F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 216/TFN-SVE del 13 Gennaio 2026 (motivazioni) – A.S.D. S.S.C. Capua/SSDARL Martina Calcio 1947 srl
Decisione/0216/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0260/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente (Relatore)
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. S.S.C. Capua (930726) contro la società SSDARL Martina Calcio 1947 srl (945643) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Virgilio Paolo (2096548), la seguente
DECISIONE
In data 6/12/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. S.S.C. CAPUA ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società SSDARL MARTINA CALCIO 1947 srl, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore VIRGILIO PAOLO. Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento con prolungamento di primo contratto di lavoro sportivo, è stato effettuato per la stagione 2023/2024 in data 21/12/2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019. Il premio è stato quantificato in euro 320,00 (trecentoventi/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 2/11/2025. All’udienza fissata il giorno 13/01/2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;
- esaminata la documentazione in atti; - sentita la parte ricorrente presente in udienza;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC non contestata;
- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società SSDARL MARTINA CALCIO 1947 srl alla corresponsione del premio di formazione tecnica nella misura di € 320,00 (trecentoventi/00), in favore della società A.S.D. S.S.C. CAPUA.
Così deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Carlo Cremonini Stanislao Chimenti
Depositato in data 13 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
