F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 39/TFN-SVE del 17 ottobre 2025 (motivazioni) – Petrarca Calcio A Cinque SRL SSD/Antenore Sport Padova

Decisione/0039/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0015/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini - Componente

Marina Vajana - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 7 ottobre 2025, sul ricorso proposto dalla società Petrarca Calcio A Cinque SRL SSD (780408) contro la società Antenore Sport Padova (949527) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Francesco De Vivo (5094625), la seguente

DECISIONE

In data 19 agosto 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Petrarca Calcio A Cinque Srl SSD ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Antenore Sport Padova, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Francesco. De Vivo.

La Società ricorrente contesta l’attestazione del suddetto premio rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC eccependo che ai fini della quantificazione del premio ex art. 99 NOIF, detta certificazione sarebbe errata in quanto il calciatore Francesco De Vivo sarebbe stato tesserato con la Antenore Sport Padova non per la sola stagione 2023/2024 come indicato, ma anche nella successiva stagione 2024/2025 con conseguente modifica del relativo coefficiente di moltiplicazione.

La Società controparte ritualmente notiziata del ricorso, nulla ha controdedotto.

All’esito di ordinanza istruttoria del 17 settembre 2025, questo Tribunale ha acquisito la documentazione relativa ai motivi del ricorso e in data 7 ottobre 2025 il procedimento è stato discusso e deciso.

Il ricorso è fondato e merita accoglimento.

Allo stato dell’acquisita documentazione, è emerso che effettivamente la società Antenore Sport Padova è stata titolare del tesseramento del calciatore Francesco De Vivo per due stagioni sportive, con conseguente modifica del premio erroneamente quantificato sulla Piattaforma Telematica Premi FIGC e in questa sede contestato.

Si rimettono quindi gli atti alla Commissione Premi per la corretta quantificazione del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Francesco De Vivo, sulla base delle su emerse risultanze.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e manda alla Commissione Premi per la quantificazione del premio, come in motivazione.

Così deciso nella Camera di consiglio del 7 ottobre 2025.

IL RELATORE                                                                IL PRSIDENTE

Enrico Vitali                                                                     Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 17 ottobre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

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