F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2025/2026 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 241/TFN-SVE del 26 Gennaio 2026 (motivazioni) – A.S.D. S.S.C. Capua/A.S.D. Sora Calcio 1907

Decisione/0241/TFNSVE-2025-2026

Registro procedimenti n. 0287/TFNSVE/2025-2026

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE

 

composta dai Sigg.ri:

Stanislao Chimenti - Presidente

Giuseppe Lepore - Vice Presidente

Carlo Cremonini - Componente

Gino Scaccia - Componente (Relatore)

Marina Vajana - Componente

ha pronunciato, nell'udienza fissata il 26 gennaio 2026, a seguito del ricorso proposto dalla società A.S.D. S.S.C. Capua (930726) contro la società A.S.D. Sora Calcio 1907 (951467) avverso il mancato pagamento del premio di formazione relativo al calciatore Ruggiero Angelo Pio (7061168), la seguente

DECISIONE

In data 13 dicembre 2025, con deposito avvenuto sul portale del Processo Sportivo Telematico - https://pst.figc.it, la società ASD SSC Capua ha proposto ricorso dinnanzi al Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, avverso la società ASD Sora Calcio 1907, al fine di richiedere il pagamento del premio di formazione tecnica ex art. 99 NOIF relativo al calciatore Ruggiero Angelo Pio. Dalla documentazione depositata in atti si evince come il tesseramento come primo contratto lavoro sportivo, è stato effettuato in data 12 luglio 2023 e che, da questo, ne è determinato il premio di formazione, in favore della società ricorrente, titolare del tesseramento per il medesimo calciatore con validità per le stagioni sportive 2018/2019. Il premio è stato quantificato in euro 160,00 (centosessanta/00), come da attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC in data 25 novembre 2025. All’udienza fissata il giorno 26 gennaio 2026, tenutasi in videoconferenza e ritualmente comunicata alle parti, il Tribunale:

- preso atto che il ricorso in oggetto è stato proposto secondo le modalità previste dall’art. 91 CGS FIGC e ritualmente depositato sul Portale del Processo Sportivo Telematico;

- esaminata la documentazione in atti; - sentita la parte ricorrente presente in udienza;

- vista l’attestazione rilasciata dalla Piattaforma Telematica Premi FIGC e non contestata dalle parti;

- accertata la fondatezza della domanda; delibera come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale, Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso e, per l'effetto, dichiara tenuta la società ASD Sora Calcio 1907 alla corresponsione del premio di formazione tecnica per il calciatore Ruggiero Angelo Pio nella misura di euro 160,00 (centosessanta/00), in favore della società ASD SSC Capua. Così deciso nella Camera di consiglio del 26 gennaio 2026.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

 Gino Scaccia                                                          Stanislao Chimenti

 

Depositato in data 26 gennaio 2026.

 

 IL SEGRETARIO

Marco Lai

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