F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 191/TFN-SVE del 13 Gennaio 2026 (motivazioni) – ASD SSC Capua/ASD CERVUS22
Decisione/0191/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0247/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente (Relatore)
Enrico Vitali - Componente
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD SSC Capua (930726) contro la società ASD CERVUS22 (936433) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Arciero Domenico (6882952), la seguente
DECISIONE
In data 04.12.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD SSC Capua (Matricola 930726) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Cervus22 (Matricola 936433), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Arciero Domenico (Matricola 6882952). Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto da professionista sia stato sottoscritto in data 12.09.2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2013/2014, 2014/2015 e 2015/2016. Il premio è stato quantificato in euro 108,00 (centotto/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 05.11.2025. All’udienza fissata per il giorno 13 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti;
- sentita la parte ricorrente presente in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Cervus22 (Matricola 936433) alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Arciero Domenico (Matricola 6882952) nella misura di euro 108,00 (centotto/00) in favore della società ASD SSC Capua (Matricola 930726).
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Antonino Piro Stanislao Chimenti
Depositato in data 13 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
