F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 185/TFN-SVE del 22 Dicembre 2025 (motivazioni) –SSD ARL Sangiuliano / AVC Vogherese 1919 – 185/TFNSVE

Decisione/0185/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0185/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Paola Balducci - Componente

Gino Scaccia - Componente

Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)

Enrico Vitali - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 10 dicembre 2025, a seguito del ricorso proposto dalla società SSDARL Sangiuliano CVS contro la società AVC Vogherese 1919 avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo ai calciatori Di Raco Mattia Daniele e Zoppi Leonardo, la seguente

DECISIONE

In data 20 novembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società S.S.D. SANGIULIANO CVS A.r.l. ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società A.S.D. AVC VOGHERESE 1919, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo ai calciatori Di Raco Mattia Daniele e Zoppi Leonardo. Preliminarmente, questo Tribunale ritiene il suddetto ricorso ammissibile, seppur cumulativo in quanto riguarda due calciatori. Ciò in conformità alla giurisprudenza pregressa e ai principi enunciati in materia dal Collegio di Garanzia dello Sport del Coni (vedi Decisione n. 50 de 2022). Infatti, nel caso di specie v’è identità di soggetti della controversia e l’odierna decisione è fondata su una identica questione di diritto comune ai due calciatori, relativa alla debenza del premio di formazione tecnica ex art. 99 N.O.I.F.. Dalla documentazione in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo per il calciatore Di Raco Mattia Daniele, è stato stipulato in data 26 luglio 2024 e, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2014/2015 e 2015/2016. Il premio è stato quantificato in euro 292,00 (duecentonovantadue/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 30 agosto 2025. Dalla documentazione in atti si evince, altresì, come il primo contratto di lavoro sportivo per il calciatore Leonardo Zoppi, è stato stipulato in data 26 luglio 2024 e, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2011/2012, 2012/2013 e 2013/2014. Il premio è stato quantificato in euro 183,00 (centoottantatre/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 30 agosto 2025. All’udienza fissata il giorno 10 dicembre 2025, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale si riservava. A scioglimento della suddetta riserva il Tribunale,

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- nessuno essendo comparso in udienza;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti; - accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società A.S.D. AVC VOGHERESE 1919 alla corresponsione del premio di formazione tecnica per i calciatori Di Raco Mattia Daniele e Zoppi Leonardo nella misura di euro 475,00 (quattrocentosettantacinque/00), in favore della società S.S.D. SANGIULIANO CVS A.r.l..

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 dicembre 2025.

 

IL RELATORE                                                       IL PRESIDENTE

Lorenzo Sodero                                                      Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 22 dicembre 2025

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

 

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2026 Dirittocalcistico.it