F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 186/TFN-SVE del 13 Gennaio 2026 (motivazioni) – Vigontina San Paolo FC SSD/ Petrarca Calcio A Cinque
Decisione/0186/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0229/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri: Stanislao Chimenti - Presidente Giuseppe Lepore - Vice Presidente Paola Balducci - Componente Antonino Piro - Componente (Relatore) Enrico Vitali - Componente ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società Vigontina San Paolo FC SSD (940689) contro la società Petrarca Calcio A Cinque (780408) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Alves Vincenzo (5578966), la seguente
DECISIONE
Con ricorso datato 02.12.2025 ex art. 99 - punto 3 - NOIF, la società Vigontina San Paolo F.C. (matricola 940689) adiva questo Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche per sentire riconosciuto a proprio favore il Premio di Formazione Tecnica relativo al calciatore Alves Vincenzo (matricola 5578966) ed alla stessa, pertanto, dovuto dalla società Petrarca Calcio a Cinque Srl SSD (matricola 780408). Nell’atto introduttivo la ricorrente precisava che il calciatore Alves Vincenzo, tesserato dalla Società Petrarca Calcio a Cinque in data 30.08.2024 con primo contratto di lavoro sportivo da dilettante e successivo prolungamento, era stato dapprima suo tesserato nelle stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021 e che in relazione a tali annualità le era dovuto il Premio di Formazione Tecnica. Chiedeva, pertanto, il riconoscimento del suddetto Premio, allegando due distinte attestazioni acquisite entrambe dalla Piattaforma Premi in data 2.12.2025 e che quantificavano il premio in € 270,00 per il primo contratto di lavoro sportivo, ed in € 243,00 per il suo prolungamento. Con memoria difensiva depositata il 03.12.2025 la società Petrarca Calcio a Cinque Srl SSD si è costituita in giudizio eccependo in via preliminare l’inammissibilità del ricorso per una molteplicità di asseriti vizi e precisamente: mancata notifica del ricorso introduttivo sia alla controparte che al calciatore; omesso versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva; omessa allegazione del certificato storico del calciatore; genericità del ricorso; difetto di legittimazione attiva in quanto non sono espressamente indicate le generalità del soggetto sottoscrittore del ricorso. Nel merito ha richiesto il rigetto del ricorso deducendo, innanzitutto, che la vicenda in oggetto riguarda i rapporti tra società di Calcio a 11 e di Calcio a 5 e quindi la problematica se il sistema premiale previsto dall’ Ordinamento Sportivo presupponga o meno reciprocità di attività come già in precedenza affermato da Codesto Tribunale con la Decisione n. 26/TFNSVe 2020/2021 del 12.03.2021. Afferma la ricorrente che dalla stagione sportiva 2022/2023 gli atleti possono contemporaneamente svolgere sia l’attività di “calciatore” nella disciplina del Calcio a 11 e di “giocatore” nella disciplina del Calcio a 5 e che nella specie il calciatore Vincenzo Alves dopo essere stato formato dalla Vigontina San Paolo che svolgeva unicamente attività di Calcio a 11 è stato tesserato dalla Petrarca Calcio a Cinque per svolgere attività di Calcio a 5. A giudizio della ricorrente, pertanto, la formazione impartita dalla Vigontina San Paolo potrebbe essere valorizzata ai fini della richiesta del premio di formazione ex art. 99 NOIF unicamente qualora il calciatore avesse svolto attività retribuita, con contratto di lavoro sportivo, nel settore del Calcio a 11, mentre il Petrarca è l’unica società presso la quale il calciatore, nel corso della propria carriera sportiva, ha svolto la propria attività nel settore del Calcio a 5. Per di più la Tabella con i coefficienti di categoria per il calcolo del premio ex art. 99 delle NOIF pubblicata con C.U. n. 232 del 28.6.2023 e riferita alla stagione 2023/2024, contempla l’espressione “Tra Calcio a 5”, dovendosi con ciò intendere che la premialità possa essere richiesta nell’ambito della disciplina del Calcio a 5, tra società che svolgano sola questa attività. Conclude, pertanto, la resistente per la declaratoria di inammissibilità del ricorso e comunque per il rigetto dello stesso nel merito, con ristoro delle spese legali. Chiamata la vertenza all'udienza del 17 dicembre 2025, sentite le parti, il Tribunale ha concesso termine per il deposito di note e rinviato la trattazione all'udienza del 13 gennaio 2026. Acquisite le note depositate dalle parti, la vertenza viene trattenuta in decisione all'udienza del 13 gennaio 2026. Motivi In ordine alle preliminari eccezioni di inammissibilità del ricorso avanzate dalla resistente Petrarca Calcio a Cinque Srl SSD, si rileva che le stesse sono infondate, e pertanto vanno rigettate, considerato che: - il calciatore non è litisconsorte necessario nei giudizi regolamentati dall’art. 91 CGS che indica il calciatore come mera “parte interessata” ma non controinteressata necessaria. Del resto la natura del premio di formazione tecnica e le modalità di attestazione dello stesso, anche in ordine alla sua quantificazione, attraverso la Piattaforma Premi escludono che la partecipazione del calciatore al giudizio possa essere determinante; - la mancata allegazione della prova della notifica del ricorso alla controparte è vizio che deve ritenersi sanato a fronte della tempestiva costituzione in giudizio della parte resistente specie se, come nel caso in questione, la stessa abbia esercitato una piena e completa difesa esponendo anche le ragioni di merito che giustificherebbero il rigetto del ricorso ( da ultimo CFA, Sez. IV, decisione n. 0040/CFA/2025-2026 massima: “Si è perfezionata la sanatoria per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. allorchè la parte si sia costituita in giudizio svolgendo difese nel merito. Costituisce principio immanente nel nostro sistema processuale, applicabile anche all’ordinamento sportivo, quello secondo cui la nullità o l’irregolarità della notificazione dell’atto introduttivo del giudizio non produce effetto qualora l’atto abbia raggiunto lo scopo cui era destinato, il che si verifica quando l’atto, benchè notificato con forme diverse dalla previsione normativa, abbia comunque raggiunto il proprio scopo essendo pervenuto nella sfera di conoscibilità dell’interessato (CFA, Sez. I, n. 84/2022-2023). La sanatoria per “raggiungimento dello scopo”, ex art. 156, comma 3, c.p.c., e la sua applicabilità alla notificazione degli atti processuali sono principi introdotti nel sistema degli atti processuali attraverso ampia elaborazione, che ha posto in evidenza la funzione dell’atto ai fini dello svolgimento e della giusta definizione del processo, quali principi generali immanenti alla ratio degli atti processuali (CFA, SS.UU. n. 97/2020- 2021; CFA, Sez. I, n. 85/2024-2025; CFA SS.UU. n. 120/2024-2025); - non risponde al vero che vi sia stato l’omesso versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva avendo la società ricorrente autorizzato, con il ricorso introduttivo, il prelievo del relativo importo dal conto corrente della società; - nessuna norma del Codice di Giustizia Sportiva prevede l’obbligo di allegazione del certificato storico del calciatore per la validità del ricorso proposto per il riconoscimento del premio ex art. 99 NOIF; - il ricorso presentato dalla Vigontina San Paolo F.C., integrato dalla documentazione allegata e segnatamente dalle Attestazioni del Premio provenienti dalla Piattaforma Premi (a tenore dell’art. 99, numero 1, comma 5 NOIF “La pubblicazione sulla piattaforma telematica federale vale come certificazione dell’importo del premio”) contiene tutti i requisiti minimi per ritenere ben individuabili sia il petitum che la causa petendi; - il ricorso è certamente riconducibile al legale rappresentante della Vigontina San Paolo F.C., sig. Giuseppe Tramonti quale Segretario con poteri di firma, non solo perché il relativo documento di identità è stato depositato unitamente al ricorso ed ai documenti in esso richiamati, ma anche perché il medesimo è firmatario delle comunicazioni inoltrate con posta elettronica riscontrata dalla controparte ed acquisite agli atti. § § Passando all’esame del merito della vertenza, si rileva che le argomentazioni addotte dalla Società resistente investono la problematica del rapporto tra attività di Calcio a 5 e Calcio a 11 ed in particolare della rilevanza della formazione acquisita nell’ambito di una delle due attività rispetto all’altra attività. La questione si era già posta in passato relativamente al vecchio premio di preparazione, tant’è che con la precedente decisione di Codesto Tribunale n. 26/TFN-SVE 2020/2021, richiamata dalla Società resistente nelle proprie difese, in una fattispecie in cui una società di Calcio a 5 rivendicava il premio di preparazione nei confronti di una società di Calcio a 11 per la formazione in precedenza impartita, si è confermato l’orientamento già in precedenza affermato (decisione TFN- SVE 19.12.2016 in C.U. 14 TFN Sez. V.E./2016/2017; decisione TFN vertenza ASD Young Rieti / SSD Real Rieti Srl in C.U. 28 TFN Sez. V.E. 2017/2018) secondo cui condizione necessaria per il riconoscimento dell’allora premio di preparazione era il requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio, per cui solo tra società di Calcio a 5 da una parte, ovvero tra società di Calcio a 11 dall’altra, poteva essere riconosciuta la disciplina premiale. La ratio di tale orientamento è da individuare nelle diverse caratteristiche del Calcio a 5 che, rispetto al Calcio a 11, presenta, innanzitutto, sostanziali differenze regolamentari che vanno ad incidere sulle tecniche di gioco e che si possono sintetizzare: nel numero di giocatori (5 vs 11); nel campo più piccolo con le porte ridotte; nei tempi di gioco ridotti ed effettivi (20 min x 2); nelle sostituzioni illimitate (mentre nel calcio a 11 sono limitate); nell'assenza del fuorigioco, con le rimesse laterali effettuate con i piedi; nell'introduzione dei falli cumulativi (5 falli per squadra per tempo prima del tiro libero), dopo i quali si concede un tiro libero diretto dall'arco dei 10 metri (o 9 metri) senza barriera, a differenza dei calci di punizione nel calcio a 11; nella regola dei 4 secondi per le riprese di gioco (calci d'angolo, rimesse); nel calcio d'angolo che si batte dai 5 metri ed i giocatori avversari devono stare a 5 metri; nel fatto che il portiere ha limitazioni nel giocare la palla nella propria metà campo. E’ altresì indubbio che il Calcio a 5 richieda una prestazione fondata su notevoli capacità di tipo tecnico-coordinativo e fisicomotorio, necessarie a mantenere il controllo del pallone in situazione complesse, con smarcamenti eseguiti in modo corretto, nel tempo e nello spazio, favorendo fasi di possesso ritmate efficaci. La possibilità di entrare in possesso palla con frequenza, stimola l’acquisizione di abilità tecniche le quali devono essere espresse in regime di massima velocità, in considerazione dei limitati tempi di gioco disponibili. Questo contesto situazionale, tipico del gioco sviluppato negli spazi ridotti, assume in ambito giovanile grande valore sul versante della formazione tecnica, che deve essere ampia e specifica rispetto alla formazione per il Calcio a 11, ancorchè si sia ritenuto che il Calcio a 5 possa assumere valore propedeutico nei confronti del Calcio a 11 (e non viceversa). Parallelamente si deve considerare che il premio di formazione tecnica ha l’obiettivo di assicurare alle piccole società prevalentemente dilettantistiche l’opportunità economica di proseguire nel compimento della loro attività di formazione di giovani atleti ed in pari tempo offre, prevalentemente alle società professionistiche, il vantaggio di avvalersi di validi atleti senza dover concorrere direttamente alla loro formazione di base. Si è in presenza, dunque, di un meccanismo di tipo solidaristico in cui il contributo che le società maggiori sono tenute a pagare alle società inferiori assolve alla funzione di creare condizioni di equilibrio nel mercato calcistico incentivando, nel contempo, la pratica sportiva. La logica della normativa è, in altri termini, quella di assicurare alla società che abbia provveduto ad erogare un’adeguata formazione tecnica ed un sufficiente allenamento, un riconoscimento economico per siffatto periodo e semprechè la formazione riguardi una attività sportiva compatibile con quella esercitata dalla società che beneficia della formazione. In questo contesto interpretativo si è inserita la modifica degli artt. 27, 29, 32 bis, 39, 40, 40 quinquies, 94 ter, 100, 101, 104, 106, di emanazione del nuovo art. 94 septies e di abrogazione dell’art. 118, introdotta con delibera del Consiglio Federale del 16.03.2022, pubblicata con C.U. 212/A del 22.03.2022 che ha, tra l’altro, stabilito: 27: I/le calciatori/calciatrici tesserati/e per la F.I.G.C. sono qualificati nelle seguenti categorie: a) “professionisti”; b) “non professionisti”; c) “giovani”. d) “giocatori/giocatrici di Calcio a 5 (non professionisti o giovani)”. Detta qualifica, ove non specificatamente riportata nelle norme successive, deve intendersi ricompresa nella definizione di calciatori/calciatrici “non professionisti “o “giovani”. 2. L'impiego dei calciatori, a seconda della categoria di appartenenza, è stabilito dalle presenti norme nonché da quelle delle Leghe e del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica. 3. Ad ogni effetto l'età del calciatore è computata con riferimento alla data del 1° gennaio di ogni anno.” 32 bis: I calciatori e le calciatrici, che, entro il termine della stagione sportiva in corso, abbiano anagraficamente compiuto ovvero compiranno il 25° anno di età, possono chiedere ai Comitati ed alle Divisioni di appartenenza, con le modalità specificate al punto successivo, lo svincolo per decadenza del tesseramento, fatta salva la maggior durata del vincolo in caso di stipula di accordi economici pluriennali previsti al punto 7 del successivo articolo 94 ter e ai punti 2 e 8 dell’art. 94 quinquies, nonché all’art. 94 septies. Qualora i calciatori o le calciatrici siano tesserati, con la medesima società, sia per l’attività di Calcio a 11 sia per l’attività di Calcio a 5, potranno svincolarsi dalla stessa società, separatamente, per le singole attività.” 39, comma 1bis: “È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all’art. 94 ter delle N.O.I.F., la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula degli accordi economici, di cui all’art. 94 septies delle N.O.I.F., la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste.” 40, comma 4: “Salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società”. Dal 1 luglio 2022 è quindi entrata in vigore la nuova normativa che prevede la separazione delle attività di Calcio a 11 e di Calcio a 5, attraverso l’introduzione dello status di giocatore di Calcio a 5. Ne consegue che ciascun atleta potrà avere una diversa storia calcistica per ciascuna delle due attività in quanto sarà possibile tesserarsi contemporaneamente per una società di calcio a 5 e per una diversa di Calcio a 11. Ulteriore modifica degli artt. 32, 39, 99 e 99 quater delle NOIF è stata introdotta con delibera del Consiglio Federale pubblicata con C.U. 23/A del 17.07.2024 che ha, tra l’altro, stabilito all’art. 39, 1bis che: “È consentito il tesseramento contemporaneo per una società che svolge attività non professionistica di Calcio a 11 e per una società di Calcio a 5. In sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 11 e il calciatore/calciatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 5 al consenso della prima. Analogamente, in sede di eventuale stipula di contratti di lavoro sportivo o di apprendistato ai sensi della legge e degli Accordi Collettivi, la società di Calcio a 5 e il giocatore/giocatrice possono concordare di subordinare il futuro tesseramento per una società di Calcio a 11 al consenso della prima. Nella stessa stagione sportiva, il giocatore/giocatrice di Calcio a 5 può essere tesserato per un massimo di tre società di calcio a 5, ma può giocare solo per due di queste………….. Il calciatore/giocatore o la calciatrice/giocatrice che intendono svolgere, per la medesima società, sia l’attività di Calcio a 11 sia l’attività di Calcio a 5, devono sottoscrivere due distinte richieste di tesseramento, onde consentire la ricostruzione della posizione per le singole attività.” Il successivo articolo 40 delle NOIF al comma 4 prevede, altresì, che “Salvo quanto previsto all’art. 39, comma 1bis delle N.O.I.F. sul tesseramento contemporaneo per società di Calcio a 11 non professionistiche e per società di Calcio a 5, non è altrimenti consentito il tesseramento contemporaneo per più società.” Il tessuto normativo così delineato con le riforme del 2022 e 2024, che hanno portato al riconoscimento della netta distinzione tra attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio ad 11 al punto da imporre distinte richieste di tesseramento “onde consentire la ricostruzione della posizione (ndr. del calciatore) per le singole attività”, non fa che avvalorare ancor di più l’orientamento, già in precedenza affermato, fondato sul presupposto della diversità tra l’attività di Calcio a 5 ed attività di Calcio ad 11, con l’ovvia conseguenza che laddove si prenda in considerazione la fase di formazione del calciatore che apra le porte all’apparato premiale contemplato dall’Ordinamento Federale, non può non tenersi conto della diversa tipologia di formazione impartita da società di Calcio a 5 rispetto a società di Calcio a 11 e viceversa, formazione che si rivela utilizzabile solo da società che svolga la medesima attività (di Calcio a 5 o di Calcio a 11). Da qui la necessità del requisito della reciprocità di attività tra le società interessate al pagamento del premio. Considerato che nel caso di specie il calciatore Vincenzo Alves ha svolto la fase di formazione presso la società Vigontina San Paolo F.C. che svolgeva esclusiva attività di Calcio a 11, per poi concludere il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante con la società Petrarca che svolge esclusiva attività di Calcio a 5, va da sé che in mancanza di reciprocità di attività tra le società in questione non può trovare accoglimento la richiesta di riconoscimento del premio di formazione tecnica avanzata dalla società Vigontina San Paolo F.C. Assorbite tutte le restanti eccezioni di merito avanzate dalla società resistente Petrarca Calcio a Cinque, si rigetta la domanda di liquidazione delle spese legali da quest’ultima avanzata in mancanza di difesa tecnica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso proposto dalla società Vigontina San Paolo F.C.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 13 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
