F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 222/TFN-SVE del 13 Gennaio 2026 (motivazioni) – A.S.D. S.S.C. Capua/SSDARL Paganese Calcio1926
Decisione/0222/TFNSVE-2025-2026
Registro procedimenti n. 0265/TFNSVE/2025-2026
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Stanislao Chimenti - Presidente
Giuseppe Lepore - Vice Presidente
Carlo Cremonini - Componente
Antonino Piro - Componente
Lorenzo Sodero - Componente (Relatore)
ha pronunciato, nell'udienza fissata il 13 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. S.S.C. Capua (930726) contro la società SSDARL Paganese Calcio1926 (71942) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Orefice Antonio (5177990), la seguente
DECISIONE
In data 7 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. S.S.C. CAPUA ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società SSDARL PAGANESE CALCIO 1926, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Antonio Orefice. Dalla documentazione depositata in atti si evince come il primo contratto di lavoro sportivo da dilettante, è stato effettuato in data 2 agosto 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportiva 2013/2014. Il premio è stato quantificato in euro 60,00 (sessanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 2 novembre 2025. All’udienza fissata il giorno 13 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:
- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico; - esaminata la documentazione in atti;
- sentita la parte ricorrente presente in udienza, la quale dichiara di aver raggiunto un accordo con la controparte e, pertanto, rinuncia al ricorso;
- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti; - accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, dichiara cessata la materia del contendere. Così deciso nella Camera di consiglio del 13 gennaio 2026.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Lorenzo Sodero Stanislao Chimenti
Depositato in data 13 gennaio 2026.
IL SEGRETARIO
Marco Lai
