F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 59/TFN-SVE del 11 Novembre 2025 (motivazioni) –ASD Castelvetrano Selinunte/ASD Folgore Calcio Castelvetrano/Samuel Cusumano – 75/TFNSVE

Decisione/0059/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0075/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Giuseppe Lepore – Presidente

Antonino Piro - Componente

Gino Scaccia - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società ASD Castelvetrano Selinunte (934718) contro la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano (953840) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Samuel Cusumano (C11 - 7090688 / C5 4487732), la seguente

DECISIONE

In data 7.10.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Castelvetrano Selinunte ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Samuel Cusumano, nato il 28.09.2006.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento biennale, è stato effettuato in data 25.08.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019-2020, 2021-2022, 2022-2023. Il premio è stato quantificato in euro 516,00, come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 4.09.2025.

All’udienza fissata il giorno 10.11.2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentite le parti presenti in udienza;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda e verificata la sussistenza del vincolo biennale, rigettata quindi l’eccezione di mancanza del vincolo biennale sollevata dalla Società resistente in quanto infondata atteso che lo svincolo anticipato non incide sul diritto maturato e considerato altresì l'infondatezza della generica eccezione relativa alla quantificazione del premio; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Folgore Calcio Castelvetrano alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Samuel Cusumano nella misura di euro 516,00, in favore della società ASD Castelvetrano Selinunte.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                  Giuseppe Lepore

 

Depositato in data 10 novembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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