F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 210/TFN-SVE del 13 Gennaio 2026 (motivazioni) – ASD SSC Capua/Savoia 1908 F.C. SSD RL

Decisione/0210/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0209/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composto dai Sigg.ri:

 Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Paola Balducci - Componente

Antonino Piro - Componente

Enrico Vitali - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società ASD SSC Capua (930726) contro la società Savoia 1908 F.C. SSD RL (948369) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore De Rosa Pasquale (6969138), la seguente

DECISIONE

In data 26.11.2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. S.S.C. Capua (matricola n. 930726) ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società Savoia 1908 F.S. SSD rl (matricola 948369), al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Pasquale De Rosa (matricola n. 6969138). Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con vincolo biennale, è stato effettuato in data 4 settembre 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2016-2017 - 2017-2018 - 2018-2019 e 2019-2020 Il premio è stato quantificato in euro 720,00 (settecentoventi/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 2 novembre 2025. All’udienza fissata il giorno 13 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti;

- sentita la parte ricorrente presente in udienza, che dichiara di aver raggiunto un accordo con la controparte e, pertanto, rinuncia al ricorso;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti; - accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere.

 

Così deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Enrico Vitali                                                            Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 13 gennaio 2026.

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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