F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 138/TFN-SVE del 17 Dicembre 2025 (motivazioni) – A.S.D. Ancona Lumignacco/A.S.D. Juventina S. Andrea

Decisione/0138/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0175/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti – Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini – Componente

Marco Scarpati - Componente (Relatore)

Antonino Piro – Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. Ancona Lumignacco (953822) contro la società A.S.D. Juventina S. Andrea (24330) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Mecchia Edoardo (2335449), ha pronunciato la seguente

DECISIONE

In data 18/11/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD Ancona Lumignacco ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Juventina S. Andrea, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Mecchia Edoardo.

Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato in data (17/07/2023) per la stagione sportiva 2023/24 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2013/14 e 2014/15. Il premio è stato quantificato in euro 120,00 (centoventi/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 23/09/2025.

All’udienza fissata il giorno 17/12/2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- vista la mancata costituzione della società resistente;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Juventina S. Andrea alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Mecchia Edoardo nella misura di euro 120,00 (centoventi/00), in favore della società ASD Ancona Lumignacco.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                             IL PRESIDENTE

Marco Scarpati                                              Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 16 dicembre 2025.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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