F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 207/TFN-SVE del 13 Gennaio 2026 (motivazioni) – ASD SSC Capua/Gladiator 1924 SSD ARL
Decisione/0207/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0160/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Paola Balducci - Componente
Antonino Piro - Componente
Enrico Vitali - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD SSC Capua (930726) contro la società Gladiator 1924 SSD ARL (934106) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Ciarmiello Ivan (2675488), la seguente
DECISIONE
In data 17.11.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. S.S.C. Capua (matricola n. 930726) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Gladiator 1924 SSD a RL (matricola 934106), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Ivan Ciarmiello (matricola n. 2675488). Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con vincolo biennale, è stato effettuato in data 1 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2016-2017 - 2017-2018 - 2018-2019 – 2019-2020 e 2020-2021. Il premio è stato quantificato in euro 1.030,00 (milletrenta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 19 novembre 2025. All’udienza fissata il giorno 13 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti; - sentita la parte ricorrente presente in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società Gladiator 1924 SSD a RL (matricola 934106), alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Ivan Ciarmiello (matricola n. 2675488) nella misura di euro 1.030,00 (milletrenta/00), in favore della società A.S.D. S.S.C. Capua (matricola n. 930726).
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Enrico Vitali Stanislao Chimenti
Depositato in data 13 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
