F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 234/TFN-SVE del 20 Gennaio 2026 (motivazioni) – A.S.D. Liapiave/U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l.

Decisione/0234/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0121/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Marco Scarpati - Componente

Lorenzo Sodero - Componente

Marina Vajana - Componente (Relatore)

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 19 novembre 2025, sul ricorso proposto dalla società A.S.D. Liapiave (917132) contro la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. (945182) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Davanzo Tommaso (2565661), la seguente

DECISIONE

In data 27/10/2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società A.S.D. Liapiave ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società U.S. Triestina Calcio 1918 S.R.L., al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF per il calciatore Davanzo Tommaso, nato il 21/11/2008, in relazione alle stagioni sportive 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022, 2022/2023 e 2023/2024. La Società ricorrente ha contestato l’attestazione del suddetto premio rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC pari all’importo di € 2.220,00, in quanto è stata considerata una durata del suddetto rapporto di anni “1” quando in realtà la durata del contratto tra le suddette parti è di tre anni (2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027). A supporto, la società A.S.D. Liapiave ha esposto che tra il calciatore Davanzo Tommaso e la U.S. Triestina 1918 S.r.l. nella medesima stagione sportiva 2024-2025 risultava il tesseramento del calciatore Davanzo Tommaso con la U.S. Triestina 1918 S.r.l. in data 21 agosto 2024 con lo status di Giovane di Serie annuale e poi risultava registrato nello storico un movimento in data 8 aprile 2025 avente ad oggetto “Rettifica Scadenza Contratto” con creazione di un rapporto tra Davanzo Tommaso e la U.S. Triestina 1918 S.r.l. con scadenza “2027” (quindi 30 giugno 2027 s.s. 2026/2027). In sostanza, a dire della società ricorrente tra Davanzo Tommaso e la U.S. Triestina 1918 S.r.l. è stato stipulato nella stagione sportiva 2024/2025 un rapporto di durata triennale (s.s. 2024/2025, 2025/2026 e 2026/2027), ed a sostegno ha allegato lo storico del giocatore nonché dichiarazioni pubbliche ufficiali della U.S. Triestina 1918 S.r.l. La società U.S. Triestina Calcio 1918 S.R.L., ritualmente notiziata del ricorso, nulla ha contro dedotto. All’esito dell’ordinanza istruttoria del 17 novembre 2025, questo Tribunale ha acquisito il tesseramento stipulato in data 21 agosto 2024 con lo status di "giovane di serie annuale" per la stagione sportiva 2024-2025 e la dichiarazione di prestazione di natura volontaria per il tesseramento del calciatore Giovane di Serie di cui all’art. 33, comma 2 NOIF nonché il contratto di apprendistato stipulato in data del 19/03/2025 a decorrere dal 26/03/2025 e fino al 30/06/2027, con l’allegato piano formativo individuale. Successivamente è stata sciolta la riserva assunta a tale udienza. Il ricorso è infondato e va rigettato. Dall’acquisita documentazione, è emerso che effettivamente il calciatore Davanzo Tommaso nella medesima stagione sportiva 2024-2025 è stato tesserato con la U.S. Triestina 1918 S.r.l. prima in data 21 agosto 2024 con lo status di Giovane di Serie annuale e poi ha sottoscritto con la stessa in data 19 marzo 2025 il contratto di apprendistato stipulato in data del 19/03/2025 a decorrere dal 26/03/2025 e fino al 30/06/2027. Il punto centrale della controversia però risiede nell'individuazione della normativa applicabile al rapporto sorto tra il calciatore Matteo Izzo e la U.S. Triestina Calcio 1918 S.r.l. che, pacificamente ed in linea con la giurisprudenza consolidata della CFA (ex multis decisioni CFA n. 0040 e 0065/2025-2026), è quella in vigore al momento della conclusione del contratto che fa sorgere il diritto al premio. Nel caso di specie, l'evento giuridicamente rilevante che determina il diritto al premio di formazione tecnica è la stipula del primo contratto di apprendistato professionalizzante, avvenuta in data 19 marzo 2025. Pertanto, è a tale data che occorre fare riferimento per individuare le norme applicabili, e non a normative successive. Alla data di stipula del contratto di apprendistato, la normativa federale di riferimento, infatti, era la seguente. L’art. 99 NOIF disponeva che <>. L’art. 33, comma 2 bis, vigente all’epoca dei fatti e introdotto dal C.U. n. 233/A disponeva che <>. Pertanto, solo per la fattispecie di cui all’art. 33, comma 2 bis, l’art. 99 N.O.I.F. prevedeva il premio di formazione tecnica; è con il successivo C.U. n. 325/A in data 19 giugno 2025 che è stato superato, ma soltanto a far data dal 1° luglio 2025, il regime che limitava il diritto al premio alla sola fattispecie di cui all’art. 33, comma 2 bis N.O.I.F. Le modifiche introdotte dal C.U. n. 325/A del 19 giugno 2025, con decorrenza dal 1° luglio 2025, hanno natura innovativa e non trovano applicazione retroattiva rispetto a contratti stipulati in epoca antecedente. Il calciatore era legato alla U.S. Triestina da un tesseramento come "giovane di serie annuale". È questo il rapporto che viene trasformato e che costituisce la base per l'applicazione della normativa sul premio. Di conseguenza, l'attestazione del premio rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC data 24/10/2025, che ha considerato una durata del rapporto di "1 anno" in conformità con il tesseramento annuale come "giovane di serie" che ha preceduto il contratto di apprendistato, appare corretta alla luce della disciplina applicabile ratione temporis. La durata triennale del nuovo contratto di apprendistato è un elemento rilevante per il futuro del rapporto tra il club e il calciatore, ma non può modificare retroattivamente le condizioni per il calcolo del premio di formazione tecnica stabilite dalla normativa in vigore al momento del cambio di status.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, rigetta il ricorso e conferma l’attestazione premio rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi Figc in data 24/10/2025

 

Così deciso in data 19 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Marina Vajana                                                         Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 20 gennaio 2026

 

IL SEGRETARIO

Marco Lai

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