F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 95/TFN-SVE del 3 Dicembre 2025 (motivazioni) – Accademia Internazionale Calcio SSDRL/ società US Cremonese Spa

Decisione/0095/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0123/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Antonino Piro - Componente (Relatore)

Lorenzo Sodero - Componente

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 3 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società Accademia Internazionale Calcio SSDRL (78774) contro la società US Cremonese Spa (14660) avverso il mancato pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Daniele Triacca (6871760), la seguente

DECISIONE

In data  28 ottobre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L.  (matr. 78774) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società U.S. Cremonese (matr. 14660), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Daniele Triacca (6871760).

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto di apprendistato professionalizzante è stato effettuato in data 1 luglio 2024 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2016/2017 e 2017/2028. Il premio è stato quantificato in euro 2.180,00 (duemilacentoottanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 25 agosto 2025.

In data 21 novembre 2025 è stato depositato dalla società ricorrente atto di espressa ed irrevocabile rinuncia al reclamo.

Alla udienza del giorno 3 dicembre 2025, tenutasi  in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- preso atto che la società resistente non si è costituita in giudizio e che la società ricorrente ha depositato rinuncia agli atti; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto della rinuncia agli atti da parte della società Accademia Internazionale Calcio S.S.D.R.L., dichiara l’estinzione del giudizio

Così deciso nella Camera di consiglio del 3 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Antonino Piro                                                                   Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 3 dicembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it