F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 92/TFN-SVE del 26 Novembre 2025 (motivazioni) – SSD Tritium Calcio 1908 arl/Frosinone Calcio Srl – 102/TFNSVE

Decisione/0092/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0102/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Marco Scarpati - Componente

Marina Vajana – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società SSD Tritium Calcio 1908 arl (945173) contro la società Frosinone Calcio Srl (78971) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Kevin Barcella (2692834), la seguente

DECISIONE

Con ricorso datato 15.10.2025 ex art. 99 - punto 3 - NOIF, la società SSD Tritium Calcio 1908 a r.l.  adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche per sentire riconosciuto a proprio favore il Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore Kevin Barcella ed alla stessa, pertanto, dovuto dalla società Frosinone Calcio Srl. Nell’atto introduttivo la ricorrente precisava che il calciatore Kevin Barcella, tesserato con vincolo “giovane di serie”, “giovane dilettante” o “non professionista” per la stagione 2024/2025 dalla società Frosinone Calcio Srl, era stato dapprima suo tesserato nelle stagioni sportive 2015/2016 e 2016/2017 e che in relazione a tali annualità le era dovuto il Premio di Formazione Tecnica. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del suddetto Premio, allegando l’attestazione acquisita dalla Piattaforma Premi, che quantificava lo stesso in 3.240,00, nonché il passaporto sportivo dell’atleta.

Con memoria difensiva depositata il 22.10.2025 la società Frosinone Calcio a r.l. si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per asserita omessa trasmissione del ricorso alle controparti, nonché per eccessiva genericità, difetto di petitum e causa petendi e difetto di sottoscrizione dell’atto introduttivo. Nel merito ha richiesto il rigetto del ricorso stante l’infondatezza della pretesa per assenza del requisito del primo contratto di lavoro sportivo da professionista del calciatore con il Frosinone Calcio.

All’udienza tenutasi in videoconferenza il 19 novembre 2025, sentiti i difensori delle parti, il Tribunale si è riservato di decidere.

MOTIVI

In ordine alle preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dalla resistente Frosinone Calcio Srl si rileva che le stesse sono infondate, e pertanto vanno rigettate, considerato che:

- il calciatore non è litisconsorte necessario nei giudizi regolamentati dall’art. 91 CGS che indica il calciatore come mera “parte interessata” ma non controinteressata necessaria. Del resto la natura del premio di formazione tecnica e le modalità di attestazione dello stesso, anche in ordine alla sua quantificazione, attraverso la Piattaforma Premi escludono che la partecipazione del calciatore al giudizio possa essere determinante;

- la mancata allegazione della prova della notifica del ricorso alla controparte è vizio che deve ritenersi sanato a fronte della tempestiva costituzione in giudizio della parte resistente specie se, come nel caso in questione, la stessa abbia esercitato una piena e completa difesa esponendo anche le ragioni di merito che giustificherebbero il rigetto del ricorso ( da ultimo CFA, Sez. IV, decisione n. 0040/CFA/2025-2026 massima: “Si è perfezionata la sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. allorchè la parte si sia costituita in giudizio svolgendo difese nel merito. Costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l’atto, benchè notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato (CFA, Sez. I, n. 84/2022-2023). La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell’atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla ratio degli atti processuali 8CFA, SS.UU. n. 97/20202021; CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025);

- il ricorso presentato dalla SSD Tritium Calcio 1908 a r.l., integrato dalla documentazione allegata e segnatamente dalla Attestazione del Premio proveniente dalla Piattaforma Premi (a tenore dell’art. 99, numero 1, comma 5 NOIF “La pubblicazione sulla piattaforma telematica federale vale come certificazione dell’importo del premio”) contiene tutti i requisiti minimi per ritenere ben individuabili sia il petitum che la causa petendi;

- il ricorso è certamente riconducibile al legale rappresentante della SSD Tritium Calcio 1908 a r.l., sig. Alessandro Enrico Ortelli, non solo perché il relativo documento di identità è stato depositato unitamente al ricorso ed ai documenti in esso richiamati, ma anche perché risulta depositata agli atti in data 14 novembre 2025 sua delega (la cui sottoscrizione è simile a quella del ricorso) per la sostituzione in udienza.

§§§

Sgomberato, quindi, il campo dalle preliminari eccezioni di rito, si passa all’esame del merito della vertenza rilevando che l’eccezione di infondatezza della pretesa sollevata dalla società resistente appare condivisibile.

Dall’esame della documentazione in atti ed in particolare dal passaporto sportivo del calciatore prodotto da entrambe le contendenti emerge chiaramente che il primo contratto di lavoro sportivo da professionista è stato stipulato dal calciatore Kevin Barcella il 04.01.2024 con la società F.C. Paradiso appartenente alla Federazione Elvetica e che ha formalizzato il tesseramento in data 29.02.2024.

Va da sé, quindi, che la società Svizzera, che per prima ha tesserato il calciatore con contratto professionistico,  non può essere considerata obbligata alla corresponsione del premio di formazione tecnica contemplato dall’art. 99 NOIF da cui scaturisce un vincolo giuridico solo in capo alle società appartenenti alla FIGC.

Occorre, infatti, porre in rilievo che l’art. 2, comma 1 del CGS FIGC prevede espressamente che “Il Codice si applica alle società, ai dirigenti, agli atleti, ai tecnici, agli ufficiali di gara e ad ogni altro soggetto che svolge attività di carattere agonistico, tecnico, organizzativo, decisionale o comunque rilevante per l’ordinamento federale”, mentre l’art. 3 sancisce che: “Il Codice è adottato in conformità a quanto disposto dalle norme dell’ordinamento statale, dallo Statuto del CONI, dai Principi di giustizia sportiva e dal Codice della giustizia sportiva adottati dal CONI, quest’ultimo di seguito denominato Codice CONI, dallo Statuto della FIGC, di seguito denominato Statuto, nonché dalle norme della Federation Internationale de Football Association (FIFA) e della Union of European Football Associations (UEFA)”.

Muovendo da tale perimetro normativo entro il quale collocare la vicenda che ci occupa, rileva, altresì, che:

- L’art. 99 delle Norme Organizzative Interne (NOIF) della FIGC, nel testo attualmente vigente, regolamenta il “Premio di formazione tecnica” stabilendo che: “A seguito della stipula da parte del calciatore/calciatrice del primo contratto di lavoro sportivo, da professionista o da dilettante, ovvero di un tesseramento con vincolo biennale come “giovane dilettante” o “giovane di serie”, ai sensi degli articoli 32, comma 1, e 33, comma 2, delle presenti Norme, in alternativa o in successione tra loro, la società che ne acquisisce il diritto alle prestazioni è tenuta a corrispondere alle società, per le quali il calciatore/calciatrice è stato tesserato, senza contratto di lavoro sportivo, a titolo definitivo o temporaneo, nel periodo compreso tra l’inizio della stagione sportiva in cui ha compiuto 10 anni e la fine della stagione sportiva in cui ha compiuto 21 anni (2società Formatrici”), un premio di formazione tecnica, parametrato….”;

- Il 16 novembre 2023 è entrata in funzione la FIFA Clearing House che, nel gestire i trasferimenti internazionali dei calciatori, prevede l’assegnazione di “premi di formazione” con il fine di assicurare un riconoscimento economico ai club che hanno contribuito alla formazione del calciatore. In particolare questi sono: l’indennità di formazione che viene chiamata dalla FIFA la “Training Compensation”, vale a dire un importo che viene pagato dal club che tessera il calciatore come professionista per la prima volta o che lo trasferisce da una federazione straniera entro i 23 anni di età, in base alle informazioni dichiarate dalle federazioni e dai club nell’ambito dei trasferimenti internazionali; l’altro è il meccanismo di solidarietà che viene chiamato “Solidarity Mechanism” che assicura la distribuzione della percentuale del 5% del prezzo di trasferimento di un calciatore tra tutti i club che hanno contribuito alla sua formazione dai 12 ai 23 anni;

- L’art. 2, comma 6, dei “Principi di giustizia sportiva” (di cui alla Deliberazione n. 1519 del Consiglio Nazionale CONI del 16.7.2014) prescrive testualmente che “… gli organi di giustizia conformano la propria attività ai principi e alle norme generali del processo civile…” (principio ribadito dall’art. 2, comma 6 del Codice della Giustizia Sportiva del CONI;

- L’art. 12 delle “Disposizioni della legge in generale” prescrive che “Nell’applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore”. Orbene, facendo corretta applicazione nel caso di specie dei principi surrichiamati, si ritiene che, al di là del fatto se i due sistemi premiali (premi di formazione della FIFA Clearing House e quelli della FIGC) siano tra loro correlati e complementari, ovvero l’uno escluda l’altro, l’esplicito riferimento nel testo dell’art. 99 NOIF alla stipula del primo contratto di lavoro sportivo come presupposto da cui scaturisce il diritto al premio di formazione fa si che, allorquando – come nel caso di specie- la stipula del primo contratto da professionista sia avvenuta con sodalizio appartenete a Federazione estera va da sé che quand’anche si possa ritenere sussistente il presupposto per la rivendicazione del premio di formazione (stipula del primo contratto professionistico) il solo fatto che la società potenzialmente obbligata non sia vincolata dalla normativa della Federazione Italiana, esclude la possibilità di riconoscimento del premio di cui all’art. 99 NOIF FIGC, aprendo le porte per la rivendicazione del premio di formazione della FIFA Clearing House.

Del resto il riferimento ad un preciso e specifico elemento temporale (“il primo contratto”) senza alcuna altra indicazione, non consente di ritenere, come pretenderebbe la società ricorrente e come erroneamente riconosciuto dalla Attestazione rilasciata dalla Piattaforma Premi, che il legislatore abbia con ciò inteso fare riferimento al primo contratto stipulato da società appartenente alla FIGC anche perché, come rettamente ritenuto dalla società resistente, presupposto del primo contratto da professionista è che lo status del calciatore prima della stipula sia quello dilettantistico, mentre nel caso di primo tesseramento professionistico da parte di società appartenente a Federazione estera e successivo trasferimento a società aderente alla FIGC va da sé che quest’ultimo non sarebbe il primo contratto professionistico dell’atleta e quindi non maturerebbe alcun premio.

Del resto come è dato rilevare dalla decisione 0040/CFA/2025-2026/B “…avendo il legislatore federale espressamente evocato il concetto di stipula [nel caso là in esame di contratto di apprendistato professionalizzante], non può che riferirsi la determinazione del regime giuridico applicabile al regolamento contrattuale e l’insorgenza (o meno) del predetto diritto al premio di formazione tecnica la momento di formazione del vincolo contrattuale tra le parti, senza che possano rilevare ulteriori determinazioni che le stesse parti abbiano assunto e che possano se del caso aver inciso sulla efficacia di tale contratto. Tale conclusione interpretativa è anche quella che maggiormente assicura e preserva la volontà delle parti di cristallizzare il proprio vincolo in considerazione del regime giuridico vigente al momento della formazione dell’accordo, senza essere esposte a sopravvenienze normative che possano compromettere o minare del tutto il programma negoziale convenuto”.

Il fatto, quindi, che il calciatore Kavin Barcella abbia stipulato il primo contratto di lavoro sportivo da professionista con la Società FC Paradiso, per di più appartenente a Federazione estera, e non già con la società Frosinone Calcio, esclude, per le ragioni sopra esposte, che quest’ultima possa essere ritenuta obbligata al pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF FIGC.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società SSD Tritium Calcio 1908 a r.l.

Così deciso nella Camera di consiglio del 19 novembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 26 novembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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