtus Verona Srl – 130/TFNSVE

Decisione/0135/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0130/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Paola Balducci – Componente

Carlo Cremonini - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società Vigontina San Paolo (940689) contro la società Virtus Verona Srl (954068) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Gianmarco Begheldo (5700797), la seguente

DECISIONE

In data 28/10/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Vigontina San

Paolo ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Virtus Verona Srl al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Gianmarco Begheldo.

Richiedeva quanto sopra per il tesseramento del giocatore da parte della convenuta a titolo di “primo contratto da professionista”, avvenuto in data 24/08/2023 da cui originava il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per la stagione sportiva 2017/2018.

Premio quantificato in euro 480,00 (quattrocentottanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 02/08/2025.

Si costituiva in giudizio la società Virtus Verona Srl, eccependo l’infondatezza in diritto del ricorso in virtù della normativa applicabile alla fattispecie sulla base del principio del tempus regit actum.

Precisava che il tesseramento del 24/08/2023 era avvenuto a mezzo sottoscrizione di contratto di apprendistato professionalizzante - e non di primo contratto da professionista - e che tale tipologia contrattuale non era preveduta dall’art. 99 NOIF nella sua stesura vigente a tal momento.

Evidenziava, infatti, che l’art. 99 NOIF applicabile a quanto oggetto di discussione, in vigore dall’1/07/2023, non contemplava il diritto al premio di formazione per il contratto di apprendistato professionalizzante e che siffatta tipologia era stata inserita normativamente solo con le modifiche approvate con CU 233/A del 31/05/2024.

All’udienza fissata il giorno 03/12/2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, nessuna delle due presenziava.

La vertenza veniva quindi discussa e decisa in camera di consiglio.

Il ricorso non risulta fondato e conseguentemente deve essere rigettato.

Come correttamente rilevato dalla Virtus Verona Srl la nuova formulazione dell’art. 99 delle N.O.I.F. è entrata in vigore solo successivamente alla data di stipula del contratto tra la suddetta società ed il calciatore Michele Voltan.

Di conseguenza la soluzione non può che essere quella che viene tradizionalmente utilizzata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, anche recente di questo Tribunale, per determinare la disciplina giuridica da applicare in tali circostanze, la quale si fonda sul principio tempus regit actum.

In virtù di detto principio, previsto dall’art. 11 disp. prel. c.c., “la legge si applica soltanto ai fatti commessi dopo la sua entrata in vigore e, pertanto, non ha effetto retroattivo.”

Deve, pertanto, escludersi che una norma giuridica possa applicarsi ad atti o fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore come in effetti non può avvenire nel caso in esame.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso promosso dalla società Vigontina San Paolo.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                I PRESIDENTE

Carlo Cremonini                                                               Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 15 dicembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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