F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 93/TFN-SVE del 3 Dicembre 2025 (motivazioni) – SS Romulea ASD / la società Cosenza Calcio Srl

Decisione/0093/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0108/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - VIce Presidente

Paola Balducci – Componente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Enrico Vitali – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società SS Romulea ASD (954969) contro la società Cosenza Calcio Srl (934393) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Colasurdo Edoardo (2102109), la seguente

DECISIONE

In data 17 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società S.S. Romulea SDA (matr. 954969) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Cosenza Calcio Srl (matr. 934393), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Edoardo Colasurdo (matr. 2102109).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto lavoro sportivo è stato effettuato in data 23 luglio 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021. Il premio è stato quantificato in euro 2.138,00 (duemilacentotrentotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 30 luglio 2025.

All’udienza fissata il giorno 19 novembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata, i procuratori delle parti hanno richiesto rinvio in pendenza di definizione bonaria della pendenza.

In data 20 novembre 2025 è stata depositata copia della contabile bancaria attestante l’avvenuto bonifico dell’importo di 2.138,00 in pagamento del dovuto.

Alla successiva udienza del 3 dicembre 2025, tenutasi anch’essa in videoconferenza e ritualmente comunicata, il Tribunale: - preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

esaminata la documentazione in atti;

preso atto dell’avvenuto pagamento del premio di formazione tecnica; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’avvenuto pagamento del dovuto in data 20 novembre 2025, dichiara cessata la materia del contendere.

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 3 dicembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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