F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 145/TFN-SVE del 17 Dicembre 2025 (motivazioni) – ASD Ancona Lumignacco/ ASD Adriese USD 1906
Decisione/0145/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0184/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Marco Scarpati – Componente
Antonino Piro – Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD Ancona Lumignacco contro la società ASD Adriese USD 1906 avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Feruglio Andrea, ha pronunciato la seguente
DECISIONE
In data 19/11/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. Ancona Lumignacco ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. Adriese USD 1906, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore FERUGLIO ANDREA.
Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato per la stagione 2023/2024, in data 10 agosto 2023, e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2017/2018 e 2018/2019. Il premio è stato quantificato in euro 132,00 (centotrentadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 24/09/2025.
All’udienza fissata il giorno 17/12/2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- vista la mancata costituzione della società resistente;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. Adriese USD 1906 alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 132,00 (centotrentadue/00, in favore della società A.S.D. Ancona Lumignacco.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Stanislao Chimenti
Depositato in data 17 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
