F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 147/TFN-SVE del 17 Dicembre 2025 (motivazioni) – CF Fiorentina S.r.l./A.S.D. S.S.D. Galcianese
Decisione/0147/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0217/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti – Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Marco Scarpati - Componente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 17 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società ACF Fiorentina S.r.l. (750587) contro la società A.S.D. S.S.D. Galcianese (64771) di annullare la certificazione del premio 99-bis NOIF come disposto dal comunicato n. 3/E del 23 ottobre 2025 della Commissione Premi relativa al calciatore Kouadio Nda Konan Bienv, la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 27.11.2025, regolarmente notificato alle controparti, la società ACF Fiorentina Srl (matr. 750587) ha contestato dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, la certificazione del premio alla carriera ex art. 99-bis NOIF che la Commissione Premi, come disposto dal comunicato n. 3/E del 23.10.2025, ha riconosciuto in favore della ASD SSD Galcianese (matr. 64771) nella misura di Euro 36.000,00 relativamente al tesseramento del calciatore Kouadio Nda Konan Bienv (matr. 2349442).
Deducendo che nella quantificazione del premio alla carriera maturato per effetto dell’esordio del calciatore nel campionato di serie A in occasione della partita Torino- Fiorentina disputata il 31 agosto 2025 non si è tenuto conto del pagamento effettuato in favore della Galcianese del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF maturato e rivendicato nella misura di € 5.808,00, oltre IVA, la ricorrente ha quindi concluso chiedendo di rideterminare il premio di cui all’art. 99 bis NOIF a favore della A.S.D. S.S.D. Galcianese portando in detrazione l’importo di € 5.808,00 oltre IVA già spettante e corrisposto a titolo di premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF; e, per l’effetto, ridurre l’ammontare del premio ex art. 99-bis NOIF in favore della A.S.D. S.S.D. Galcianese a Euro 30.192,00 (trentamilacentonovantadue/00), ovvero nella diversa, minor misura ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
In data 9 dicembre 2025 la società ricorrente ha dedotto che nelle more è intervenuto atto di transazione in forza del quale è stato riconosciuto e corrisposto il minore importo determinato dalla detrazione del premio di formazione tecnica già corrisposto alla Galcianese, e pertanto è stata richiesta la declaratoria di cessazione della materia del contendere.
All’udienza fissata il giorno 17 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente notificato alle controparti;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentito il difensore della società ACF Fiorentina Srl, presente in udienza;
- preso atto dell’avvenuto pagamento del premio, nella misura concordata dalle parti; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, preso atto dell’avvenuto pagamento del dovuto in data 9 dicembre 2025, dichiara cessata la materia del contendere.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 dicembre 2025.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 17 dicembre 2025.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
